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15.3297 · Interpellanza · 2015-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 2005 il Parlamento ha adottato il nuovo articolo 32bbis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) con l'obiettivo di eliminare le ingiustizie derivanti dal trattamento differenziato tra siti inquinati e siti contaminati. L'intenzione iniziale era prendere a modello l'articolo 32d LPAmb. Ciononostante, il Parlamento ha ridotto il testo proposto e la versione finale adottata costituisce il risultato mal riuscito di un compromesso dell'ultimo minuto. L'articolo 32bbis LPAmb è criticato all'unanimità dagli esperti di diritto ambientale. La professoressa Isabelle Romy ha dichiarato, segnatamente, che è fonte d'incertezza giuridica. Ciò è confermato da alcuni esempi attuali di difficoltà d'applicazione.

L'articolo 32bbis LPAmb concerne il finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati. Qualora il detentore di un bene immobile rimuova materiale da un sito inquinato, può chiedere a coloro che hanno causato l'inquinamento e ai precedenti detentori del sito di assumere due terzi dei costi supplementari di analisi e smaltimento del materiale. Questa disposizione è tuttavia limitata da una serie di condizioni, segnatamente quella, per altro problematica, secondo cui il detentore deve avere acquisito il bene tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997. Inoltre, un'interpretazione restrittiva della nozione di detentore, che non è né chiara né coerente con l'articolo 32d LPAmb, limita altresì la qualità per agire. In queste condizioni, le differenze di trattamento tra siti inquinati e siti contaminati permangono. Oltre a ciò, il principio "chi inquina paga" non è pienamente rispettato. Lo dimostra un caso recente in Ticino, dove una piccola cooperativa agricola sta riscontrando notevoli difficoltà nell'ottenere un indennizzo da parte della multinazionale che ha causato l'inquinamento del suo terreno, a causa delle "imprecisioni" dell'articolo 32bbis.

1. Il Consiglio federale è consapevole dell'incertezza giuridica causata dall'articolo 32bbis LPAmb?

2. Ritiene che detto articolo, così come è stato modificato dal Parlamento, contribuisca a ridurre la differenza di trattamento tra siti inquinati e siti contaminati?

3. Che cosa intende fare per garantire una migliore applicazione del principio "chi inquina paga" in caso di sgombero di materiale di scavo in siti inquinati?

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera conta circa 38 000 siti inquinati da rifiuti. All'incirca 4000 di questi siti risultano contaminati e devono essere risanati in quanto costituiscono un pericolo concreto per l'uomo e l'ambiente. Nel caso in cui un progetto di costruzione venga realizzato su un sito inquinato, occorre sottoporre il materiale di scavo a un esame circostanziato al fine di consentirne lo smaltimento adeguato nel corso del progetto. Ciò può generare costi supplementari rispetto a uno scavo effettuato su un terreno non inquinato. L'assunzione di detti costi supplementari è disciplinata dall'articolo 32bbis LPAmb (RS 814.01), il quale è integrato nel capitolo della legge dedicato ai rifiuti e non in quello concernente il risanamento di siti inquinati da rifiuti.

Il risanamento di un sito contaminato è d'interesse pubblico se consente di prevenire effetti nocivi o molesti. I siti che non necessitano di risanamento possono invece essere scavati o mantenuti nel loro stato, secondo la volontà del rispettivo proprietario. Spetta quindi a quest'ultimo, in quanto detentore dei rifiuti (art. 31c LPAmb), trattare correttamente il materiale di scavo e sostenerne i costi di smaltimento in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 LPAmb. In deroga a tale principio, in virtù dell'articolo 32bbis LPAmb può tuttavia, adendo le vie del diritto civile, riversare i costi a coloro che hanno causato l'inquinamento o a un precedente detentore del sito. Riversando in parte i costi di smaltimento del materiale di scavo inquinato a chi ha causato l'inquinamento il legislatore ha voluto favorire in primo luogo i detentori che intendono realizzare progetti di costruzione su terreni inquinati situati in zone industriali e artigianali.

Il trattamento differenziato tra siti inquinati e siti contaminati è dunque giustificato. Il rapporto del 20 agosto 2002 della CAPTE-N rilevava già l'importanza di questa distinzione come pure la possibilità di riversare i costi di smaltimento del materiale inquinato sui responsabili dell'inquinamento. Conformemente al principio prevalente in materia di rifiuti, i costi non imputabili alle persone che hanno causato l'inquinamento non devono essere assunti dalla collettività bensì dal detentore del sito inquinato (e non possono nemmeno beneficiare di indennizzi della Confederazione in virtù dell'art. 32e LPAmb). Non si tratta infatti di un risanamento d'interesse pubblico volto a proteggere l'ambiente, ma della regolamentazione di un'attività di costruzione privata che il detentore del sito intraprende di propria iniziativa.

La parità di trattamento delle due fattispecie potrebbe avere conseguenze importanti, come ad esempio l'adozione di misure eccessive sotto il profilo dei requisiti ecologici (smaltimento di tutto il materiale, anche di quello poco inquinato, al fine di togliere il sito dal catasto dei siti inquinati), il sovraccarico o la dilatazione dell'apparato amministrativo, l'aumento dei procedimenti giudiziari e costi pari a diverse decine di miliardi di franchi; tutto questo senza benefici rilevanti per l'ambiente.

1. Il Consiglio federale ritiene che l'attuazione dell'articolo 32bbis non presenta incertezza giuridica.

2. Non ritiene necessario ridurre la differenza di trattamento tra siti inquinati e siti contaminati, che è pienamente giustificata ed è stata voluta come tale seppur con una deroga al principio.

3. Ritiene che il principio "chi inquina paga" sia già alla base dell'articolo 32bbis.

Risposta del Consiglio federale.