15.3341 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Vi è attualmente grande incertezza per quanto riguarda il costo effettivo di un chilowattora di energia elettrica proveniente da una centrale nucleare svizzera. In particolare, vi sono problemi per quanto riguarda la verità dei costi quando si vanno a considerare anche i costi di smantellamento degli impianti e i costi dello stoccaggio definitivo delle barre di combustibile esauste. Se non si tiene conto anche di questi elementi è impossibile confrontare i costi effettivi delle diverse tecnologie di produzione di energia elettrica. Attualmente, per quanto riguarda la copertura dei costi dell'energia elettrica di origine nucleare si registrano le seguenti lacune:
1. Smantellamento: le aziende elettriche hanno finora messo in conto, attraverso il prezzo del chilowattora, quasi dei costi netti. Gli accantonamenti per lo smantellamento sono estremamente esigui. Nel frattempo, nel caso della centrale nucleare di Mühleberg (esemplificativa per tutte e cinque le centrali nucleari svizzere), sappiamo che gli accantonamenti per lo smantellamento non saranno sufficienti a coprire i costi effettivi, il cui importo, già nella stima dei costi del 2011, risultava pari al triplo (tendenza: aumento/forte aumento). Sulla base delle esperienze maturate in Germania, è tuttavia possibile stimare almeno a grandi linee questi costi e calcolarne l'incidenza su ogni chilowattora di energia prodotto durante tutta la durata di vita di un impianto.
a. Secondo il Consiglio federale, a quanto può ammontare il prezzo del chilowattora di energia elettrica di origine nucleare tenendo conto di costi di smantellamento realistici, distribuiti lungo tutta la durata di vita di un impianto?
b. Alle aziende elettriche viene imposto di mettere in conto ai consumatori costi lordi che coprano interamente i costi di smantellamento?
c. Chi interviene oggi a coprire le lacune di finanziamento? I consumatori o i contribuenti?
2. Stoccaggio definitivo delle barre di combustibile: le tariffe dell'energia elettrica non rispecchiano la verità dei costi neanche per quanto riguarda lo stoccaggio definitivo delle scorie radioattive. Per il calcolo di tariffe realistiche si dovrebbe tenere conto dei costi approssimativi per le indagini geologiche e la costruzione dei depositi finali, nonché dei costi approssimativi per il loro esercizio, per esempio per i primi cento anni.
a. Secondo il Consiglio federale, a quanto può ammontare il prezzo del chilowattora di energia elettrica di origine nucleare tenendo conto dei costi di smantellamento e dei costi approssimativi dello stoccaggio finale, distribuiti lungo tutta la durata di vita di un impianto?
b. In quale misura questi costi vengono oggi inclusi nelle tariffe dell'energia elettrica di origine nucleare?
c. Anche il Consiglio federale è dell'opinione che le aziende elettriche dovrebbero mettere in conto costi lordi che comprendano anche i costi realistici per la costruzione e l'esercizio dei depositi finali?
d. Su chi gravano i rischi finanziari? Sugli esercenti delle centrali nucleari, sui clienti o sui contribuenti?
Stellungnahme des Bundesrates
Gli esercenti degli impianti nucleari sono tenuti a smaltire le scorie radioattive a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuato. Invece, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Entrambi i fondi sono alimentati con contributi versati dagli esercenti. Ai sensi dell'articolo 81 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), i fondi sottostanno alla vigilanza della Confederazione.
La fissazione dei contributi è disciplinata nell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17), la cui revisione è stata approvata dal Consiglio federale il 25 giugno 2014 e il cui scopo era di ridefinire le basi per il calcolo dei contributi annuali che i gestori degli impianti nucleari sono tenuti a versare al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. In particolare, viene ora riscosso un supplemento di sicurezza del 30 per cento sui costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.
1a./2a. I costi di disattivazione e di smaltimento sono parte integrante dei costi di produzione di energia delle centrali nucleari. Il calcolo di tali costi di produzione dipende da una serie di ipotesi di economia aziendale formulate dagli esercenti delle centrali e alle quali il Consiglio federale non ha accesso.
1b./2b./2c. La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) verifica d'ufficio le tariffe dell'energia elettrica fatturate ai consumatori finali fissi. Queste tariffe devono essere congrue e basarsi sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione (art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEl; RS 734.7 in combinato disposto con l'art. 4 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAE; RS 734.71). Ai consumatori finali fissi possono quindi essere traslati unicamente i costi derivanti da una produzione efficiente. I costi possono essere superiori al prezzo di mercato (cfr. modifica della OAEl del 30 gennaio 2013, in vigore dal 1° marzo 2013).
1c./2d. La regolamentazione a cascata della responsabilità civile definita nella LENu prevede che gli esercenti debbano sostenere per intero i propri costi di disattivazione e smaltimento; inoltre sussiste un obbligo di effettuare versamenti supplementari e un obbligo di solidarietà in relazione ai costi a carico degli altri esercenti. Se questa assunzione di oneri non è sostenibile sotto il profilo economico, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.
Risposta del Consiglio federale.