Lexipedia

15.3199 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dall'introduzione della NPC nel 2008, il finanziamento degli istituti è di competenza dei cantoni, i quali decidono in merito all'ammontare della partecipazione ai costi da parte delle persone che vivono in istituto e alla possibilità di rimborsare loro un importo forfettario per i giorni in cui non vi soggiornano. Questo rimborso è concesso solo da alcuni cantoni. I beneficiari di prestazioni dell'AI possono decidere liberamente in quale istituto desiderano vivere e i costi vengono assunti dal cantone di domicilio.

Tuttavia, la prassi non omogenea tra i cantoni produce deplorevoli disparità di trattamento: per esempio, il cantone di Sciaffusa concede il rimborso forfettario di cui sopra, mentre il cantone di Zurigo non lo fa e così una persona domiciliata nel cantone di Sciaffusa, ospite del medesimo istituto di una domiciliata nel cantone di Zurigo, riceve un rimborso e l'altra invece no. Senza contare che entrambe le persone devono sostenere costi al di fuori dell'istituto.

In considerazione di questa palese disparità di trattamento, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza di altri casi di prassi cantonale non omogenea in questo senso?

2. Dispone di informazioni sul numero di persone interessate dalla disparità di trattamento descritta e sull'entità degli importi in questione?

3. Condivide il parere che la prassi cantonale non omogenea in materia di rimborsi violi il principio dell'uguaglianza giuridica e che sia necessario ovviare a questa situazione?

4. Concorda sul fatto che, con la summenzionata prassi in materia di rimborsi, singoli cantoni favoriscono il diritto sempre più riconosciuto delle persone disabili di condurre una vita autonoma al di fuori degli istituti (sia anche solo in parte), mentre altri cantoni ostacolano o addirittura compromettono questo diritto?

5. È disposto a sostenere, con i mezzi a sua disposizione, l'affermarsi della possibilità di vivere autonomamente a casa propria, per esempio ampliando il contributo per l'assistenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il computo dell'assegno per grandi invalidi (AGI) negli istituti è di competenza dei cantoni. Dal rapporto sulla situazione abitativa e assistenziale dei beneficiari di un AGI, pubblicato nel 2013 in tedesco con riassunto in italiano (numero del rapporto 2/13, www.ufas.admin.ch > Indicazioni pratiche > Ricerca > Rapporti di ricerca), è emerso che non tutti i cantoni stabilivano chiare disposizioni in materia e che alcuni di loro lasciavano agli istituti piena libertà nel computo dell'AGI. Il Consiglio federale ritiene che queste differenze sussistano tuttora.

2. Sempre secondo i risultati dello studio summenzionato, la metà delle 13 000 persone beneficiarie di un AGI che vivono in istituto trascorre talvolta la notte in un alloggio privato, in media 61 giorni all'anno. 1885 di queste persone devono versare l'importo integrale dell'AGI all'istituto, anche se vi risiedono solo parzialmente. I costi non vengono registrati nei singoli casi e non è nemmeno possibile fare una stima per i 61 giorni menzionati, dato che l'importo giornaliero dipende da ulteriori fattori, come il grado di grande invalidità oppure il tipo di rimborso.

3. Con l'introduzione della NPC, approvata sia dal Parlamento che dal popolo, la competenza in questo ambito è stata attribuita chiaramente ai cantoni. Ogni cantone può pertanto emanare una propria regolamentazione. Il principio dell'uguaglianza giuridica non è tuttavia violato, a condizione che nel quadro della legge di uno stesso cantone viga la parità di trattamento per tutte le persone. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che possono emergere differenze nella situazione delle persone interessate, ma non è compito suo intervenire nella sovranità dei cantoni.

4. Lo scopo dell'AGI è di permettere alle persone invalide bisognose di assistenza di acquisire maggiore autonomia e responsabilità individuale. È vero che la mancata compensazione finanziaria dei giorni in cui i beneficiari di AGI non soggiornano in istituto ostacola il diritto di condurre una vita autonoma. Ciononostante, spetta ai cantoni vigilare sul rispetto di questo principio nel quadro della propria legislazione.

5. Il contributo per l'assistenza è un complemento sia all'AGI che all'aiuto fornito dai familiari, nonché un'alternativa all'aiuto istituzionale. Il suo scopo è di accrescere le opportunità degli assicurati interessati di tornare a vivere autonomamente a casa propria oppure di evitare il ricovero in istituto. Esso permette di condurre una vita autonoma anche alle persone che vivono parzialmente in istituto, a condizione che trascorrano almeno 15 notti al mese presso il proprio domicilio. D'altro canto, gli assicurati che soggiornano più di 15 notti in istituto possono finanziare l'aiuto di cui hanno bisogno a domicilio per mezzo dell'AGI. Accordare il contributo per l'assistenza anche a questi assicurati sarebbe contrario allo scopo principale di questa prestazione e costituirebbe un'ingerenza in un ambito di competenza dei cantoni.

Risposta del Consiglio federale.