Misure preventive per rafforzare la certezza del diritto per le imprese in caso di catene di subappalto nel settore dell'edilizia
15.3261 · Interpellanza · 2015-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Quale importanza rivestono, secondo il Consiglio federale, misure efficaci che consentono di far rispettare le condizioni salariali e lavorative minime per l'accettazione della libera circolazione delle persone con l'Unione europea (UE) da parte della popolazione svizzera?
2. Come giudica l'evoluzione della situazione in merito all'inosservanza delle condizioni salariali e lavorative minime nelle varie regioni da quando è stata introdotta la responsabilità solidale degli appaltatori primari dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia? Quali effetti riscontra in particolare per gli appaltatori primari interessati, per i lavoratori e per la garanzia della qualità nell'esecuzione dei contratti?
3. Troppo spesso le violazioni delle condizioni salariali e lavorative minime vengono individuate solo in seguito a controlli a campione, quando il danno per l'appaltatore primario, per i lavoratori interessati e per la qualità dell'esecuzione si è già verificato. Quali strumenti preventivi efficaci ritiene in linea di principio opportuni il Consiglio federale per migliorare la certezza del diritto degli appaltatori primari e per ridurre i loro rischi?
4. Il Consiglio federale è disposto a promuovere questo tipo di strumenti nell'ambito del dialogo che intrattiene con le parti sociali?
5. Quale ruolo attribuisce alle misure preventive per quanto riguarda le proprie attività edilizie? In che modo tali misure potrebbero sostenere efficacemente la prassi della Confederazione in materia di aggiudicazione degli appalti?
Begründung
Dal 15 luglio 2013 le imprese svizzere ed estere attive nell'edilizia, nel genio civile e nei rami accessori dell'edilizia rispondono solidalmente per tutti i loro subappaltatori e possono liberarsi da questa responsabilità soltanto fornendo la prova che i subappaltatori hanno dichiarato in modo verosimile di rispettare le condizioni salariali e lavorative minime. La pratica dimostra che le catene di subappalto con subappaltatori sempre più distanti espongono l'appaltatore primario a un rischio residuo elevato. Allo stesso tempo, le autorità sono chiamate a promuovere misure complementari al partenariato sociale esistente, senza nuove regolamentazioni, al fine di instaurare la fiducia in vista delle prossime decisioni concernenti la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 1999, in vista della graduale introduzione della libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un pacchetto di misure collaterali per tutelare i salari da eventuali pressioni conseguenti all'apertura del mercato del lavoro. Da quando queste misure sono state introdotte, il 1° giugno 2004, la loro efficacia viene costantemente esaminata; se necessario esse vengono adeguate e la loro esecuzione migliorata. Oggi disponiamo di un sistema di controlli e di monitoraggio del mercato del lavoro in settori con e senza salari minimi di obbligatorietà generale che consente di individuare tempestivamente gli abusi in materia di condizioni salariali e lavorative. In caso di abusi la Confederazione o i cantoni, d'intesa con le parti sociali, possono adottare opportune misure, come il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale di contratti collettivi di lavoro o l'emanazione di contratti normali di lavoro con salari minimi. Il Consiglio federale ritiene che le misure collaterali siano lo strumento adeguato per contrastare il rischio di una pressione sui salari dovuta alla libera circolazione delle persone e per contribuire alla sua accettazione.
2. La responsabilità solidale dell'appaltatore primario per l'inosservanza delle condizioni salariali e lavorative minime da parte dei subappaltatori nell'edilizia è stata introdotta il 15 luglio 2013 in risposta a una serie di irregolarità riscontrate in questo settore. La richiesta relativa alla responsabilità dell'appaltatore primario è stata sollevata dopo che sui cantieri svizzeri si è constatata la presenza di catene di subappalto sempre più lunghe in cui venivano eseguiti mandati di subappalto a prezzi sempre più bassi a scapito dei salari minimi. Bisognava porre fine a queste irregolarità attraverso una maggiore responsabilità dell'appaltatore primario. Dopo cinque anni dall'introduzione della responsabilità solidale nella legge sui lavoratori distaccati il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento un rapporto sull'efficacia della misura. Attualmente è ancora troppo presto per stabilire gli effetti concreti sul rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime. Stando ai monitoraggi delle cerchie interessate e dei responsabili dei controlli, le catene di subappalto si sono però nettamente accorciate. A distanza di circa un anno e mezzo dal rafforzamento della responsabilità, i nuovi obblighi previsti per gli appaltatori primari e i subappaltatori nell'aggiudicazione e nella riattribuzione dei lavori sembrano dare gli effetti sperati.
3. Il fatto che le violazioni siano spesso individuate solo in un secondo tempo è insito nella natura stessa dell'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e rimane tale anche con la responsabilità solidale dell'appaltatore primario. L'obbligo di diligenza che libera dalla responsabilità si applica inoltre soltanto all'aggiudicazione o alla riattribuzione di appalti e non all'esecuzione dei lavori. Un appaltatore primario che ha aggiudicato gli appalti prestando la necessaria diligenza nella verifica del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime da parte del subappaltatore non è responsabile di eventuali violazioni riscontrate successivamente. Il rischio dell'appaltatore primario è dunque limitato sul piano giuridico e la certezza del diritto è garantita.
Gli elementi costitutivi dell'obbligo di diligenza sono descritti in dettaglio nell'ordinanza d'applicazione della legge sui lavoratori distaccati. Per ridurre il rischio legato alla responsabilità, l'appaltatore primario può limitare o vietare per contratto la riattribuzione dei lavori ad altri subappaltatori. Un gruppo di esperti di cui fanno parte rappresentanti dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia ha inoltre elaborato dei documenti modello con cui i subappaltatori possono dichiarare all'appaltatore primario che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che non sia necessario prevedere ulteriori misure.
4. Rinviando alla risposta precedente, il Consiglio federale ritiene che al momento non sia opportuno adottare ulteriori misure preventive. Questo anche in considerazione della decisione del Consiglio federale di aumentare le multe da 5000 a 30 000 franchi nella legge sui lavoratori distaccati e delle misure previste per combattere il lavoro nero nella legge contro il lavoro nero, attualmente in consultazione.
5. Anche per quanto riguarda le attività edilizie della Confederazione il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori misure preventive. Dal suo punto di vista la prassi finora adottata dalla Confederazione in materia di aggiudicazione degli appalti tiene conto della certezza del diritto per le imprese.
Risposta del Consiglio federale.