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15.3238 · Mozione · 2015-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre una tassa sugli acquisti di franchi svizzeri, in particolare per contrastare l'apprezzamento della nostra moneta. La tassa sarà riscossa soltanto sulle attività speculative sul franco svizzero ma non sulle operazioni di pagamento delle esportazioni svizzere, poiché servirà a frenare la speculazione ma senza penalizzare l'economia reale, comprese le attività legate al turismo. Le operazioni di modesta entità (meno di 100 000 franchi) saranno esentate dalla tassa. L'aliquota della tassa sarà inversamente proporzionale alla durata del possesso degli averi in franchi svizzeri, per penalizzare maggiormente le operazioni ad alta frequenza, tipiche delle attività speculative. L'aliquota fissata dal Consiglio federale dovrà essere sufficientemente elevata per svalutare il franco svizzero nella misura necessaria a soccorrere le imprese in difficoltà a causa del super franco.

Begründung

La tassa avrebbe un impatto difficile da prevedere, ma servirà comunque a frenare la speculazione e genererebbe importanti entrate fiscali. Se fosse già stata prelevata nel 2013 anche solo ad un'aliquota dello 0,01 per cento, avrebbe creato un gettito di circa 2,3 miliardi di franchi. Se l'aliquota fosse stata dello 0,05 per cento, la tassa avrebbe generato entrate per 10,8 miliardi di franchi.

Queste cifre si basano sui dati ufficiali forniti dalla Banca dei regolamenti internazionali, dai quali risulta che nell'aprile 2013 le operazioni giornaliere sul franco svizzero ammontavano in media a 275 miliardi di dollari, tra cui 90 miliardi di franchi svizzeri cambiati contro Euro. Ma, sempre nel mese di aprile 2013, soltanto lo 0,24 per cento del volume totale di franchi negoziati sul mercato valutario riguardava le esportazioni di prodotti svizzeri. Il resto del volume era dovuto ad attività di mera natura finanziaria.

La destinazione delle entrate di questa tassa dovrà ancora essere discussa. Potrebbe essere versata a un fondo di sostegno ai settori economici in difficoltà, in particolare nelle regioni di confine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione propone di tassare gli acquisti di franchi svizzeri operati con intento speculativo nel quadro delle operazioni su cambi. Nella motivazione si parla di aliquote d'imposta dello 0,01 o dello 0,05 per cento. Poiché il motivo sottostante a un'operazione su cambi non è evidente, non sarà tuttavia possibile tassare le operazioni dettate da considerazioni speculative e continuare ad esonerare le operazioni effettuate con finalità di copertura. L'eccezione prevista per le operazioni di entità inferiore a 100 000 franchi è invece applicabile. In linea di principio, anche l'eccezione prevista per gli acquisti di beni risulta attuabile, ma complicherebbe il sistema. Se si intende fondare la tassa sull'acquisto, la richiesta di rendere l'aliquota inversamente proporzionale alla durata del possesso degli averi in franchi svizzeri, invece, non appare ragionevole: la durata del possesso può eventualmente costituire un criterio in caso di vendita, ma certamente non ai fini della tassazione di un acquisto, poiché inizia appunto solo al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda le conseguenze della tassa, occorre distinguere tra il commercio infragiornaliero di valute, a brevissimo termine, e i trasferimenti in franchi svizzeri operati a medio-lungo termine, basati su investimenti diretti e di portafoglio.

Il commercio infragiornaliero di valute si basa su ingenti volumi di transazione con margini estremamente limitati. L'aliquota proposta esplicherebbe pertanto un forte effetto deterrente che porterebbe a una drastica riduzione delle operazioni di cambio infragiornaliere sul franco svizzero. Poiché considerano il volume attuale delle transazioni, anche le stime riguardanti le entrate risultano quindi obsolete. L'utilità del commercio infragiornaliero di valute è oggetto di pareri controversi. Secondo una prima posizione esso risulta destabilizzante e quindi dannoso, mentre la seconda lo ritiene un mero spreco di risorse. Diversi fattori sembrano tuttavia avvalorare un terzo punto di vista, che attribuisce sostanzialmente al commercio di valute un'utile funzione di definizione e stabilizzazione dei prezzi nonché di predisposizione di liquidità. Attraverso il citato effetto deterrente della tassa sulle operazioni in franchi svizzeri, aumenterebbero dunque le fluttuazioni infragiornaliere e giornaliere di breve periodo, così come il divario tra cambio denaro e cambio lettera, e ciò si ripercuoterebbe a sua volta negativamente sull'economia reale, poiché porterebbe a un aumento dei costi delle operazioni su cambi legate alle importazioni e esportazioni di beni, ma anche alla copertura di rischi di cambio nel treasuring.

A medio e lungo termine il commercio infragiornaliero di valute ha un effetto trascurabile sul corso del franco svizzero, che nel medio termine è determinato soprattutto dalle decisioni d'investimento di portafoglio (e dirette) e, nel lunghissimo termine, anche dalla parità di potere d'acquisto. Nel caso delle decisioni d'investimento dirette e di portafoglio, l'onere fiscale è contenuto in rapporto ai rendimenti degli investimenti, rispettivamente ai differenziali di rendimento previsti e alle considerazioni relative alla diversificazione dei rischi. Nel caso delle aliquote citate nella motivazione, la tassa non esplica dunque praticamente alcun effetto sugli investimenti diretti e di portafoglio e non è pertanto neppure in grado di indebolire il franco svizzero.

La mozione non appare dunque efficace nel contrastare la massiccia sopravvalutazione del franco e avrebbe inoltre ripercussioni negative per l'economia reale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.