15.3352 · Interpellanza · 2015-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Grandi aziende che operano su Internet come Google, Youtube, Amazon, eBay o Facebook si servono della rete svizzera per offrire le loro prestazioni. È risaputo che queste aziende pagano imposte assai modeste nei Paesi in cui vendono le loro prestazioni. Tali ditte sono attive anche in Svizzera. Alcune di esse hanno sede in Svizzera: Google ha la sua sede principale per l'Europa, il Vicino Oriente e l'Africa a Zurigo, quella di eBAy per l'Europa è a Berna.
1. Come garantisce il Consiglio federale che queste "web company americane" adempiano i loro obblighi fiscali?
2. Il Consiglio federale ha verificato se e come possono essere eliminate le eventuali falle nella legislazione fiscale che permettono alle ditte in questione di eludere i propri obblighi fiscali?
3. Il Consiglio federale ha una visione d'insieme di quante imposte paghino le grosse aziende di Internet con sede in Svizzera?
4. Quante imposte pagano dette aziende rispetto alle imprese di telecomunicazione con sede in Svizzera, che investono anch'esse nelle infrastrutture della rete?
5. Il Consiglio federale segue i procedimenti per reati fiscali avviati in altri Paesi - anche europei - nei confronti dei giganti di Internet?
6. In caso affermativo, che conclusioni ne trae?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione; l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dispone di diversi mezzi a questo scopo (cfr. gli art. 102 e 103 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). In questo contesto l'AFC ha inoltre la possibilità di effettuare verifiche delle tassazioni. Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta (art. 104a LIFD).
2. Le persone giuridiche, quindi pure le aziende on line, sono ad esempio imponibili in Svizzera se:
- la loro sede o l'amministrazione effettiva è situata in Svizzera (appartenenza personale, assoggettamento illimitato) o
- detengono uno stabilimento di impresa in Svizzera (appartenenza economica, assoggettamento limitato). Per stabilimento d'impresa s'intende in questo contesto una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.
Secondo le norme di legge vigenti il principio dello stabilimento di impresa, secondo cui gli utili derivanti da un'attività commerciale devono essere tassati normalmente nel Paese in cui è situato lo stabilimento d'impresa, trova applicazione sia nei rapporti internazionali (convenzioni intese a evitare la doppia imposizione) che in quelli nazionali. Inoltre, i principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento seguono l'assegnazione degli utili secondo la funzione e non lasciano spazio alla considerazione del mercato di sbocco quale fattore di imputazione. I modelli operativi dell'e-commerce di regola non sono pertanto soggetti all'imposta nello Stato della fonte, poiché non vi sono situate strutture aventi carattere di stabilimento di impresa, né vi vengono svolte funzioni qualificate. Va osservato, a questo proposito, che un sito web o una piattaforma pubblicitaria on line non comporta automaticamente la qualifica di stabilimento di impresa.
La problematica dell'elusione fiscale e della mancata tassazione degli utili derivanti da attività di e-commerce è riconosciuta; a livello internazionale, nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion an Profit Shifting) dell'OCSE, sono attualmente in esame possibili approcci volti a rendere più difficoltosa l'elusione fiscale oggi praticabile dalle società internazionali.
3./4. La statistica fiscale dell'AFC non presenta alcuna suddivisione settoriale del gettito fiscale. Non è pertanto possibile, in questo contesto, fornire indicazioni concrete riguardo all'entità delle entrate fiscali - e questo sia nel caso delle aziende on line che in quello delle imprese del settore delle telecomunicazioni - né generare dati paragonabili. Va tuttavia osservato che i modelli operativi delle aziende on line attive a livello internazionale e delle imprese di telecomunicazioni con infrastrutture di rete sono talmente diversi tra loro da rendere comunque solo limitatamente rappresentativo un confronto dell'ammontare dell'imposta versato.
5./6. Fondamentalmente né il Consiglio federale né l'amministrazione possiedono la facoltà di partecipare a procedimenti per reati fiscali avviati in altri Paesi. Se contengono un riferimento alla Svizzera, i rapporti accessibili al Consiglio federale vengono invece seguiti con grande attenzione. Se questi rapporti accessibili al pubblico dovessero indicare che eventuali infrazioni o, in generale, la tassazione all'estero hanno un'influenza diretta sulla tassazione in Svizzera, l'AFC o il cantone competente per la tassazione dell'azienda interessata presentano domanda di assistenza amministrativa per poter prendere visione della documentazione fiscale. Le informazioni così ottenute vengono quindi utilizzate dall'autorità competente ai fini di una corretta tassazione delle imprese in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.