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15.3267 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La struttura degli uffici e dei registri delle esecuzioni si è evoluta con il passare del tempo. Di conseguenza, alcuni comuni (p. es. Zurigo e Winterthur) sono suddivisi in vari circondari d'esecuzione. La frammentazione dei registri delle esecuzioni comporta un elevato onere burocratico per gli abitanti e le imprese come pure per gli uffici d'esecuzione. Implica inoltre poca trasparenza quanto alle esecuzioni in corso, poiché dopo un trasloco in un altro circondario le esecuzioni pendenti non sono più visibili nel nuovo registro competente. Per questi motivi, il 9 marzo 2015 il Gran Consiglio zurighese ha trasmesso al Consiglio di Stato la mozione Zeugin (251/2014) che chiede di istituire un registro delle esecuzioni per il cantone di Zurigo.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Ritiene che la situazione attuale, in cui alcuni comuni sono ripartiti tra diversi circondari d'esecuzione, sia ancora al passo con i tempi?

2. Reputa che l'unificazione dei registri delle esecuzioni aumenti la trasparenza e riduca il relativo onere amministrativo?

3. È disposto ad attuare insieme al canton Zurigo un progetto pilota per armonizzare i registri delle esecuzioni, creando in tal modo le basi per un'attuazione su scala nazionale?

4. È disposto a istituire una base legale che permetta di definire un identificatore personale valido a livello svizzero (nonché le norme necessarie per un'armonizzazione che vada oltre il canton Zurigo)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il vigente articolo 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), i cantoni possono organizzare liberamente la competenza territoriale dei loro circondari d'esecuzione. Il Consiglio federale non ha intenzione di modificare la situazione. Lo scambio d'informazioni tra gli uffici d'esecuzione non dipende per forza dalla loro struttura organizzativa. La messa in rete o l'unificazione dei loro sistemi informatici (sempre che siano gestiti separatamente) permette di garantire lo scambio di dati e informazioni a prescindere dalle rispettive strutture organizzative.

2. In questo contesto il Consiglio federale è in linea di massima favorevole agli sforzi per mettere in rete o unificare i dati dei registri d'esecuzione e ha di conseguenza raccomandato di accettare il postulato Candinas 12.3957, "Arginare il turismo dei debitori".

3. Trasmettendo il succitato postulato, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di verificare quali misure legali e organizzative si possano adottare per arginare il turismo dei debitori. In particolare, si tratta di collegare tra loro i singoli uffici d'esecuzione e di armonizzare i loro dati per poter fornire informazioni sulle esecuzioni valide sul piano svizzero, in modo analogo a quanto fa il casellario giudiziale. Si pongono però diverse questioni delicate, in particolare di natura tecnica, che saranno discusse nel rapporto richiesto. Nel contempo occorre stabilire con precisione quali misure adottare per rendere possibile un sistema nazionale di informazione sulle esecuzioni. Probabilmente il Consiglio federale approverà il rapporto a fine 2015.

Il Consiglio federale vuole dapprima attendere i risultati del rapporto menzionato al numero 2. Nell'ambito dell'eventuale attuazione delle soluzioni a cui sarà stata data preferenza le possibilità di cooperazione verranno esaminate nel contesto delle norme di legge. Sul piano dell'attuazione tecnica, è prioritaria la collaborazione con i produttori di software usati dai cantoni.

4. Il Consiglio federale ha già rilevato nel suo rapporto in adempimento del postulato depositato dalla Commissione delle istituzioni politiche 12.3661, "Scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati" che le amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei cantoni e dei comuni trarrebbero grande vantaggio da una banca centrale degli indirizzi. Questa tematica è strettamente connessa alla questione dell'identificatore personale unico. Le implicazioni in materia di protezione dei dati di siffatto identificatore personale rendono necessarie basi legali chiare e basi decisionali ben fondate.

La LAVS permette di utilizzare il numero di assicurato AVS al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto in presenza di una base legale e se lo scopo dell'utilizzazione e la cerchia degli utenti autorizzati sono definiti. La legge del 2006 sull'armonizzazione dei registri permette quindi di consolidare i dati personali a livello di comune/cantone/Confederazione servendosi del numero di assicurato AVS. Secondo il messaggio del 16 aprile 2014 (atti dello stato civile e registro fondiario), in futuro sarà possibile servirsi dei numeri AVS per la gestione del registro fondiario. Inoltre, dal 2014 l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) del Dipartimento federale delle finanze è incaricato di elaborare un documento di base sull'adozione di una legge federale per introdurre un identificatore ufficiale delle persone chiaro e globalmente utilizzabile. Inoltre, nel rapporto sul postulato 12.3957 menzionato nel numero 2, questa problematica dovrà essere considerata anche nell'ottica del diritto dei registri d'esecuzione.

Risposta del Consiglio federale.