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15.3291 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le tecnologie di sorveglianza e di intercettazione non sono soggette alla legge sul materiale bellico. Eppure, come ricorda un rapporto del Parlamento europeo ("Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi") "i sistemi tecnologici sono sempre più usati anche per compiere violazioni dei diritti umani attraverso la censura delle informazioni, la sorveglianza, l'accesso non autorizzato alle attrezzature, attività di disturbo, intercettazioni e rilevamento e localizzazione di informazioni e individui".

Queste nuove tecnologie possono essere utilizzate da alcuni Stati per commettere violazioni dei diritti umani e possono contribuire a consolidare un regime autoritario.

Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Dato che l'esportazione di queste tecnologie può risultare problematica, esiste una regolamentazione in materia che permetta di vietare certe esportazioni?

2. In caso contrario, esistono casi precedenti in cui l'esportazione sia stata rifiutata per le ragioni citate dal rapporto del Parlamento europeo?

3. Come considera il Consiglio federale questa problematica?

Stellungnahme des Bundesrates

Certe tecnologie di sorveglianza (sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili) rientrano nel regime internazionale di controllo delle esportazioni dell'accordo di Wassenaar e figurano dal 2012 negli elenchi di controllo dei beni; sono quindi sottoposte a misure internazionali di controllo delle esportazioni. La legislazione svizzera sul controllo dei beni a duplice impiego che attua l'accordo di Wassenaar subordina l'esportazione dei beni della tecnologia di sorveglianza elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego all'obbligo di autorizzazione. Si tratta tra l'altro di software di intrusione, apparecchiature di intercettazione o di disturbo delle telecomunicazioni mobili (IMSI catcher) e sistemi o apparecchiature di sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet (IP monitoring).

La legislazione svizzera sul controllo dei beni a duplice impiego precisa in maniera esaustiva le condizioni che devono sussistere affinché la Segreteria di Stato dell'economia possa rifiutare l'esportazione dalla Svizzera di un bene soggetto all'obbligo di autorizzazione: secondo l'articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego l'autorizzazione all'esportazione è rifiutata se l'esportazione di un bene contravviene ad accordi internazionali o a misure di controllo internazionali non obbligatorie sotto il profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera oppure se sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi. L'autorizzazione all'esportazione viene rifiutata anche nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che l'attività prevista sia destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato. Ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego l'esportazione non viene autorizzata se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati i) siano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi biologiche o chimiche (armi BC) ii) siano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi nucleari (armi A) o di aeromobili senza equipaggio destinati all'impiego di armi ABC e alla proliferazione di simili armi, o iii) contribuiscano all'armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale.

In caso di necessità o di urgenza, se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, il Consiglio federale può inoltre rifiutare l'esportazione di un bene mediante un'ordinanza o una decisione basata direttamente sulla Costituzione federale (art. 184 cpv. 3 Cost.; RS 101).

Non essendosi venute a creare le condizioni contenute nella legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, finora la Svizzera non ha respinto alcuna domanda di esportazione di tecnologia di sorveglianza.

Il Consiglio federale è consapevole che a seconda dell'utilizzatore finale l'impiego della tecnologia di sorveglianza possa comportare una violazione dei diritti umani. La mancanza di una base giuridica che consenta di respingere le domande di esportazione di tecnologia di sorveglianza dalla Svizzera è particolarmente problematica se c'è motivo di ritenere che i beni da esportare possano essere utilizzati come mezzo di repressione. Un'esportazione in questi casi non solo sarebbe in contraddizione con la politica estera e in materia di diritti umani della Svizzera, ma rischierebbe di danneggiare notevolmente la reputazione del nostro Paese. Per questo motivo il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza basata direttamente sulla Costituzione che, introducendo un nuovo criterio, permette al servizio preposto all'autorizzazione di rispingere una domanda di esportazione se sussistono motivi per ritenere che i beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili esportati siano utilizzati come mezzi repressivi dai loro destinatari finali.

Risposta del Consiglio federale.