15.3312 · Mozione · 2015-03-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale adegua le ordinanze e le leggi in materia di votazioni popolari in modo tale che i media elettronici e la stampa scritta non possano più pubblicare sondaggi d'opinione nei quattro mesi che precedono le votazioni popolari.
Begründung
Molti sondaggi relativi a votazioni popolari (p. es. iniziativa contro i minareti, iniziativa sull'immigrazione, imposta sull'energia invece dell'IVA, iniziativa sulle famiglie, ecc.) fornivano indicazioni molto diverse dal risultato scaturito dalle urne. Questi sondaggi confondono o persino manipolano l'elettorato. L'elettore ne risulta disorientato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La questione della regolamentazione dei sondaggi d'opinione relativi a votazioni popolari è già stata oggetto di vari interventi parlamentari (tra cui mozione 10.3642, mozione 04.3280, interpellanza 09.4057, interpellanza 07.3805). Il Consiglio federale si è peraltro sempre dichiarato contrario a introdurre disposizioni legislative in materia di sondaggi d'opinione di natura politica, segnatamente in relazione a eventuali periodi di attesa per la pubblicazione di risultati di sondaggi nell'imminenza di uno scrutinio.L'autore della mozione chiede che nei quattro mesi precedenti la data della votazione non sia più consentito pubblicare sondaggi d'opinione. Ciò implicherebbe che la pubblicazione di risultati di sondaggi su oggetti in votazione di rilevanza politica sarebbe di fatto impedita nei media elettronici e nella stampa, tanto più che generalmente l'inizio del periodo di attesa di quattro mesi coinciderebbe con la decisione del Consiglio federale circa i testi da porre in votazione (art. 10 cpv. 1bis legge federale sui diritti politici; RS 161.1). Ne consegue che non rimarrebbe più tempo per svolgere sondaggi d'opinione secondo criteri scientifici.Nel dibattito relativo agli effetti dei sondaggi d'opinione, si adduce spesso che le inchieste a carattere politico manipolano gli elettori, mettendo a repentaglio la libera formazione della volontà sancita dalla Costituzione (art. 34 Cost.). Nel contesto delle votazioni democratiche svizzere non ci sono prove scientifiche evidenti del fatto che i sondaggi abbiano effetti sulla partecipazione o sul comportamento di voto degli elettori. Alla luce di quanto esposto, non si giustifica il grave intervento auspicato dall'autore della mozione nella libertà dei media e della scienza (art. 17 e 20 Cost.).Le differenze, talvolta notevoli, tra i risultati dei sondaggi e quelli delle votazioni hanno spesso portato a dibattiti pubblici sul valore e i limiti di siffatti strumenti. Oltre alle questioni relative ai metodi di rilevamento e alla valutazione dei dati scaturiti dai sondaggi, vengono discussi anche aspetti relativi alla trasparenza in fatto di metodologia e al trattamento mediatico dei sondaggi d'opinione. Oltre ad essere auspicabile, il dibattito pubblico è senz'altro preferibile a una forte limitazione nella pubblicazione di sondaggi d'opinione a scopi mediatici.Il Consiglio federale raccomanda pertanto di proseguire nel senso dell'autoregolamentazione del settore della ricerca di mercato e sociale, nonché del dibattito politico, mediatico e scientifico e di usare con cautela i risultati dei sondaggi d'opinione. Fa affidamento sugli elettori per un impiego razionale dei risultati dei sondaggi.