15.3181 · Interpellanza · 2015-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Che cosa pensa il Consiglio federale della possibilità di finanziare la formazione professionale continua (ovvero di indennizzare il tempo di lavoro perso) attraverso le IPG?
Begründung
A causa di sviluppi di diversa natura, la piazza economica svizzera necessita di impulsi più rapidi e incisivi nel settore della formazione professionale di base e continua. Infatti, in un'epoca di repentini mutamenti a livello di conoscenze e tecnologie, una delle sfide per l'economia consiste nell'assicurare un aggiornamento permanente a tutti i lavoratori durante l'intera vita professionale e nell'integrare maggiormente nel mercato del lavoro persone attualmente sottooccupate, occupate a tempo parziale a causa di compiti assistenziali oppure che hanno più di 60 anni.
Benché in Svizzera i presupposti per seguire una formazione professionale continua siano buoni se non addirittura ottimi, i lavoratori intenzionati a farlo incontrano anche numerose difficoltà. Da alcuni studi è emerso che, oltre ai costi diretti della formazione, a giocare un ruolo determinante è il fattore "tempo", che per le imprese si traduce in una "perdita di tempo di lavoro produttivo".
È dunque necessario trovare una soluzione a questo conflitto tra gli interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori desiderosi di seguire una formazione continua nella fase concreta della formazione. Lo strumento del caso potrebbe consistere in prestazioni che funzionino analogamente a quelle versate in caso di servizio militare o di maternità e che vengano finanziate dalla medesima fonte, ovvero i contributi per le IPG. Tutte queste prestazioni avrebbero infatti un denominatore comune: quello di coprire la perdita del tempo di lavoro dovuta a prestazioni fornite per la collettività e nell'interesse di tutti.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è cosciente dell'importanza della formazione continua per l'individuo, l'economia e la società. I mutamenti in corso a livello sociale ed economico rendono necessari l'adeguamento e l'ampliamento costanti delle qualifiche e delle conoscenze.
Già attualmente, il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale, sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attività professionale, è considerato per legge tempo di lavoro (articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1; RS 822.111). Tuttavia, il Consiglio federale si oppone a una regolamentazione più estesa nel diritto del lavoro, privilegiando soluzioni pattuite nel quadro dei rapporti di lavoro o dei contratti collettivi di lavoro. In tal modo si possono evitare incentivi indesiderati e investimenti improduttivi nella formazione (v. anche il rapporto del Consiglio federale del 9 aprile 2003 sulla formazione continua nel diritto del lavoro in adempimento del postulato Rechsteiner Paul 96.3094 del 20 marzo 1996).
Il Consiglio federale non ritiene opportuno coprire con le IPG la perdita di guadagno subita durante la formazione continua, in particolare se è stata scelta liberamente dal lavoratore, in quanto questo non rientra tra i compiti di un'assicurazione sociale. Inoltre, l'ampliamento delle funzioni delle IPG graverebbe ulteriormente sulle sue finanze e di conseguenza sull'andamento dell'economia. Il 1° gennaio 2011 è già stato necessario aumentare i contributi salariali a quest'assicurazione sociale dallo 0,3 allo 0,5 per cento in seguito alle eccedenze delle uscite accumulate dal 2005, anno in cui è stata introdotta l'indennità in caso di maternità. In questo contesto, il Parlamento ha già respinto diversi interventi che chiedevano l'attribuzione di ulteriori compiti alle IPG: recentemente, si è per esempio dichiarato contrario al finanziamento della formazione dei formatori mediante le IPG (postulato Favre 10.4092).
Risposta del Consiglio federale.