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Contributi all'esportazione della "legge sul cioccolato". Garantire una pianificazione sicura per i posti di lavoro in Svizzera

15.3211 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Anche durante l'ultima riunione plenaria della Commissione delle finanze sulla bozza del preventivo i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati ("legge sul cioccolato") hanno provocato lunghe discussioni.

Alla fine il Parlamento ha approvato l'importo di 70 milioni di franchi proposto dal Consiglio federale basandosi sulla disponibilità, espressa dal Consiglio federale, a compensare la differenza di prezzo dell'85 per cento tramite un credito aggiuntivo.

Nel frattempo, a fine febbraio il Consiglio federale ha deciso di chiedere al Parlamento 20 milioni di franchi per aumentare a 90 milioni di franchi il credito per i contributi all'esportazione previsto dalla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Si tratta di una decisione giusta, tanto più che ora le aziende di trasformazione cantonali hanno dichiarato che, in base ai calcoli del settore, questa somma non è sufficiente a compensare la differenza di prezzo dell'85 per cento. Sempre secondo i calcoli dell'industria di trasformazione, la cifra necessaria per compensare le misure protezionistiche in ambito agricolo si aggirerebbe intorno ai 139 milioni di franchi. Tenendo conto del tetto massimo fissato dall'UE per i contributi all'esportazione, l'importo di compensazione ideale dovrebbe ammontare a circa 120 milioni di franchi.

Pongo quindi le seguenti domande:

1. Quali impegni di tipo commerciale ha assunto la SECO durante i negoziati con l'OMC e per quali motivi?

2. Il Consiglio federale è disposto a far sì che i dati dell'industria alimentare vengano confrontati in forma adeguata con il fabbisogno calcolato dall'Amministrazione federale delle dogane e sottoposto al Consiglio federale?

3. Il Consiglio federale è disposto a sviluppare un sistema che garantisca a entrambe le parti una pianificazione sicura per i prossimi anni e consenta di evitare le discussioni che si ripetono ogni anno in Parlamento a proposito della "legge sul cioccolato"?

4. Se alla fine dell'anno l'importo di compensazione necessario dovesse rivelarsi più elevato rispetto alle stime del primo credito aggiuntivo, il Consiglio federale è disposto a proporre al Parlamento un secondo credito aggiuntivo con la compensazione dell'85 per cento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'accordo OMC del 1994 (Uruguay Round) vieta in via di principio le sovvenzioni all'esportazione, pur prevedendo certe eccezioni di durata limitata per il settore agricolo. Secondo la definizione dell'OMC, i contributi all'esportazione della "legge sul cioccolato" (legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72) rientrano nella categoria delle sovvenzioni all'esportazione. Nell'ambito delle suddette eccezioni il limite massimo della Svizzera per i prodotti agricoli trasformati raggiunge i 114,9 milioni di franchi all'anno. Nel contesto del ciclo di Doha esiste un ampio consenso tra i membri dell'OMC sulla necessità di eliminare completamente ogni sovvenzione all'esportazione. Questo principio è stato stabilito nel 2005 in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC di Hong Kong e confermato durante l'ultima conferenza ministeriale del 2013 a Bali. Conformemente ai mandati del Consiglio federale per tali conferenze ministeriali, discussi con le Commissioni di politica estera delle Camere federali, la Svizzera sostiene queste due risoluzioni. La decisione ministeriale di Bali, inoltre, comporta l'impegno politico di portare avanti progressivamente le riforme volte a eliminare le sovvenzioni all'esportazione ancora esistenti e di provvedere affinché il loro volume si attesti nettamente al di sotto del limite previsto per la Svizzera (che è, appunto, di 114,9 milioni di franchi). L'UE, ad esempio, ha recentemente eliminato completamente tutte le sovvenzioni all'esportazione. Oggi, oltre alla Svizzera, soltanto la Norvegia e il Canada sovvenzionano le loro esportazioni con contributi di una certa entità.

2. La determinazione del fabbisogno da parte dei servizi dell'amministrazione competenti funge da base decisionale per il corrente adeguamento delle aliquote di contribuzione. L'industria alimentare può in qualsiasi momento fornire all'amministrazione i dati necessari per determinare questo fabbisogno. Nell'ambito del comitato di gestione, l'amministrazione continuerà a scambiarsi con i settori interessati ed è anche disposta ad approfondire ulteriormente questa cooperazione, dimostratasi valida in passato (cfr. anche punto 3).

3. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sui contributi all'esportazione (RS 632.111.723), i contributi all'esportazione compensano, nei limiti delle risorse disponibili, le differenze tra i prezzi dei prodotti di base utilizzati per realizzare i beni d'esportazione. Dal 2010 - anno in cui si sono dovute ridurre per la prima volta le aliquote - si è andata sviluppando una prassi, d'intesa con i settori interessati, finalizzata a ripartire nel modo più equilibrato possibile nell'arco dell'anno il budget disponibile e a sfruttare nel contempo l'intero limite. Si è così cercato di garantire la massima sicurezza di pianificazione nell'ambito dei contributi disponibili e alla luce delle inevitabili e talvolta improvvise oscillazioni dei prezzi di mercato e dei volumi d'esportazione. Nell'ambito del comitato di gestione il Consiglio federale è disposto a valutare insieme al settore interessato altri modelli per garantire una maggiore sicurezza di pianificazione. Visto il bilancio della Confederazione e le prescrizioni dell'OMC, tuttavia, possono essere prese in considerazione soltanto le varianti in cui il volume medio dei contributi all'esportazione rimanga più o meno al livello attuale. La legislazione vigente non contempla il diritto a un volume prestabilito né a una determinata quota di compensazione delle differenze di prezzo.

4. Secondo la decisione del Consiglio federale del 25 febbraio 2015 il credito aggiuntivo deve basarsi su un grado di copertura massimo dell'85 per cento. Non è quindi detto che raggiunga o possa sempre raggiungere questa percentuale, vista la sua forte dipendenza dallo sviluppo dei volumi e dei prezzi. La quota dell'85 per cento è superiore al grado di copertura raggiunto negli ultimi anni. Il Consiglio federale esaminerà l'ipotesi di un aumento del budget basandosi su considerazioni di politica finanziaria, estera, agricola e istituzionale.

Risposta del Consiglio federale.