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15.3154 · Interpellanza · 2015-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Le donne incinte subiscono grandi cambiamenti fisici e fisiologici che possono impedire loro di esercitare un'attività professionale fino al termine della gravidanza. Non tutte le donne sono uguali di fronte ai cambiamenti: alcune devono interrompere l'attività professionale già dal quarto mese per non compromettere la gravidanza ed evitare un parto prematuro, mentre altre lavorano fino all'ultimo giorno.

A parte i casi legati alla protezione della salute del lavoratore - o meglio, in questo caso della lavoratrice - e, in particolare, delle donne incinte (art. 35 LL), il Codice delle obbligazioni autorizza le donne incinte a interrompere la loro attività e disciplina la continuazione del versamento del salario per una durata e secondo criteri che possono essere ampliati dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi all'interno delle imprese.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante sono le donne incinte in Svizzera che interrompono l'attività professionale prima del termine di gravidanza? Quali sono le ragioni di queste interruzioni e qual è la loro durata?

2. In che modo vengono remunerate queste lavoratrici e in quale percentuale della loro retribuzione precedente?

3. In merito a queste domande esistono già delle risposte da parte dei Paesi europei che consentano eventuali confronti con la Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non esistono rilevazioni statistiche sui motivi e sulla durata dell'interruzione dell'attività professionale né sulla continuazione del versamento del salario in caso di interruzione dell'attività professionale prima del parto.

2. Conformemente all'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) il datore di lavoro deve versare il salario se la lavoratrice incinta non è in grado di lavorare. Se le condizioni legali sono adempiute, per un periodo limitato il datore di lavoro deve versare l'intero salario. Nel primo anno di servizio questo periodo è di tre settimane; negli anni di servizio seguenti il salario è versato più a lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e la scala applicata (bernese, zurighese o basilese). Un'assicurazione che preveda il versamento dell'80 per cento del salario durante un periodo nettamente più lungo (di regola due anni) rispetto a quello coperto dal CO è considerata equivalente.

Nella dottrina, il diritto, di una lavoratrice incinta inabile al lavoro, al versamento del salario per un periodo limitato giusta l'articolo 324a capoverso 3 CO anche quando abbia già esaurito il credito temporale previsto al capoverso 1 (ad es. in seguito a una malattia anteriore alla gravidanza) è controverso.

3. Di regola i Paesi europei hanno un sistema di assicurazione sociale obbligatoria con prestazioni in contanti in caso d'incapacità al lavoro imputabile a una malattia che si applica in caso d'interruzione dell'attività professionale prima del parto. Il Consiglio federale non dispone tuttavia né di studi né di dati europei paragonabili al riguardo.

Diversi Paesi offrono la possibilità di iniziare il congedo maternità prima del parto, con una corrispondente riduzione della durata dopo il parto. Ad esempio, nel Regno Unito il congedo può iniziare al più presto undici settimane prima del parto. In Francia è previsto un congedo prenatale di sei settimane di cui tre possono essere godute dopo la nascita. In caso di gravidanza patologica e se prescritto da un medico, la parte di congedo precedente il parto può essere più lunga. In Germania, infine, vige il divieto di lavorare durante le sei settimane precedenti il parto, per le quali è versata un'indennità.

Risposta del Consiglio federale.