Quali misure adotta il Consiglio federale contro la pubblicità politica illegale alla televisione?
15.3338 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Swiss Life ha lanciato e pagato spot pubblicitari su emittenti pubbliche che, facendo riferimento a cifre non veritiere, ha indotto erroneamente a credere in un'accelerazione considerevole dell'invecchiamento della popolazione svizzera. Si è affermato che in Svizzera ogni neonato su due raggiungerà un età di almeno cent'anni. A prescindere dal fatto che l'affermazione è in netto contrasto con tutte le informazioni provenienti da altre fonti come ad esempio le tabelle sulle aspettative di vita, evidentemente in questo caso non si tratta di pubblicità commerciale vera e propria, bensì di propaganda politica camuffata sotto forma di pubblicità che tramite false informazioni mira a infondere nella popolazione timori per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia ed esercitare quindi una pressione politica per uno smantellamento in quest'ambito.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene anch'esso che la pubblicità televisiva citata non sia conforme alle disposizioni legali sulla pubblicità politica?
2. Come intende procedere per evitare che il divieto di pubblicità politica continui ad essere eluso e le imprese finanziariamente forti possano influenzare illecitamente tramite pubblicità televisiva il processo democratico di formazione dell'opinione?
Stellungnahme des Bundesrates
Il campo di applicazione del divieto di pubblicità politica nella radiodiffusione è stato fortemente ridotto dal 1° aprile 2007. La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) vieta unicamente la pubblicità per i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari (art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV).
Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l'autorità competente rende nota la data della votazione (art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sulla radiotelevisione).
Siccome gli spot di Swiss Life non rientrano nel contesto di un progetto in votazione stabilito a una certa data, nelle attuali circostanze non possono costituire pubblicità politica illecita ai sensi del diritto sulla radiotelevisione.
In caso di pubblicità politica non ammessa, l'UFCOM agisce in veste di garante della vigilanza. Le emittenti radiofoniche e televisive sono di regola tenute a consegnare alla Confederazione gli introiti conseguiti illecitamente con l'infrazione del divieto di pubblicità.
Risposta del Consiglio federale.