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15.3260 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come pensa di attuare la svolta energetica se, sulla base delle ultime disposizioni concernenti lo sfruttamento dell'energia solare (art. 18a LPT), un tetto di lamiera ondulata arrugginito viene considerato un "monumento culturale d'importanza nazionale" e se è vietato un impianto solare di 80 000 chilowattora sul tetto ?

2. Secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale, i cantoni sono responsabili del "consumo" di energia. Per la "produzione", ad esempio di energia solare, la Confederazione dispone delle necessarie competenze costituzionali sancite nell'articolo 89 capoversi 1 e 2 Cost. Non costituirebbe un contributo contro l'eccessiva burocrazia e a favore di una maggiore responsabilità individuale nell'interesse della svolta energetica, se gli edifici che dispongono di un'autorizzazione edilizia non necessitassero di una nuova autorizzazione edilizia per impianti solari su tetti o facciate, sempre che le facciate e/o i tetti non siano modificati, rispetto alla prima autorizzazione, in lunghezza e in larghezza più di quanto necessario all'ulteriore isolamento?

3. Come valuta l'attuazione del punto 2, se vengono esclusi gli edifici designati come monumenti di importanza nazionale e internazionale nell'inventario del protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali entrato in vigore per la Svizzera il 9 ottobre 2004 (RS 0.520.33)?

Begründung

Nel 2011 Consiglio federale e Parlamento hanno deciso di perseguire un nuovo orientamento energetico che prevede una maggiore utilizzazione delle energie indigene e un miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare nel settore degli edifici. Stando al Consiglio federale, gli edifici costituiscono un settore "chiave" per la svolta energetica. Mentre gli investitori nelle piccole centrali idroelettriche ottengono contributi di promozione RIC dell'ordine del 100 a 400 per cento dei costi d'investimento, i proprietari di immobili, gli inquilini, le PMI e gli agricoltori interessati alla produzione di energia solare da impianti installati negli edifici finiscono nella lista d'attesa. Ma c'è di peggio: i proprietari immobiliari, le PMI e le famiglie contadine che intendono risanare sotto il profilo energetico i propri edifici per produrre energia solare su tetti e facciate, spesso non ottengono per anni un'autorizzazione edilizia, oppure la stessa viene negata del tutto alla fine di una procedura amministrativa quinquennale, come ad esempio nel caso di Lungern/OW. Anche secondo il diritto federale più recente, un tetto di lamiera ondulata arrugginito viene considerato evidentemente come un "monumento d'importanza nazionale": l'impianto solare, pianificato nel 2010, che prevedeva un'accurata integrazione dei pannelli sul tetto di una stalla è stato vietato con sentenza del 24 febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo.

Stellungnahme des Bundesrates

Il settore immobiliare svizzero, con una quota di circa il 46 per cento del consumo energetico interno, riveste un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica, sia per il consumo che per la produzione di energia. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle energie rinnovabili, nel suo primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, per le prescrizioni nell'ambito degli edifici il Consiglio federale propone, tra l'altro, che i cantoni, nella misura del possibile, debbano dare la priorità a un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'utilizzazione delle energie rinnovabili. Le esigenze di protezione del paesaggio, del patrimonio culturale o degli insediamenti devono essere debitamente considerate. Il rilascio di un'autorizzazione edilizia per un impianto solare in un edificio sottoposto a vincolo di tutela è e rimarrà oggetto di un'adeguata ponderazione degli interessi.

1. Nell'ambito dell'ultima revisione della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le Camere federali hanno introdotto all'articolo 18a un'agevolazione per gli impianti solari. Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano più di un'autorizzazione edilizia. Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali sottostanno sempre all'obbligo d'autorizzazione. Per far sì che possano essere realizzati, non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti (art. 18a cpv. 3 LPT). Per il resto, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici (art. 18a cpv. 4 LPT).

L'articolo 18a LPT non prevede in nessun modo un divieto di costruzione di impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale. Questi impianti necessitano tuttavia sempre di un'autorizzazione edilizia (art. 18a cpv. 3 LPT). In questo modo, si vuole evitare che gli insediamenti, i siti e i monumenti naturali siano oggetto di sostanziali cambiamenti a seguito della sostituzione del materiale originale di copertura del tetto. Nel quadro della procedura cantonale di autorizzazione edilizia va esaminato se l'impianto previsto può essere concepito e posizionato in modo tale da non intaccare il monumento e i suoi dintorni oppure l'insediamento degno di protezione.

In Svizzera, il parco immobiliare conta circa 2,5 milioni di edifici, di cui al massimo il 5 per cento è classificato come monumento da proteggere. Un ulteriore 10 per cento degli edifici presenta un interesse di protezione come monumento storico. Tra questi edifici, due terzi sono di importanza cantonale o nazionale e rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18a capoverso 3 LPT. In altre parole: il 90 per cento circa degli edifici non sottostà a nessuna restrizione imposta dalla protezione dei monumenti per quel che concerne i progetti energetici.

2./3. Per la trasformazione di edifici si applicano le prescrizioni cantonali. Il rispetto di queste prescrizioni viene verificato nell'ambito delle procedure di autorizzazione edilizia. Una modifica come quella proposta dall'autore dell'interpellanza è quindi di competenza dei cantoni. In caso di leggere trasformazioni o di provvedimenti energetici che non modificano sostanzialmente la costruzione, sarebbe sicuramente auspicabile una procedura di autorizzazione edilizia semplificata. Il Consiglio federale non è in grado di valutare le ripercussioni di una deroga come quella formulata alla domanda 3 dall'autore dell'interpellanza, poiché non riguarderebbe la Confederazione bensì i cantoni. Il governo sottoporrà tuttavia la richiesta ai cantoni.

Risposta del Consiglio federale.