Lexipedia

15.3271 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In meno di un mese il Consiglio federale ha pubblicato sia il messaggio 15.023, "Fondo per le strade nazionali" (FOSTRA) sia l'avamprogetto "Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia". I due oggetti, pubblicati a distanza di 20 giorni, sembrano quanto meno poco coordinati, considerato che il messaggio non dice una parola sull'avamprogetto di disposizione costituzionale e quest'ultimo non menziona espressamente il messaggio. Questa mancanza di coordinamento è particolarmente inquietante per quanto riguarda la somma degli aumenti d'imposta del prezzo della benzina annunciati in seguito a FOSTRA, da un lato, e all'avamprogetto "sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia", dall'altro. Di fatto non è indicato alcun importo globale, cosa che dimostra per lo meno un'evidente mancanza di trasparenza.

Il Consiglio federale è dunque pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. per quale motivo il messaggio 15.023 del 18 febbraio 2015 e, soprattutto, l'avamprogetto di disposizione costituzionale del 13 marzo 2015, posteriore quindi al messaggio, non menzionano espressamente il cumulo dell'aumento del supplemento fiscale sui carburanti pari a 6, se non addirittura a 12 centesimi per litro di benzina a titolo di finanziamento del futuro fondo per le strade, con le diverse varianti di tasse sul clima di 1.3, 2,6, 13 e 26 centesimi per litro, equivalenti a un aumento fiscale globale da 7 a 38 centesimi per litro di benzina tra il 2021 e il 2030?

2. Esiste un collegamento tra questa evidente mancanza di trasparenza e la disfatta storica dell'iniziativa popolare, in votazione federale l'8 marzo 2015, "Una fiscalità ecologica" dei Verdi liberali?

3. Il Consiglio federale ha fatto elaborare un modello di perdite fiscali causate dal "turismo del pieno" indotto da un aumento della benzina di oltre 6 centesimi al litro?

a. Se sì, accetta di pubblicare i risultati del modello prima che termini la consultazione concernente la disposizione costituzionale menzionata?

b. Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

La disposizione costituzionale posta in consultazione mira esclusivamente ad ancorare nella Costituzione il passaggio da un sistema di promozione a un sistema fondato su tasse d'incentivazione. Pertanto lascia al legislatore un ampio margine di manovra per determinare le modalità di queste tasse d'incentivazione. In particolare, le aliquote delle tasse d'incentivazione non sono stabilite nella Costituzione. Il testo recita soltanto che le tasse sono commisurate in modo da contribuire essenzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione. Le modalità delle tasse d'incentivazione saranno precisate nella legge. Dunque, nella disposizione costituzionale stessa non vi sono cifre concernenti le aliquote delle tasse d'incentivazione, contrariamente al messaggio FOSTRA che prevede esplicitamente di aumentare il supplemento fiscale sugli oli minerali di 6 centesimi per litro, in un primo momento.

In effetti, nel rapporto esplicativo concernente la disposizione costituzionale sono citati quattro esempi con le relative cifre, ma il loro scopo è puramente illustrativo. Nei primi due esempi, i carburanti non verrebbero tassati. Negli altri due, la tassa sul CO2 sui carburanti sarebbe nettamente inferiore rispetto a quella sui combustibili. Nel 2030 ammonterebbe a 13 centesimi per litro di benzina, come illustrato nel terzo esempio (1,3 centesimi nel 2021) e a 26 centesimi secondo il quarto esempio (2,6 centesimi nel 2021). Nel quarto esempio, quello con il rapporto più elevato tra i quattro casi presi in esame, la tassa sul CO2 sui carburanti sarebbe pari a un terzo della tassa sui combustibili.

Il Consiglio federale raccomanda di non assoggettare in un primo tempo i carburanti alla tassa d'incentivazione poiché il progetto del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato prevede già un aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali di 6 centesimi per litro. Successivamente, come indicato nel rapporto esplicativo, l'importo di tale tassa verrebbe stabilito nell'ambito del margine di manovra esistente ("turismo del pieno" per evitare la tassa, oneri esistenti e futuri dovuti alle imposte sugli oli minerali o alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni).

Qualsiasi stima dell'impatto delle tasse sul turismo del pieno pecca d'incertezza; di conseguenza è quasi impossibile sviluppare modelli di calcolo. Inoltre, occorre basarsi su ipotesi riguardanti in particolare l'evoluzione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Sono già stati pubblicati vari studi. In particolare "Tanktourismus - Aktualisierung 2013" di Infras, elaborato nel 2014 su mandato dell'Ufficio federale dell'energia. Questo rapporto calcola l'entità, registrata in passato, del turismo del pieno in milioni di litri per anno. Nel 2015 è stato pubblicato un rapporto di Ecoplan ("Auswirkungen eines Klima- und Energielenkungssystems für 2030") commissionato dall'amministrazione federale delle finanze, dall'Ufficio federale dell'energia e dall'Ufficio federale dell'ambiente (questo documento citato nel rapporto esplicativo è disponibile sul sito Internet dell'amministrazione federale delle finanze). In base ad alcune ipotesi con speciale riguardo al cambio franco svizzero/euro, tale rapporto indica in che modo nel 2030 il turismo del pieno (in milioni di litri) potrebbe variare, o perfino invertire il suo trend, in funzione dell'ammontare della tassa sul CO2 (in franchi per tonnellata di CO2). Il Consiglio federale è consapevole della posta in gioco riguardante il turismo del pieno. Come mostra il rapporto esplicativo, è uno dei motivi per cui tutti gli esempi illustrativi considerati presentano una tassa sui carburanti decisamente inferiore rispetto a quella sui combustibili, se non addirittura nulla.

Nel messaggio FOSTRA si tiene conto, sulla base degli studi condotti finora sul turismo del pieno, degli effetti che un aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali di 6 centesimi per litro avrebbe sulla domanda e sul turismo del pieno (cfr. in merito le spiegazioni fornite nel messaggio ai n. 2.3.5.1 e 4.1.1). Inoltre il numero 2.3.1 del messaggio rinvia al rapporto di base del 20 febbraio 2013 e al rapporto complementare del 27 ottobre 2014 sulla stima della futura evoluzione delle vendite di carburante e dei proventi dell'imposta sugli oli minerali. Entrambi i rapporti sono stati pubblicati. In particolare il rapporto di base del 20 febbraio 2013 descrive le basi del modello utilizzato per la stima del turismo del pieno.

Risposta del Consiglio federale.