15.3309 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel settore dei trasporti le spese di un progetto che concerne più Stati sono calcolate sostanzialmente secondo il principio di territorialità. Ciò significa che ogni Stato si fa carico delle spese del progetto che riguardano il proprio territorio, ovvero si assume oltre alle spese di progettazione e di costruzione anche quelle future di manutenzione. Tuttavia, più volte in passato, questo principio di territorialità non è stato rispettato. Nel traffico ferroviario, esempi come i raccordi alla rete francese ad alta velocità o anche le tratte di accesso alla NFTA da nord e sud mostrano che la Svizzera ha sempre destinato fondi all'ampliamento negli altri Paesi. A questo riguardo, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande sul principio di territorialità nel settore dei trasporti:
1. Quanti contributi a fondo perso sono stati concessi dal 2000 e per quali progetti?
2. Quanti mutui rimborsabili sono stati concessi dal 2000 e per quali progetti? Qual è l'importo rimborsato dai singoli Stati?
3. Qual è l'importo dei mutui rimborsabili soggetti a interesse concessi dal 2000 e per quali progetti questi mutui sono stati concessi? Qual è l'importo rimborsato dai singoli Stati?
4. Qual è l'importo dei mutui condizionalmente rimborsabili concessi dal 2000 e quanto è poi stato rimborsato dall'estero?
5. Qual è il tasso d'interesse del mutuo? L'interesse viene pagato come convenuto?
6. Qual è l'importo dei mutui non ancora rimborsati in riferimento ai singoli progetti?
7. È richiesta attivamente all'estero la restituzione dei mutui non ancora rimborsati?
8. Nei prossimi anni sono previsti ulteriori progetti nei quali il principio di territorialità risulta nuovamente ignorato?
9. Cosa intende intraprendere il Consiglio federale affinché in futuro sia accordata la giusta attenzione al principio di territorialità?
Stellungnahme des Bundesrates
Il principio di territorialità è un principio del diritto internazionale. Nel settore ferroviario esso si applica sia alle prescrizioni normative tecniche e operative sia al finanziamento. Nel traffico transfrontaliero una sua rigida applicazione può risultare inopportuna in quanto può ostacolare l'offerta di buoni collegamenti transfrontalieri. Occorre sempre valutare gli interessi in gioco. Nelle regioni di confine le competenze sono perciò disciplinate da trattati internazionali che prevedono deroghe al principio di territorialità riguardanti entrambi i lati del confine (cfr. ad es. i casi di Basilea e Sciaffusa).
Nel 2004 il Parlamento ha approvato il piano dei raccordi RAV attraverso il quale la Svizzera partecipa al finanziamento di ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria previsti all'estero. L'allacciamento alle linee ad alta velocità estere aumenta l'attrattiva della Svizzera quale piazza economica e meta turistica. I termini delle convenzioni di finanziamento stesse variano secondo il Paese contraente, spaziando dal prefinanziamento fino alla concessione di contributi a fondo perso. Per favorire il trasferimento del traffico pesante transalpino possono anche essere versati contributi d'investimento per impianti di trasbordo del traffico combinato (TC): in questo caso i destinatari del contributo, erogato di regola a fondo perso o come mutuo rimborsabile per un progetto singolo, sono sempre il proprietario o il gestore dell'impianto stesso, mai lo Stato.
1.-6. Dal 2000 sono stati erogati i seguenti contributi a fondo perso o mutui rimborsabili per ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria all'estero:
ProgettoBase legaleCredito d'impegnoContributo a fondo persoin mio. CHFMutuo
in mio. di franchiImporto totaledi cui rimborsatoAmpliamenti Bienne - Belfort (di cui ca. 19 mio. di franchi in Svizzera)R-RAV:FF 2005 463743,01,6--Contributo per ampliamenti Bellegarde -Nurieux - Bourg-en-BresseR-RAV:FF 2005 4637175,7174,8--Contributo per ampliamenti Vallorbe - Frasne - Digione e Pontarlier - FrasneR-RAV:FF 2005 463737,029,3--Contributo per la nuova tratta Belfort - DigioneR-RAV:FF 2005 4637100,0100,0--Contributo al prefinanziamento degli ampliamenti Lindau - GeltendorfR-RAV:FF 2005 463775,0-8,60,0Impianti di trasbordo TC(tra l'altro progetti a Busto Arsizio-Gallarate, Melzo, Milano Smistamento, Duisburg, Anversa)OPTMe:RS 740.12101,4106,228,3Corridoio di 4 m all'esteroCorridoio 4 m: FF 2014 3167280,0(120 mio. di euro per la linea di Luino già pianificati)----
Stato 31 dicembre 2014, in milioni di franchi
Attualmente per gli ampliamenti sopra elencati, compreso il progetto dell'elettrificazione del tratto Lindau-Geltendorf, non è dovuto alcun interesse. Per il progetto dell'elettrificazione del tratto Lindau-Geltendorf, beneficiario di un mutuo rimborsabile a interesse variabile con durata sino a fine 2025, sarà riscosso un interesse in base alla redditività a partire dal terzo anno dalla completa entrata in servizio della linea elettrificata.
7. La Confederazione vigila sui mutui erogati e ne chiede attivamente il rimborso:
- Nel caso del progetto dell'elettrificazione del tratto Lindau-Geltendorf la scadenza per il rimborso del mutuo è fissata a fine 2025.
- Per gli impianti di trasbordo TC la restituzione dei mutui rimborsabili concessi è richiesta mediante fattura ai proprietari degli impianti stessi. Di regola il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
8. Quando da ampliamenti previsti all'estero la Svizzera trae manifesti vantaggi, in termini economici o ai fini dei suoi obiettivi di politica dei trasporti, è opportuno derogare al principio di territorialità.
La Svizzera partecipa al finanziamento degli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria all'estero nei termini previsti dalle basi legali pertinenti (cfr. anche tab. di cui sopra):
- per i raccordi RAV, non ancora ultimati, è previsto un aumento dei summenzionati contributi e mutui con l'avanzare dei lavori di costruzione;
- per il corridoio di 4 metri, da realizzare lungo le tratte di accesso alla NFTA, è stato approvato un credito complessivo che comprende un credito d'impegno di 280 milioni di franchi per l'attuazione delle misure in Italia.
La legge sul trasporto di merci, la cui revisione totale è attualmente all'esame del Parlamento, consente di versare contributi d'investimento per la realizzazione di impianti di trasbordo TC all'estero, purché i progetti servano agli obiettivi della politica svizzera di trasferimento. La concessione di contributi avviene inoltre in via sussidiaria: il richiedente deve rivolgersi prima alle autorità estere e la Svizzera può finanziare un impianto all'estero solo dietro consenso dell'autorità estera competente.
Un altro progetto, attualmente all'esame del Parlamento, è costituito dall'allacciamento della stazione francese di Annemasse al sistema di corrente di trazione svizzero.
9. Il Consiglio federale applicherà il principio di territorialità, a meno di decisioni o mandati contrari emessi dal Parlamento nell'interesse della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.