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15.3301 · Interpellanza · 2015-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo il principio generale sancito dall'articolo 960 capoverso 2 CO, un'impresa deve valutare con prudenza gli attivi e i debiti, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell'impresa stessa. Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati (art. 960 cpv. 3 CO).

Il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione, a meno che non appartengano a una categoria per la quale la legge ammette una valutazione maggiore (art. 960a cpv. 2 CO); una valutazione maggiore è ammessa per gli attivi quotati in borsa o con un altro "prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo" (art. 960b CO), quindi in particolare per i titoli quotati in borsa.

Nei bilanci 2012 delle centrali nucleari di Gösgen e di Leibstadt, ai diritti nei confronti del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento viene attribuito un valore maggiore dei corrispondenti valori di mercato indicati nei bilanci degli stessi fondi, cosa che potrebbe configurare una violazione dei principi di valutazione di cui agli articoli 960a e 960b CO (ovvero, nel vecchio diritto, articolo 667 vCO). La centrale di Leibstadt e quella di Gösgen basano le loro valutazioni sul reddito teorico del capitale del 5 per cento citato nell'articolo 8 numero 5 dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS). Nella sua risposta all'interpellanza 12.4278, il Consiglio federale aveva tuttavia rilevato che il valore del 5 per cento rappresenta l'obiettivo di rendimento per il patrimonio del fondo, ma che "gli esercenti non hanno diritto a un reddito del capitale 'garantito' del 5 per cento."

Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La legislazione svizzera prevede eccezioni ai principi di valutazione di cui agli articoli 960a e 960b CO? In caso affermativo, quali e per chi?

2. Le centrali nucleari svizzere sono soggette ad altre disposizioni del CO per quanto riguarda la valutazione dei titoli nei loro bilanci? In caso affermativo, quali?

3. Qual è la sua posizione nei confronti delle modalità di allestimento dei bilanci da parte delle centrali di Leibstadt e Gösgen? Che misure adotta per imporre modalità corrette di allestimento dei bilanci?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già espresso in merito alla contabilità degli esercenti delle centrali nucleari nelle sue risposte alle interpellanze 12.4278, "Diritto degli esercenti delle centrali nucleari a un rendimento del cinque per cento garantito dallo Stato?", 11.3864, "Rischi economici delle centrali nucleari (1)" e alla domanda 12.5297, "Corriger la sous-capitalisation des centrales nucléaires suisses".

1./2. Secondo il Codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), i conti devono esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO). Devono essere applicati i principi della presentazione regolare dei conti e quindi anche il principio di precauzione. La presentazione dei conti deve essere adeguata alle particolarità dell'impresa e del ramo in cui essa opera (art. 958c CO). Le disposizioni in materia di valutazione sono vincolanti e sono contenute nell'articolo 960 e seguenti CO. Le società esercenti delle centrali nucleari devono inoltre far verificare i loro conti annuali mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione, in quanto raggiungono i valori soglia previsti (art. 727 cpv. 1 CO). Secondo i rapporti pubblicati dagli uffici di revisione per l'ultimo anno d'esercizio, i conti annuali sono conformi alla legge svizzera. Per le società esercenti delle centrali nucleari non esistono norme di legge particolari in materia di presentazione dei conti che vadano oltre le disposizioni valide in generale per le società anonime.

3. Il Consiglio federale non ritiene opportuno prendere posizione in merito alla presentazione dei conti di singole imprese. Inoltre in ossequio alla separazione dei poteri, spetta alle autorità giudiziarie valutare caso per caso il rispetto delle norme in materia di presentazione dei conti.

Risposta del Consiglio federale.