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15.3373 · Interpellanza · 2015-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali sono gli svantaggi risultanti dall'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione piuttosto che per filiazione?

2. Non occorre permettere a ogni figlio di madre svizzera di essere riconosciuto come cittadino svizzero per filiazione indipendentemente dalla sua data di nascita?

3. Non occorre in particolare rettificare retroattivamente i documenti ufficiali dei naturalizzati di madre svizzera indicando che la cittadinanza risulta da filiazione?

Begründung

Contrariamente alla filiazione paterna, la filiazione materna ha per lungo tempo impedito l'acquisto automatico della cittadinanza svizzera. Il nostro Paese ha tardato molto a regolarizzare questa disparità di trattamento, che costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza tra uomo e donna. Ancora oggi la situazione non è del tutto soddisfacente: i figli di madre svizzera che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione prima dell'entrata in vigore della nuova legge che ha abolito la suddetta discrepanza hanno lo statuto di naturalizzati. Ciò può comportare difficoltà in alcuni Paesi esteri, che purtroppo li trattano meno bene di quanto farebbero se fossero svizzeri dalla nascita, per filiazione. In tali casi è lecito interrogarsi sull'opportunità di rettificare retroattivamente i documenti ufficiali indicando che la cittadinanza risulta da filiazione. Ma in particolare la legge modificata il 14 dicembre 1984 prevedeva che tutte le persone di madre svizzera nate dopo il 31 dicembre 1952 sarebbero riconosciute come svizzere per filiazione se ne avessero fatto domanda tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1988. Le circa 50 000 persone di madre svizzera per nascita naturalizzate secondo gli articoli 27 e 28 della legge del 1952 nel suo tenore iniziale non hanno avuto la possibilità di approfittare di questo riconoscimento e sono rimaste svizzere per naturalizzazione. L'informazione è stata fornita in modo tale che numerosi aventi diritto non hanno presentato richiesta. Dal 1° gennaio 1992 la legge è stata modificata per permettere agli stranieri di madre svizzera nati prima del 1° gennaio 1953 e alle persone che hanno lasciato trascorrere il termine di tre anni di beneficiare di una naturalizzazione agevolata. Nel 1997 la legge è stata modificata ulteriormente per permettere agli stranieri di madre svizzera domiciliati all'estero di presentare una domanda. Attualmente esistono ancora migliaia di persone di madre svizzera che devono passare per la naturalizzazione e che talvolta non possono farlo. È giunta l'ora di porre fine a questa ingiustizia e di riconoscere tutte le persone viventi di madre svizzera come svizzere per filiazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La cittadinanza svizzera può essere acquisita in diversi modi, ossia tramite filiazione, adozione o naturalizzazione. Il diritto svizzero prevede i medesimi diritti e doveri per tutti gli svizzeri. Il motivo dell'acquisto è irrilevante e non comporta alcun vantaggio o svantaggio. Altri Stati, per contro, differenziano a seconda del motivo di acquisto (p. es. Austria).

2. Dal 1° gennaio 2006, il figlio di una svizzera è automaticamente cittadino svizzero dalla nascita. Ai bambini nati precedentemente è applicata una disposizione transitoria secondo cui se hanno stretti vincoli con la Svizzera essi possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (art. 58a della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). Nel quadro della revisione totale della suddetta legge (11.022), il legislatore ha mantenuto questa disposizione. Neanche il Consiglio federale ritiene necessario intervenire ai sensi dell'interpellanza: dal 1985 i figli stranieri di madre svizzera sono oggetto di disposizioni transitorie secondo cui hanno diritto a essere riconosciuti come cittadini svizzeri o a una naturalizzazione molto agevolata. Inoltre non è chiaro perché queste persone dovrebbero essere avvantaggiate rispetto ai cittadini svizzeri che hanno perso la cittadinanza svizzera per perenzione poiché nati all'estero (art. 10 LCit), i quali devono pure presentare una domanda di reintegrazione (art. 21 LCit).

3. Nei documenti di stato civile, il motivo di acquisto della cittadinanza svizzera è visibile soltanto sul documento "Prova della cittadinanza per cittadini svizzeri". Rilasciato raramente, questo documento serve di regola a cittadini svizzeri per provare la propria cittadinanza a uno Stato estero dalla cui cittadinanza desiderano essere svincolati. Per evitare l'apolidia, lo svincolo da una cittadinanza può aver luogo soltanto se la persona in questione ne possiede un'altra. In tutti gli altri documenti di stato civile come l'atto di nascita o il certificato di stato civile non figurano le modalità di acquisto della cittadinanza. Il Consiglio federale non è neppure a conoscenza di altri documenti ufficiali che riportano i motivi dell'acquisto. Ritiene pertanto che non sia né necessario né opportuno rettificare i documenti ufficiali indicando i motivi ai sensi dell'autore dell'interpellanza. Tale rettifica metterebbe inoltre in questione la certezza giuridica e sarebbe estremamente onerosa, poiché occorrerebbe esaminare e adeguare tutti i documenti delle persone che negli ultimi decenni hanno beneficiato della naturalizzazione agevolata grazie alla madre svizzera.

Risposta del Consiglio federale.