15.3200 · Interpellanza · 2015-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo fonti della FMH, il 31 dicembre 2013 si contavano in Svizzera 258 chirurghi oltre i 65 anni di età ancora attivi professionalmente, dieci dei quali ultraottantenni. L'età dei medici, e in particolare dei chirurghi, è un tema tornato di attualità nei media, negli ultimi tempi, in seguito a gravi errori commessi da un chirurgo di 78 anni. Persino la FMH è dell'opinione che i chirurghi e i medici che praticano interventi invasivi in settori particolarmente sensibili debbano sottoporsi, una volta raggiunti i 60 anni di età, a un esame dello stato di salute.
Gli ospedali pubblici hanno definito un limite di età (pensionamento), situato tra i 65 e i 67 anni. Alcuni medici in posizioni direttive si congedano anticipatamente dagli ospedali pubblici e continuano a praticare nel loro studio privato, di modo che non sono sottoposti a un limite di età e possono continuare a lavorare nel loro settore.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Nell'interesse di una maggiore sicurezza dei pazienti sarebbe disposto a procedere ad adeguamenti legislativi per introdurre un limite di età, come già previsto nell'ordinanza sulle professioni mediche universitarie del cantone di Zurigo ("Verordnung vom 28. Mai 2008 über die universitären Medizinalberufe")?
2. Sarebbe disposto a introdurre un esame dello stato di salute per i professionisti della medicina accademica operanti in settori particolarmente sensibili (microchirurgia, ecc.)?
3. In linea di massima, fino a che età dovrebbe essere permesso praticare autonomamente interventi chirurgici?
4. Fino a che età i chirurghi possono assistere i colleghi più giovani e trasmettere loro la propria esperienza?
5. Richieste di proroga del limite di età dovrebbero restare possibili. Da chi e con quale frequenza dovrebbero essere esaminate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), rivista nella sessione primaverile del 2015, non prevede un limite d'età per l'esercizio delle professioni mediche universitarie nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Le autorità di vigilanza cantonali hanno il compito di verificare le condizioni d'autorizzazione di cui all'articolo 36 LPMed e il rispetto degli obblighi professionali di cui all'articolo 40 della stessa legge. L'esecuzione e l'attuazione concreta di queste disposizioni rientrano nella sfera di competenza delle autorità di vigilanza cantonali.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica attualmente presso le autorità di vigilanza cantonali la rispettiva prassi d'esecuzione, con l'obiettivo di sostenere l'applicazione il più possibile ottimale delle suddette disposizioni. I risultati della verifica saranno comunicati alle autorità di cui sopra entro la fine del 2015.
2. Il Consiglio federale ritiene che spetti alle autorità di vigilanza cantonali adottare le misure del caso. Queste ultime hanno concretamente la responsabilità di verificare, conformemente all'articolo 36 LPMed, che le persone che esercitano una professione medica offrano la garanzia dal profilo psicofisico di un esercizio ineccepibile della professione. L'adempimento di questa condizione può essere accertato richiedendo un certificato medico non solo al momento del rilascio dell'autorizzazione, ma regolarmente dopo il raggiungimento di un determinato limite d'età (onere secondo l'articolo 37 LPMed). È quindi facoltà dei cantoni richiedere questi certificati, soprattutto per le persone che operano in settori particolarmente sensibili come quello della chirurgia.
3./4. Secondo il Consiglio federale non è opportuno fissare un limite d'età, in quanto lo stato di salute e la competenza professionale di un medico che ha superato una certa età sono fattori del tutto individuali. La disposizione di cui all'articolo 36 capoverso 1 LPMed sancisce che l'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente offre la garanzia dal profilo psicofisico di un esercizio ineccepibile della professione. Inoltre, secondo l'articolo 37 LPMed, i cantoni possono rilasciare un'autorizzazione limitata nel tempo.
Come già detto, secondo l'articolo 40 lettera a e b LPMed, i cantoni vigilano sull'osservanza degli obblighi professionali, tra cui l'esercizio della professione in modo accurato e coscienzioso e l'obbligo di aggiornamento ai fini della garanzia della qualità.
Il Consiglio federale comprende tuttavia la richiesta di introdurre un limite d'età per determinate attività mediche o di rilasciare a partire da un certa soglia d'età solo autorizzazioni a tempo determinato. Per imporre un disciplinamento adeguato in modo uniforme a livello nazionale sarebbe però necessario adeguare nuovamente la LPMed.
5. Già oggi alcuni cantoni limitano la durata delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle professioni mediche universitarie nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, non da ultimo per poter verificare regolarmente le condizioni d'autorizzazione. Pertanto sono ancora una volta le autorità di vigilanza cantonali che, da un lato, prorogano le autorizzazioni, dall'altro fissano la durata di validità delle proroghe.
Risposta del Consiglio federale.