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15.3218 · Mozione · 2015-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto sulla pianificazione del territorio, in modo tale che la tenuta di bestiame minuto in zona agricola sia in linea di principio conforme alla zona.

Begründung

Le regolamentazioni della pianificazione territoriale limitano sempre di più la tenuta di bestiame minuto. Tuttavia in Svizzera vi sono più di 800 000 persone che tengono o allevano bestiame minuto e di queste oltre 100 000 lo fanno in modo organizzato. Questa prassi si svolge tacitamente e non ha lobby, tuttavia assume un carattere sempre più importante sul piano sociale, che spesso non viene riconosciuto. Infatti, contribuisce in misura significativa al mantenimento del patrimonio genetico e della varietà delle specie e stimola la sensibilità dei giovani per la natura e gli esseri viventi. Per molte persone, il rapporto che si instaura con l'animale ha una funzione terapeutica. Infine, la tenuta di bestiame minuto dà un contributo importante al mantenimento del paesaggio, grazie alla cura e all'utilizzazione di innumerevoli piccole superfici.

Malgrado la sua importanza, la tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby viene sempre più limitata. In teoria essa è ammessa nelle zone abitative, tuttavia l'edificazione intensiva e le relative emissioni foniche e di odori scoraggiano la tenuta di animali nelle zone abitative. Nelle zone agricole, che offrono condizioni ideali, vi sono invece sempre più limitazioni.

1. In virtù della legislazione vigente, all'interno di una zona agricola non possono essere realizzate nemmeno piccoli manufatti smontabili, come ad esempio voliere o piccole stalle coperte.

2. La limitazione della tenuta di bestiame minuto nella zona agricola "agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze" (art. 24e cpv. 1 LPT) significa di fatto, per gli abitanti di comuni densamente popolati, un divieto di tenere bestiame minuto.

3. Se invece una stalla per bestiame minuto è situata in un edificio agricolo non più utilizzato, la sua superficie va computata nelle possibilità di ampliamento dell'edificio abitativo situato nelle vicinanze (art. 42b OPT). Pertanto, se non ha più a disposizione una superficie utile lorda libera, il proprietario o il locatore di un edificio abitativo situato nelle vicinanze non può adottare nessun provvedimento edilizio in edifici o parti di edifici disabitati.

4. Persino il risanamento di edifici agricoli in cattivo stato finalizzato alla tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby è possibile solo a condizioni restrittive. Addirittura è vietata la ricostruzione di tali fabbricati dopo il loro abbattimento per cause di forza maggiore.

5. Il concetto di "impianto esterno" secondo l'articolo 24e capoverso 2 LPT comporta spesso difficoltà di interpretazione nella prassi.

La zona agricola offre proprio le condizioni ideali per una tenuta di bestiame minuto rispettosa sia degli animali stessi che dell'ambiente e senza limitazioni per l'agricoltura. Dal punto di vista della pianificazione del territorio, la tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby all'interno della zona agricola deve essere equiparata o resa analoga a un'azienda agricola all'interno della zona agricola e ciò sia nell'ambito dell'attuale revisione della LPT o a prescindere da essa. Nel fare ciò occorre ovviamente rispettare i principi della pianificazione del territorio. A titolo di esempio, l'articolo 16a capoverso 1 periodo 1 della LPT potrebbe essere completato nel modo seguente: "Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura o che servono alla tenuta di bestiame minuto a scopo di hobby." A prescindere dalla revisione della LPT, l'obiettivo può essere ampiamente raggiunto anche mediante la revisione della sola ordinanza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le zone agricole devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni. Sono ammessi solo gli edifici e gli impianti necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura (art. 16a LPT) oppure gli edifici e gli impianti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 24 segg. LPT.

Con la revisione parziale della LPT del 23 marzo 2007 si è proceduto a importanti modifiche a favore di chi tiene animali a scopo di hobby; in particolare, nelle zone agricole sono state rese possibili misure edilizie in edifici o parti di edifici non abitati, qualora gli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze li utilizzino per la tenuta particolarmente rispettosa di animali a scopo di hobby. Da allora sono ammessi anche nuovi impianti esterni purché necessari per la tenuta rispettosa degli animali. Con l'apertura della zona agricola alla tenuta di animali a scopo di hobby si è voluto tenere conto anche dell'iniziativa parlamentare Joder 03.431, "Allevamento e tenuta di bestiame minuto nella zona agricola", del 19 giugno 2003.

Nel quadro della revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT, entrata in vigore il 1° maggio 2014, sempre nell'ambito della tenuta di animali a scopo di hobby, sono inoltre state introdotte precisazioni e agevolazioni specifiche con l'adozione dell'articolo 24e LPT in combinato disposto con l'articolo 42b dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1).

Il Consiglio federale ritiene fondamentale il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile. Inoltre intende rafforzare la tutela delle superfici coltive. Da questo punto di vista, la proposta di modifica della legge formulata dall'autore della mozione comporterebbe un'ulteriore e inauspicata apertura della zona agricola a utilizzazioni estranee al settore. In questo contesto va inoltre precisato che la regolamentazione proposta richiederebbe un onere amministrativo supplementare da non sottovalutare per le autorità incaricate dell'esecuzione.

Il Consiglio federale è pertanto del parere che siano sufficienti le attuali basi legali della pianificazione del territorio concernenti la tenuta di piccoli animali domestici a scopo di hobby al di fuori delle zone edificabili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.