15.3416 · Mozione · 2015-05-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali affinché l'imposta sul valore aggiunto applicata indebitamente sul canone di ricezione radiotelevisivo possa essere restituita ai consumatori e alle imprese.
Begründung
A fine aprile 2015 il Tribunale federale ha constatato che la Billag ha incassato troppo denaro. Infatti ha illecitamente percepito il 2,5 per cento di imposta sul valore aggiunto da tutte le economie domestiche e le imprese. Dal 2011 sono così stati incassati oltre 30 milioni di franchi all'anno senza alcuna base legale. Questo denaro appartiene a coloro che pagano il canone e deve essere restituito. Occorre immediatamente porre rimedio alla situazione illegale, tali pretese non devono cadere in prescrizione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La crescita in giudicato e quindi l'effetto di una sentenza si estendono solo alle persone interessate dalla procedura. Questo è pertanto il caso, dato che si tratta di un atto di applicazione del diritto. Per definizione l'applicazione del diritto si riferisce a un caso specifico e a determinate persone; ha un'efficacia individuale in concreto. Tutti coloro che non hanno invocato alcuna procedura, hanno pagato l'imposta sul valore aggiunto senza riserve. Il riconoscimento senza riserve di un debito - anche se presunto - rappresenta una rinuncia al diritto di richiedere una decisione formale (decisione, sentenza; cfr. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 287 con rimandi alla giurisprudenza). Ne consegue pertanto che dalla sentenza del 13 aprile 2015 del Tribunale federale non è possibile dedurre un diritto alla restituzione dell'IVA finora riscossa sui canoni di ricezione televisivi.
Il Consiglio federale respinge la richiesta di creare una base legale per la restituzione dell'IVA di circa 153 milioni di franchi riscossa dal 2011 sui canoni di ricezione televisivi. Da un lato, come menzionato, le fatture sono state pagate senza riserve e, dall'altro, una tale legge riguarderebbe fattispecie del passato, ragione per cui si tratterebbe di una vera e propria retroattività. Questa è in contrasto con il principio della certezza del diritto (art. 5 della Costituzione) ed è ammissibile solo in via eccezionale e a severe condizioni che devono essere adempiute in maniera cumulativa (cfr. anche il parere del Consiglio federale al postulato Binder 14.4240, "Costituzione federale. Divieto di retroattività degli atti normativi"). Una restituzione dell'IVA sui canoni di ricezione televisivi per le imprese soggette al pagamento della tassa implicherebbe, tra l'altro, che esse devono rettificare la deduzione dell'imposta precedente per tutti gli anni interessati e ciò sarebbe per loro dispendioso.
La sentenza in questione è stata notificata il 13 aprile 2015. Sulle fatture inviate dopo la sentenza del Tribunale federale non viene più riscossa l'IVA. L'imposta sul valore aggiunto sulle fatture precedenti, che è già stata pagata per il periodo che decorre dal mese di aprile 2015, sarà dedotta dalla prossima fattura.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.