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15.3319 · Mozione · 2015-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di limitare il campo d'applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF), in particolare stralciando l'articolo 28 capoverso 1 lettera c ORF. Gli avvocati hanno bisogno di accedere al registro fondiario solo puntualmente. Tutte le persone e i gruppi professionali a cui occorre accedere puntualmente al registro fondiario devono, come in passato, rivolgere le richieste di consultare le relative iscrizioni agli uffici del registro fondiario.

Begründung

L'accesso online al sistema elettronico di informazioni fondiaria (e-GRIS) dovrebbe essere permesso, oltre ai pubblici ufficiali, soltanto a una ristretta cerchia di utenti che ne fanno un uso intensivo per motivi professionali. L'ORF va modificata di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2012, al fine di sbrigare più speditamente le relazioni tra l'ufficio del registro fondiario, i pubblici ufficiali e gli utenti che fanno un uso intensivo dei dati del registro, l'articolo 28 ORF permette a determinati gruppi di persone e ditte di chiedere un contratto d'accesso a e-GRIS.

Occorre una ponderazione tra i vantaggi di processi più speditivi e gli svantaggi derivanti dal fatto che la concessione dei diritti di consultare e ottenere i dati non sarà valutata di caso in caso. Tra i dati del registro fondiario vi sono anche informazioni sensibili come il valore in franchi dei diritti di pegno iscritti e alcune menzioni del registro fondiario. Tenuto conto delle esigenze della protezione dei dati e dei rischi di abuso dei dati di e-GRIS, appare ragionevole limitare nella misura del possibile la cerchia degli utenti autorizzati dai contratti d'accesso.

Con una cerchia troppo ampia di utenti Terravis vi è inoltre il rischio di una strisciante riduzione del servizio pubblico nel settore del registro fondiario. I professionisti con accesso a Terravis dipenderanno sempre meno dalla rete, attualmente ancora molto ramificata, degli uffici del registro fondiario. A medio termine il numero di questi uffici potrebbe ridursi di conseguenza. Da questo punto di vista è ragionevole adottare la normativa più severa possibile per quanto concerne l'accesso a e-GRIS e limitare la cerchia degli utenti ai pubblici ufficiali e a gruppi chiaramente definiti che ne fanno un uso intensivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1) permette ai cantoni, nonché a determinate persone e autorità elencate in maniera esaustiva, di accedere ai dati del registro fondiario informatizzato necessari per l'adempimento dei loro compiti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse. In caso di necessità pratica, i cantoni possono concedere l'accesso ampliato anche ad avvocati (art. 28 cpv. 1 lett. c ORF). La protezione dei dati riveste grande importanza, tanto più che una convenzione tra il cantone o l'organizzazione responsabile e l'utente deve disciplinare in particolare lo scopo d'utilizzazione dei dati. Se i dati vengono trattati in modo abusivo, il cantone o l'organizzazione responsabile revoca immediatamente l'autorizzazione d'accesso (art. 30 cpv. 3 primo periodo ORF).

L'equilibrata soluzione prevista dal diritto vigente va mantenuta. Se dovessero esaminare singolarmente ogni richiesta d'informazione o consultazione, gli uffici del registro fondiario sarebbero confrontati con un considerevole onere amministrativo supplementare. Gli utenti che necessitano solo occasionalmente dei dati del registro fondiario rinunceranno già solo per motivi economici a richiedere l'accesso mediante procedura elettronica di richiamo. Il volume degli affari centrali dell'attività di tenuta del registro fondiario, ossia l'iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali nel registro fondiario, è sempre prioritario, cosicché non vi è da temere una riduzione del numero degli uffici del registro fondiario soltanto a causa dell'accesso mediante procedura di richiamo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.