15.3398 · Postulato · 2015-05-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto se, per quanto riguarda l'accesso ai mercati chiusi, il diritto federale garantisce in tutti i casi una procedura di selezione equa, trasparente e non discriminatoria.
Begründung
Per varie attività economiche disciplinate dal diritto federale il numero di fornitori autorizzati è limitato per motivi pratici o di regolamentazione (si parla in questo caso di mercati chiusi, come nei seguenti casi: trasporto di viaggiatori, case da gioco, distillerie, emittenti televisive, gestione di reti di distribuzione di elettricità, di reti di impianti di trasporto in condotta, di reti ferroviarie e di reti di telefonia mobile).
Per i mercati chiusi la procedura di selezione dei fornitori deve essere regolamentata. La selezione deve soddisfare i principi sanciti nella Costituzione federale, ossia la parità di trattamento dei concorrenti (art. 27 e 94 Cost.), il diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.) e il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Una procedura di messa a concorso è trasparente e non discriminatoria se risponde al meglio a questi requisiti.
Nell'attuazione di questi principi costituzionali il diritto federale prevede una procedura di messa a concorso per determinate attività, ad esempio per le concessioni rilasciate alle emittenti radiofoniche e televisive (art. 45 LRTV), i mandati di prestazioni nel settore delle telecomunicazioni (art. 14 LTC), le concessioni di radiocomunicazione per i servizi di telecomunicazione (Art. 24 LTC), le offerte nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (art. 32 segg. LTV) o i lavori della misurazione ufficiale (art. 45 OMU).
Per contro, le concessioni per l'utilizzo della forza idrica (LUFI) o per la gestione degli impianti di distribuzione elettrici (LAEl) sono sì rilasciate nel quadro di una procedura trasparente e non discriminatoria ma non vi è alcuna messa a concorso. Nella pratica non si capisce come una procedura d'aggiudicazione possa realmente soddisfare i requisiti della non discriminazione e della trasparenza senza una messa a concorso.
Infine, per la procedura di selezione nel quadro del rilascio di concessioni per quanto riguarda le case da gioco (art. 15 seg. LCG), le distillerie (art. 5 LAlc), le ferrovie (art. 5 seg. Lferr), gli impianti a fune (art. 9 LIFT), gli impianti di trasporto in condotta (LITC) o gli aeroporti (art. 36a LNA), non è previsto alcun requisito minimo.
In altri ambiti la chiusura del mercato è sancita nel diritto federale ma l'attuazione dell'accesso spetta ai cantoni (ad es. mandati di prestazioni per gli ospedali o la medicina altamente specializzata, art. 39 LAMal).
Occorre esaminare quali di queste deroghe all'obbligo di messa a concorso sono oggettivamente giustificate o dove occorre prevedere esplicitamente una procedura di messa a concorso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Un buon sistema economico garantisce l'esistenza di una libera concorrenza esente da distorsioni e contribuisce a preservare anche in futuro la competitività delle imprese svizzere a livello internazionale. Ciò significa che le limitazioni d'accesso ai mercati devono essere create o mantenute soltanto in casi eccezionali. Se per motivi giustificati si è deciso di chiudere un mercato, occorre provvedere affinché venga applicata una procedura di selezione equa, trasparente e non discriminatoria, preferibilmente in forma di messa a concorso. Il Consiglio federale sostiene dunque, in linea di massima, quanto richiesto nel postulato.
Tuttavia, la questione dell'accesso ai mercati chiusi secondo il diritto federale è già oggetto di discussione nel quadro della procedura legislativa concernente la revisione del diritto sugli acquisti pubblici in corso. In tale ambito, secondo quanto previsto all'articolo 8 capoverso 2 dell'avamprogetto concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (AP LAPub) e all'articolo 8 capoverso 2 dell'avamprogetto concernente la revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (AP CIAP), si intende assoggettare parzialmente a tale legislazione l'attribuzione di concessioni a livello federale e cantonale.
Tale proposta sarà sottoposta al Parlamento con un messaggio conformemente ai risultati della procedura di consultazione, che nel frattempo si è conclusa. Il Consiglio federale ritiene per ora inutile elaborare un rapporto come richiesto nel postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.