15.3294 · Interpellanza · 2015-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Nella risposta all'interpellanza 13.3776 del gruppo liberale-radicale, il Consiglio federale spiega che "alla luce del numero relativamente esiguo" dei richiedenti siriani la situazione non corrisponde a quella prevista dal legislatore all'articolo 4 LAsi. A partire da quanti siriani il Consiglio federale ritiene possibile applicare l'articolo 4 LAsi?
2. Può descrivere in maniera generale in quali situazioni ritiene possibile applicare l'articolo 4 LAsi?
3. Nella sentenza del 25 febbraio 2015 (D-5779/2013), pubblicata il 19 marzo 2015, il Tribunale amministrativo federale afferma che l'applicazione dell'articolo 4 LAsi ai richiedenti l'asilo di origine siriana "rappresenterebbe una risposta particolarmente adeguata in considerazione delle incognite che aleggiano sull'evoluzione della situazione in Siria". Che ne pensa il Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
La decisione di concedere la protezione provvisoria a persone esposte a un pericolo generale grave, che non sono necessariamente rifugiati (art. 4 LAsi), è lasciata al libero apprezzamento del Consiglio federale (cfr. FF 1996 II 43). È presa caso per caso dopo un esame degli interessi in gioco ed è sussidiaria rispetto alle misure di politica estera che la Confederazione può eseguire nel Paese d'origine o la regione di provenienza delle persone da proteggere (cfr. FF 1996 II 78). Il sistema della protezione provvisoria è stato concepito in occasione del conflitto armato nell'ex Iugoslavia per far fronte a un massiccio afflusso di persone in Svizzera. Considerando in particolare il numero tuttora limitato di richiedenti provenienti dalla Siria, il Consiglio federale si attiene alla sua valutazione precedente (cfr. le risposte del Consiglio federale alle interpellanze 13.3776 del gruppo PLR e 14.3689 del gruppo UDC).
A suo avviso, inoltre, non è un determinato numero di profughi a rendere eccezionalmente elevato un afflusso. La gestibilità dell'afflusso dipende piuttosto dalla capacità di accoglienza della Svizzera e dalla capacità del sistema d'asilo svizzero di far fronte alle domande d'asilo pendenti. Tale opinione coincide peraltro con quella dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, che si è espresso in maniera analoga nel parere dell'agosto 2003 sulla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001.
A complemento delle risposte del Consiglio federale alle due interpellanze citate è opportuno evidenziare gli svantaggi che comporterebbe attualmente l'applicazione della normativa sulle persone bisognose di protezione. Essa non permetterebbe infatti di escludere le procedure di primo o secondo grado in cui gli interessati chiedono il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'asilo. Anche se le decisioni di protezione provvisoria sono passate in giudicato, la procedura d'asilo può essere riaperta, su richiesta, al più presto cinque anni dopo (art. 69 cpv. 3 e art. 70 LAsi). Questo mostra che la normativa in materia di persone bisognose di protezione, pur rappresentando uno strumento adeguato che permette di agire rapidamente in una situazione di crisi acuta, a lungo termine potrebbe tuttavia implicare un notevole onere procedurale supplementare. Nel contesto attuale sarebbe poco opportuno, anche per motivi di sicurezza, rinunciare a un esame caso per caso. Tale rinuncia ostacolerebbe infatti l'identificazione di persone che potrebbero aver commesso crimini di diritto penale internazionale o costituire un pericolo per la sicurezza pubblica della Svizzera.
Il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 14.3008, "Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione" del 14 febbraio 2014 ha peraltro incaricato il Consiglio federale di esaminare più a fondo lo scopo e l'opportunità dello statuto della protezione provvisoria. L'esecutivo adotterà il corrispondente rapporto ancora nel corso di quest'anno.
Alla luce di tali premesse, il Consiglio federale resta contrario ad applicare lo statuto di persona bisognosa di protezione ai profughi siriani. Tale possibilità può tuttavia essere nuovamente vagliata, tenendo conto della prassi europea, in caso di un afflusso straordinariamente elevato di persone bisognose di protezione.
Risposta del Consiglio federale.