15.3302 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a fornire informazioni sull'attuale stato di attuazione dell'obbligo di compensare le emissioni di CO2 conformemente alla legge sul CO2.
L'obbligo per gli importatori di combustibili di compensare le emissioni di CO2 costituisce una delle misure più importanti della vigente legislazione sul CO2. Frutto della Realpolitik quale alternativa a una tassa sul CO2 applicata ai combustibili, detto obbligo deve consentire di ridurre del 5 a 40 per cento le emissioni di CO2 generate dai carburanti.
Si pongono ora le seguenti domande:
1. Quanti attestati di riduzione delle emissioni di gas serra sono stati rilasciati finora?
2. A che percentuale corrispondono in relazione alle emissioni di gas serra generate dal traffico a partire dal 2013?
3. Quanti altri progetti e programmi sono già stati registrati e approvati? Quanti attestati permetteranno di conseguire conformemente ai piani presentati?
4. A che percentuale di emissioni dovute al traffico corrispondono rispetto alle emissioni del traffico previste dal 2013 al 2020?
5. Detti progetti e programmi sono stati acquisiti dagli importatori di combustibili mediante gare pubbliche o altri strumenti di economia di mercato?
6. I prezzi pagati per gli attestati di riduzione delle emissioni corrispondono o sono paragonabili ai costi supplementari non ammortizzabili dei rispettivi progetti e programmi?
7. Esiste una stima del numero di attestati supplementari che potrebbero essere generati da progetti e programmi con costi supplementari non ammortizzabili inferiori all'importo della sanzione, ossia 160 franchi per tonnellata di CO2?
Stellungnahme des Bundesrates
È nell'essenza stessa dello strumento che la compensazione del CO2 in un settore (p. es. trasporti) possa essere conseguita riducendo le emissioni di gas serra in un altro settore (p. es. edifici, economie domestiche). Il Consiglio federale ha impostato l'obbligo di compensazione per i carburanti in modo che la compensazione delle emissioni di CO2 avvenga in Svizzera e che la quota di emissioni riconducibili ai trasporti da compensare aumenti dallo 0 per cento nel 2013 al 10 per cento nel 2020 (art. 89 ordinanza sul CO2; RS 641.711). L'aliquota di compensazione media per il periodo 2013-2020 è pari al 5 per cento. Secondo calcoli basati su modelli attuali, nel periodo 2013-2020 dovranno essere compensate, e pertanto ridotte in un altro settore, emissioni di CO2 pari a circa 6,5 milioni di tonnellate di CO2, di cui 1,5 milioni soltanto nel 2020. L'obbligo di compensazione può essere raggiunto consegnando attestati acquistati a titolo supplementare oppure con progetti e programmi condotti autonomamente (art. 90 ordinanza sul CO2).
1. A fine marzo 2015 erano stati rilasciati attestati per un totale di quasi 2,44 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Detti attestati derivano da un lato da progetti e programmi di compensazione messi in atto per ridurre le emissioni in Svizzera (quasi 0,02 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti) e dall'altro da diritti di emissione convertiti che le imprese svizzere non avevano utilizzato nel primo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto (2008-2012; 2,42 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti).
2./4. Dalla statistica del CO2 risulta che nel 2013 le emissioni da carburanti erano pari a 17,37 milioni di tonnellate di CO2. Per il periodo 2013-2020 si stima che il settore dei trasporti genererà emissioni complessive pari a circa 120 milioni di tonnellate di CO2.
3. A fine marzo 2015 erano stati inoltrati in totale 83 progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera. In relazione al periodo 2013-2020 sono stati approvati 54 progetti e programmi che prevedono una riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti pari a 3,06 milioni di tonnellate. Ulteriori prestazioni di riduzione possono essere attestate a imprese che superano di almeno il 5 per cento il proprio impegno di riduzione per l'esenzione dalla tassa sul CO2 oppure il proprio accordo sugli obiettivi su base volontaria concernente l'evoluzione del consumo energetico (art. 12 e 12a ordinanza sul CO2).
5. Le persone soggette all'obbligo di compensazione sono libere di scegliere se condurre i progetti e i programmi autonomamente, se farli svolgere da altri oppure se acquistare attestati da terzi.
Secondo le indicazioni del raggruppamento di compensazione i CO2, ossia la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK (www.klik.ch), il potenziale titolare di un progetto o di un programma può chiedere contributi di promozione alla Fondazione KliK qualora intenda svolgere detto progetto o programma per computarlo all'obbligo di compensazione tramite la fondazione. A tal fine i progetti e i programmi devono soddisfare la totalità dei criteri stabiliti dall'ordinanza sul CO2.
6./7. Conformemente all'articolo 91 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO2, le persone soggette all'obbligo di compensazione devono riferire in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO2 equivalente compensata. In caso di progetti e programmi condotti autonomamente, i costi di sviluppo e di gestione devono essere documentati separatamente e ripartiti sull'intera durata dell'obbligo di compensazione fino al 2020. I costi di compensazione non devono corrispondere in tutti i casi alle spese supplementari non ammortizzabili. A differenza delle sovvenzioni statali, infatti, i contributi per tonnellata di CO2 non sono definiti a livello regolatorio, i prezzi del CO2 fissati per le compensazioni derivano infatti dal risultato della domanda e dell'offerta.
Nel 2014 la Fondazione KliK ha riferito per la prima volta sui costi per tonnellata di CO2 equivalente ridotta. Ne è risultato che nel 2013 è stata registrata una media di 109 franchi per i diversi progetti e programmi. I rapporti dei prossimi anni mostreranno l'evoluzione dei costi per tonnellata di CO2 equivalente compensata.
Risposta del Consiglio federale.