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15.3320 · Mozione · 2015-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo tale che eGRIS sia gestito da una forma d'organizzazione di diritto pubblico o da una forma d'organizzazione indipendente di diritto privato di cui i Cantoni detengano una partecipazione maggioritaria. Secondo l'articolo 953 del Codice civile la tenuta del registro fondiario e i relativi processi sono un compito amministrativo dello Stato. La gestione del sistema elettronico del registro fondiario eGRIS deve pertanto rimanere, sotto i profili giuridico e organizzativo, di competenza dei Cantoni, esattamente come la tenuta del registro fondiario.

Begründung

Finora gli uffici cantonali del registro fondiario hanno controllato chi può consultare il registro, in quale momento e in quale misura. Secondo l'articolo 953 del Codice civile, i Cantoni istituiscono e vigilano sugli uffici del registro fondiario, secondo l'articolo 954 del Codice civile fissano e percepiscono le relative tasse. L'articolo 955 del Codice civile attribuisce inoltre ai Cantoni la responsabilità di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. Il progetto eGRIS minaccia ora di ridurre in modo fondamentale il ruolo dei Cantoni.

Nel 2008 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il SIX Group di elaborare eGRIS. Il SIX Group è un'impresa privata appartenente a un gruppo di banche svizzere. Vi erano buoni motivi di affidare a questa impresa l'elaborazione del sistema eGRIS, ma la Confederazione non dispone della base legale necessaria per affidare la gestione di eGRIS al SIX Group. In tal modo, un consorzio controllato dalle banche ha la possibilità di gestire e dirigere eGRIS. Ciò viola l'articolo 953 del Codice civile. Le banche non hanno un ruolo neutrale nel commercio di immobili, ma sono un attore importante e quindi un partecipante al mercato. Ciò pone problemi in materia di vigilanza e di protezione dei dati.

Il registro fondiario fa parte del servizio pubblico e non deve essere affidato a privati. I rischi di una privatizzazione strisciante per la protezione dei dati e la vigilanza del registro fondiario possono essere considerevolmente ridotti optando per una forma d'organizzazione di diritto pubblico o per una forma d'organizzazione indipendente di diritto privato di cui i Cantoni detengano una partecipazione maggioritaria. Una normativa di questo genere è necessaria per rispettare l'articolo 953 del Codice civile secondo cui l'organizzazione e la vigilanza del registro fondiario sono compiti amministrativi statali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con messaggio del 16 aprile 2014 (FF 2014 3059 segg.) il Consiglio federale ha proposto - anche sullo sfondo dell'ampio sostegno manifestato in sede di consultazione - una normativa chiarificatrice, secondo cui i Cantoni possono incaricare un'organizzazione privata di realizzare le prestazioni nell'ambito del sistema elettronico d'informazione fondiario eGRIS. L'incarico formulato nella mozione, ossia conferire mediante revisione di legge la gestione di eGRIS a un ente sotto l'influsso preponderante dei Cantoni, è diametralmente opposto alla normativa proposta nel messaggio.

I timori di una "privatizzazione strisciante del registro fondiario" sono infondati, tanto più che l'articolo 949a capoverso 2 del Codice civile riguardante la tenuta del registro fondiario mediante supporti informatici non esclude, nel presente contesto, una collaborazione tra il Cantone e un'organizzazione privata (FF 2014 3070, 3086 segg.).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.