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Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora (1)

15.320 · Iniziativa cantonale · 2015-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

Il cantone Ticino chiede all'Assemblea federale di provvedere affinché le informazioni sui precedenti penali di cittadini di Stati dell'Unione Europea che chiedono di trasferirsi in Svizzera possano tornare ad essere chieste sistematicamente, d'ufficio, ai Paesi d'origine o a Stati terzi, senza bisogno di fornire alcuna particolare motivazione.

Begründung

Con la sua proposta di risoluzione del 22 settembre 2008 l'allora deputato Lorenzo Quadri ha chiesto che il Gran Consiglio approvi una risoluzione dal seguente tenore: "il Gran Consiglio, per evidenti ragioni di sicurezza interna, chiede all'Assemblea federale di volersi attivare affinché l'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l'UE venga urgentemente rivisto, reintroducendo la facoltà di chiedere sistematicamente la presentazione della fedina penale a tutti i richiedenti di qualsiasi tipo di permesso di dimora."

Il signor Quadri ha motivato come segue la sua proposta di risoluzione: "la sparatoria di Losone ha messo in evidenza le gravi lacune nella sicurezza provocate dagli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone. Tali accordi non prevedono più la possibilità di chiedere sistematicamente la fedina penale nell'ambito del rilascio di un permesso di dimora, ma tale richiesta è possibile solo alla presenza di 'fondati sospetti' (e come fa l'autorità ad averli?). Conseguenza evidente e diretta di una simile regolamentazione, assurdamente limitativa, è che permessi di dimora vengano rilasciati anche a persone pericolose, pregiudicate in uno Stato UE per reati gravi e reiterati. Questa situazione non può essere accettata. Non è sostenibile che permessi di dimora vengano rilasciati senza aver preso visione della fedina penale del candidato. A maggior ragione in un quadro legislativo come quello ticinese, che impone - per esempio - a un candidato ad un qualsiasi municipio di presentare l'estratto del casellario giudiziario. Presupposto per il rilascio di un permesso di dimora ad un qualsiasi cittadino straniero, anche dell'UE, deve essere la presentazione dell'estratto del casellario giudiziario o l'equivalente. Si tratta di un'esigenza elementare: tanto più che tali permessi, una volta rilasciati, diventano di fatto irrevocabili."

La commissione condivide le ragioni alla base della proposta di risoluzione, considerato che la conoscenza dei precedenti penali e dei carichi penali pendenti di una persona che entra nel territorio nazionale costituisce un presupposto importante per un efficace esercizio della sovranità da parte dello Stato.

Questa verifica deve poter avvenire sistematicamente, ritenuto che - considerato il consistente numero di cittadini europei che entrano in Svizzera - l'obbligo di motivare la richiesta di informazioni per ogni singolo caso comporterebbe un onere burocratico insostenibile.

II fatto che non vi sia disparità di trattamento tra cittadini europei che intendono entrare in Svizzera e cittadini svizzeri che intendono entrare in uno Stato dell'Unione europea è in questo senso irrilevante, dato che un'eventuale modifica dell'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC comporterebbe ovviamente, per effetto del principio della reciprocità, che anche gli Stati dell'Unione europea potranno chiedere sistematicamente informazioni su cittadini svizzeri che desiderano entrare in uno Stato dell'Unione europea.

La commissione non condivide l'argomento del Consiglio federale secondo cui la mozione 13.3323 avrebbe dovuto essere respinta poiché, dato che "non tutti i casellari giudiziali indicano necessariamente l'avvio di un'inchiesta penale o l'esistenza di un procedimento penale pendente ... anche in caso di richiesta sistematica d'informazioni sui precedenti penali, non è escluso che persone oggetto di un'inchiesta giudiziaria in corso o di procedimenti giudiziari pendenti sfuggano ai controlli". Questo rischio è ovviamente presente alla maggioranza della commissione; occorre tuttavia considerare che è preferibile disporre di qualche informazione (per quanto incompleta), che di nessuna informazione, come allo stadio attuale; il fatto di ottenere informazioni sui precedenti penali costituirebbe già di per sé un'informazione preziosa per la sicurezza del nostro Paese. Inoltre, nel caso in cui da una prima verifica basata sul solo casellario penale dovessero emergere precedenti penali, l'autorità svizzera - a dipendenza della gravità delle iscrizioni - potrebbe avere validi argomenti per giustificare la richiesta di ottenere dallo Stato di origine ulteriori informazioni su procedimenti in corso riferiti al caso individuale.

Secondo la maggioranza della commissione l'argomento del Consiglio federale secondo cui, in applicazione del principio della presunzione di innocenza, sarebbe "difficilmente giustificabile negare un permesso di soggiorno richiesto in base all'ALC adducendo che il richiedente rappresenterebbe, a causa di un procedimento penale in corso, una minaccia reale e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblici" non implica che la proposta di risoluzione debba essere respinta. È in effetti immaginabile che, nonostante la presunzione di innocenza, una persona - in considerazione della gravità degli addebiti - possa comunque costituire una minaccia reale e attuale per la sicurezza del nostro Paese. Inoltre le informazioni che si chiede di poter ricevere sistematicamente comprendono anche le condanne penali passate in giudicato, per le quali ovviamente non vale il principio della presunzione di innocenza.

Il fatto che il Consiglio nazionale abbia già respinto una mozione analoga potrebbe indicare che il destino della presente risoluzione sia già segnato; la commissione ritiene tuttavia che su un tema di questo tipo sia legittimo che il cantone Ticino formalizzi la propria richiesta all'Assemblea federale.

Occorre in effetti considerare che, a seguito dell'introduzione per voto popolare dell'articolo 121a della Costituzione federale, sarà necessario avviare trattative con l'Unione Europea al fine di rinegoziare l'ALC; in tale contesto potrebbe essere ridiscussa anche la disciplina attualmente stabilita all'articolo 5 dell'allegato I all'ALC.

La Consigliera federale Simonetta Sommaruga, nel suo intervento a proposito della mozione 13.3323 ha del resto dichiarato che "wenn Sie das" - il principio secondo cui non possono essere fatte richieste sistematiche - "ändern wollen, müssen Sie das mit der EU neu verhandeln, nebst den anderen Dingen, die wir mit der EU im Moment auch noch verhandeln sollten".

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 21.03.2025

Il Consiglio nazionale ha deciso, con 95 voti contro 94 e 1 astensione - con il voto decisivo della presidente della camera Maja Riniker (PLR/AG) -, di archiviare una iniziativa cantonale del Ticino che domanda di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora.

Seduta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati il 19.08.2025

La Commissione propone di non stralciare di ruolo l’oggetto.

Informazioni

Segreteria della Commissione delle istituzioni politiche (CIP)

spk.cip@parl.admin.ch

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