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15.3361 · Interpellanza · 2015-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Da anni Svizzera ed Israele collaborano allo sviluppo di droni: la partecipazione del nostro Paese alla messa a punto e alla costruzione di nuovi droni in Israele con attività di ricerca e industriali dura in effetti da lungo tempo, e d'altronde nessuno ne fa mistero. È noto che Israele impiega i droni per incursioni su aree che occupa violando il diritto internazionale, per esecuzioni extragiudiziali - illegali secondo il diritto internazionale - o per bombardare la popolazione civile, utilizzandoli sia come puntatori per mirare il bersaglio da colpire sia per il trasporto e il lancio di bombe.

1. Il Consiglio federale può confermare che i settori svizzeri della ricerca e dell'industria collaborano alla messa punto e alla costruzione di droni israeliani?

2. Il Consiglio federale può garantire che i componenti di droni - che, stando alle statistiche della SECO, nel corso degli ultimi anni sono stati esportati in Israele come materiale bellico (beni specificamente militari o beni a duplice impiego) - non siano stati utilizzati contro la popolazione civile nel quadro di conflitti armati, violando così il diritto internazionale e i diritti umani, oppure non abbiano contribuito a minacciare la sicurezza regionale, in contrasto con i criteri seguiti dalla Confederazione per il rilascio di permessi (art. 5 LMB e art. 6 OBDI)?

3. La Confederazione ha concesso un permesso per la fornitura di componenti di droni all'impresa israeliana Elbit Systems, che produce l'85 per cento dei droni utilizzati dall'esercito israeliano, impiegati anche nell'estate 2014 nell'attacco alla Striscia di Gaza, durante il quale sono stati commessi crimini di guerra documentati? In caso affermativo, quali sono i componenti per cui è stato concesso un permesso?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non è in grado di esprimersi sulla cooperazione della comunità scientifica e dell'industria svizzere nella produzione di droni israeliani. In Svizzera una collaborazione di questo tipo sarebbe soggetta all'obbligo di autorizzazione e di notifica soltanto se fosse qualificabile come assistenza tecnica ai sensi dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.

Per quanto riguarda l'esportazione di componenti di droni, il Consiglio federale può confermare che negli ultimi anni la SECO ha ricevuto richieste per l'esportazione in Israele di tali beni. I permessi di esportazione rilasciati dalla SECO riguardavano unicamente la fornitura, a imprese di armamenti in Israele, di sistemi di atterraggio automatici e di eliche in legno e alluminio per aeromobili senza equipaggio. Non essendo stati concepiti o modificati per l'impiego su droni da combattimento, questi materiali supplementari e componenti rientrano tra i beni militari speciali dell'allegato 3 dell'ordinanza sui beni a duplice impiego. Gran parte delle esportazioni autorizzate dalla SECO riguardava beni che sono stati impiegati in droni di ricognizione, in seguito riesportati da Israele. I Paesi di destinazione finali dei beni svizzeri erano noti al momento dell'esportazione dalla Svizzera. La SECO non dispone di elementi per ritenere che beni svizzeri soggetti a un'autorizzazione per l'esportazione siano stati usati per la costruzione di droni da combattimento.

Il Consiglio federale non si esprime in merito a singole esportazioni o a singoli destinatari finali. È però disposto, in applicazione dell'articolo 7 della legge sul Parlamento (RS 171.10), a incaricare la SECO di fornire all'autore dell'interpellanza personalmente le informazioni chieste.

Risposta del Consiglio federale.