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15.3314 · Interpellanza · 2015-03-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il 5 luglio 2012 un giornalista accreditato a Palazzo federale ha presentato al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) una domanda d'accesso a determinati documenti. Fondandosi sul principio di trasparenza, il giornalista voleva, tra l'altro, delle informazioni sul numero di posti nei cantoni finanziati dal SIC. La domanda è stata respinta e la decisione è stata oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Con sentenza del 2 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo federale appoggia la richiesta che consente la divulgazione della statistica dei posti, stabilendo quanto segue: "Con la sola ripartizione del numero di collaboratori nei cantoni e l'indicazione del totale dei posti a livello federale non sono visibili le carenze del SIC né le sue capacità operative sono compromesse in misura tale da giustificare un'eccezione secondo l'articolo 7 LTras, tanto più che sulla base dei rispettivi effettivi non si ravvisano veri e propri punti deboli e che in ogni caso quasi la metà dei cantoni comunicano apertamente tali cifre."

1. Come vengono suddivisi, secondo i cantoni e le prestazioni, gli 8,4 milioni di franchi che il SIC versa ai corpi di polizia cantonali?

2. Quanti posti negli organi di protezione dello Stato, suddivisi per cantone, sono finanziati dal SIC?

3. Quali sono i compiti principali affidati ai titolari di tali posti? Sussiste trasparenza per quanto riguarda i contratti di prestazioni e gli elenchi degli obblighi?

4. Secondo quali criteri questi posti sono ripartiti tra i cantoni? Come si spiegano le disparità tra i cantoni?

5. Come garantisce la Confederazione la qualità delle prestazioni dei collaboratori nei cantoni, in particolare se hanno un tasso d'occupazione ridotto?

6. Per quale motivo il SIC è disposto a rispettare il principio di trasparenza soltanto dopo la decisione del Tribunale amministrativo federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 28 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) la Confederazione versa ai cantoni un'indennità finanziaria per le prestazioni fornite a favore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) per il trattamento delle informazioni (art. 10-18 LMSI). L'indennità è forfettaria. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione (art. 30 LMSI).

Il SIC controlla l'adempimento dei compiti da parte dei cantoni. Verifica secondo l'articolo 2a capoverso 1 dell'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6), "se l'adempimento dei compiti corrisponda ai dati e ai documenti giustificativi in merito al numero dei posti, delle persone occupate e dei costi salariali ... che ne risultano".

Il diritto all'indennità è stabilito ogni due anni (art. 2a cpv. 2 ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie).

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Le prestazioni dei cantoni nell'ambito della protezione preventiva dello Stato a favore della Confederazione finora sono state indennizzate annualmente dal SIC per un ammontare complessivo di 8,4 milioni di franchi. Questo contributo è stato ripartito fra i cantoni come segue:

AG653 000AI9000AR90 000BE1 270 000BL300 000BS600 000FR250 000GE1 200 000GL25 000GR260 000JU30 000LU200 000NE100 000NW30 000OW30 000SG280 000SH25 000SO150 000SZ70 000TG160 000TI520 000UR18 000VD450 000VS240 000ZG200 000ZH (cantone)740 000ZH (città)500 000Totale8 400 000

Il 21 gennaio 2015 il Consiglio federale ha deciso di aumentare da subito questo contributo di due milioni di franchi all'anno. Queste risorse supplementari saranno ripartite tra i cantoni a seconda delle rispettive esigenze nell'ambito della prevenzione del terrorismo.

2. Considerando che l'indennità versata dalla Confederazione per ogni posto a tempo pieno è fissata a 100 000 franchi, risulta che vi sono 84 posti a tempo pieno da ripartire tra i cantoni. L'attribuzione effettiva dei contributi della Confederazione ai collaboratori e alle percentuali d'occupazione avviene tuttavia da parte dei cantoni. Per questo motivo non è possibile dedurre direttamente dai contributi della Confederazione le cifre relative dei collaboratori impiegati dai cantoni a favore della Confederazione.

3. La LMSI nonché l'ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC; RS 121.1) disciplinano le competenze e i campi d'attività nell'ambito della collaborazione tra il SIC e le autorità designate dai cantoni per l'esecuzione della LMSI. L'assegnazione dei compiti nel quadro del mandato fondamentale e delle basi legali avviene per scritto. La trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza competenti è garantita.

4. La ripartizione delle percentuali d'occupazione ai cantoni avviene nell'ambito della determinazione del diritto all'indennità, che ha luogo ogni due anni, tenendo conto della situazione dei compiti e della situazione di minaccia. I compiti assegnati dal SIC ai rispettivi cantoni spiegano quindi le differenze tra quest'ultimi.

5. Il SIC organizza cicli di formazione mirati, seminari specializzati nonché gruppi di lavoro tematici per garantire la qualità e l'efficacia delle relative prestazioni. Inoltre la gestione dettagliata e il controllo dei mandati avvengono tramite contatti diretti tra i servizi interessati a livello esecutivo.

6. Il SIC si attiene alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3); come prevede la legge nega però l'accesso, se i suoi compiti lo richiedono. Nel caso menzionato il Tribunale amministrativo federale ha proceduto a una valutazione diversa rispetto a quella del SIC. La possibilità di ricorso serve a mettere in discussione un giudizio non di ultima istanza ed è nella natura delle cose che in particolare in casi limite le valutazioni possano risultare differenti.

Risposta del Consiglio federale.