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15.3167 · Mozione · 2015-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti, OLR 1; RS 822.221) affinché, nel caso di infrazioni alle prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché sulle pause, vengano richiamati alle proprie responsabilità in primo luogo i datori di lavoro, i quali dovranno provare di aver organizzato l'attività in maniera tale da permettere ai dipendenti di rispettare la legge.

Begründung

Con effetto dal 1° gennaio 2011, l'ordinanza per gli autisti è stata adeguata al diritto europeo, portando l'orario di lavoro massimo settimanale medio da 46 a 48 ore. L'adozione del diritto europeo non è tuttavia stata completa: la questione della responsabilità in caso di violazioni dell'OLR 1 non è stata adeguata, lasciando che continui a essere chiamato a rispondere in primo luogo l'autista e non il datore di lavoro.

Sebbene lo scopo principale dell'OLR 1 sia quello di garantire la sicurezza stradale, per quanto riguarda l'orario massimo di lavoro, le pause e il tempo di riposo quotidiano e settimanale, l'ordinanza ha la funzione di proteggere il lavoratore. È sconcertante e contrario al principio generale di tutela del lavoratore che in Svizzera il rispetto delle relative norme venga delegato al dipendente anziché al datore di lavoro.

Nella sua lettera del 7 luglio 2010, l'allora capo del DATEC, Moritz Leuenberger, aveva esortato la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia a svolgere l'attività di controllo in modo tale da poter verificare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro anche mediante verifiche aziendali. Il DATEC aveva pertanto invitato i cantoni a controllare le imprese ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 LCStr, ossia a verificare se il datore di lavoro o il superiore induca il conducente a violare l'OLR 1 o non glielo impedisca nei limiti delle sue possibilità. Soltanto in questo modo si può evitare che le imprese mettano sotto pressione i propri autisti o impongano loro tempi troppo stretti per effettuare i trasporti.

Nei parlamenti di diversi cantoni (ZH, BS, BL, SG, OW, LU) sono state presentate interrogazioni relative all'attività di controllo. I risultati sono deludenti: l'OLR 1 continua a essere applicata quasi esclusivamente nei confronti dei conducenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è pienamente consapevole della necessità di far rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo ai sensi dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sugli autisti (OLR 1; SR 822.221) in quanto tutelano aspetti fondamentali come la sicurezza stradale e la protezione dei lavoratori, e ricorda che l'applicazione della OLR 1 è di competenza dei cantoni (cfr. art. 106 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01 e art. 23 OLR 1). Il Consiglio federale non accetta infrazioni alle norme attuali e si adopera pertanto, d'intesa con le autorità cantonali, per rendere più efficaci i controlli in materia.

Secondo il diritto vigente, il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (cfr. art. 17 cpv. 1 OLR 1). Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi di detta ordinanza o non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente (cfr. art. 21 cpv. 4 OLR 1). Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da essa se le circostanze lo giustificano (cfr. art. 21 cpv. 4 OLR 1).

In occasione dei controlli stradali o aziendali vengono regolarmente denunciati anche datori di lavoro e disponenti. In virtù degli attuali principi che regolano il diritto penale e il diritto di procedura penale (principio della responsabilità personale, presunzione di non colpevolezza), essi sono tuttavia punibili unicamente se si riesce a provare che hanno effettivamente indotto il personale a violare la OLR 1 o non glielo hanno impedito.

La ripartizione della responsabilità penale tra lavoratore e datore di lavoro nell'attuale OLR 1 trova riferimento normativo nell'articolo 100 cifra 2 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Per entrare nel merito della richiesta formulata nella mozione e ampliare la punibilità del datore di lavoro sarebbe necessaria una revisione dell'articolo 100 cifra 2 LCStr. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che l'attuale normativa sia sufficiente per chiamare i datori di lavoro a rispondere del loro operato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.