15.3251 · Mozione · 2015-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di modificare la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) al fine di garantire, in occasione di un'offerta, la trasparenza per quanto riguarda i subappaltatori, nonché la provenienza e la tracciabilità dei principali componenti.
Begründung
In occasione dei bandi pubblici, un'impresa generale non è tenuta a dichiarare gli eventuali subappaltatori, né di garantire la provenienza e la tracciabilità dei principali componenti. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, è importante garantire il massimo di trasparenza in questo ambito, affinché le decisioni possano essere prese con cognizione di causa. Visto che devono fare i conti con le difficoltà dettate dall'abolizione della soglia minima di cambio decisa dalla BNS, le imprese indigene - generatrici di impieghi, formatrici e rispettose delle legislazioni vincolanti (come quelle ambientali) - devono poter essere preferite a subappaltatori stranieri, sempre che sussistano condizioni economiche paragonabili, siano rispettati gli accordi internazionali e non si provochi un aumento significativo della burocrazia. Chiedo pertanto il conseguente adeguamento dell'articolo 21 LAPub.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale comprende il desiderio dall'autore della mozione di creare trasparenza. Esso ritiene che la trasparenza debba essere garantita nell'ambito delle offerte presentate dagli imprenditori e in particolare dagli appaltatori generali in occasione dei bandi pubblici. Secondo una prassi ampiamente diffusa, nei bandi si esige già oggi l'indicazione dei subappaltatori e dei rispettivi ruoli. In linea di principio sarebbe quindi possibile ancorare questa prassi nella legge assicurando una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'origine e la tracciabilità dei componenti. Tuttavia, l'autore della mozione desidera la trasparenza prevalentemente per permettere su tale base un regime preferenziale a favore degli offerenti o dei subappaltatori svizzeri rispetto a quelli dei nostri partner esteri. Un tale regime preferenziale è però incompatibile con gli impegni di non discriminazione assunti negli accordi internazionali sugli appalti pubblici (Accordo del 15 aprile 1994/30 marzo 2012 dell'OMC sugli appalti pubblici, GPA; Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; accordi di libero scambio conclusi con Paesi terzi nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio, AELS o conclusi direttamente tra la Svizzera e partner privati). Una tale procedura violerebbe i citati obblighi internazionali della Svizzera. Non vi è dunque margine di manovra per trovare una soluzione nel quadro degli obblighi internazionali.
Infine l'obbligo di non discriminare va a vantaggio anche delle imprese svizzere. In un periodo in cui si trovano ad affrontare le conseguenze delle fluttuazioni del tasso di cambio, le imprese svizzere devono poter contare sul buon funzionamento degli accordi internazionali che garantiscono loro l'accesso agli appalti pubblici dei nostri partner. Una violazione degli obblighi contrattuali internazionali del diritto in materia di appalti pubblici potrebbe comportare l'adozione di misure di ritorsione da parte dei partner commerciali nei confronti delle imprese svizzere.
In questo contesto il Consiglio federale tiene a ricordare la sua decisone del 26 marzo 2014 concernente le misure di accompagnamento sul mercato del lavoro. In quell'occasione il governo ha deciso di far esaminare la possibilità di integrare i subappaltatori nel progetto pilota "Berufsregister" in corso e di limitare la riattribuzione dei lavori nel settore degli appalti pubblici a uno o due "sub-subappaltatori".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.