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15.3418 · Interpellanza · 2015-05-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La sentenza pubblicata dal Tribunale federale il 29 aprile 2015 stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non debba essere applicata ai canoni di ricezione radiotelevisivi. Di conseguenza, la Billag ha riscosso senza alcuna base legale il 2,5 per cento di IVA da tutte le economie domestiche e le imprese, arrivando così a incassare indebitamente un importo annuo superiore ai 30 milioni di franchi. Se si considerano gli ultimi quattro anni, l'importo versato in eccesso è superiore ai 120 milioni di franchi.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è disposto a restituire ai consumatori e alle imprese l'IVA riscossa in eccesso e senza una base legale?

2. Quale provvedimento adotta affinché i diritti dei consumatori e delle imprese sui contributi IVA riscossi ingiustamente dal 2011 non cadano in prescrizione?

3. Tutto ha avuto inizio quando, nel 2011, un assoggettato al canone si è rifiutato di pagare l'IVA e ha portato avanti la causa fino all'ultimo grado di giudizio. L'attuale legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), di fatto in vigore dal 1° aprile 2007, ha subito un'unica modifica a una disposizione sulla pubblicità, nel 2010. Il Consiglio federale condivide il parere che l'importo riscosso in eccesso debba essere restituito a decorrere dal 2007?

4. Conformemente all'articolo 69 capoverso 5 LRTV vigente, l'Ufficio federale delle comunicazioni esercita la vigilanza sull'organo di riscossione del canone ed è pertanto corresponsabile delle infrazioni commesse dalla Billag. Come intende assicurare che in futuro simili errori, come l'ingiusta riscossione dei canoni, non si riproducano?

5. La revisione della LRTV, oggetto di votazione il 14 giugno 2015, prevede che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale federale, l'IVA debba essere nuovamente applicata al canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale è disposto a correggere la revisione della LRTV sotto questo profilo, a prescindere dal risultato della votazione?

6. Nella sua sentenza, il Tribunale federale designa la riscossione dei canoni radiotelevisivi quale atto sovrano, paragonandola alle tasse di soggiorno. Pertanto, il Tribunale federale considera i canoni radiotelevisivi come imposta, non come tributo, e su questo punto è in contrasto con l'interpretazione adottata dal Consiglio federale. Inoltre, ciò contraddice l'argomentazione del Consiglio federale, che si è basato su questa distinzione per sostenere che la revisione della LRTV non dovesse per forza essere approvata dal popolo. Alla luce della valutazione del Tribunale federale, il Consiglio federale come motiva la tutela dei diritti politici nell'ambito della revisione della LRTV?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. La sentenza del 13 aprile 2015 segna una svolta nella prassi del Tribunale federale, che ha stabilito che il canone di ricezione non debba più essere considerato una tassa di regalia né essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto. Il Tribunale federale non si è espresso in merito al rimborso. Gli effetti di una sentenza si esplicano solo sulle parti coinvolte nel procedimento. La fattispecie in questione rappresenta appunto un atto di applicazione del diritto. In quanto tale, l'applicazione del diritto si riferisce necessariamente a una circostanza determinata e a persone precise, producendo effetti concreti e individuali. Tutti gli altri soggetti, che non hanno intentato un procedimento, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto senza riserve di sorta. L'estinzione senza riserve di un debito, quand'anche presunto, equivale alla rinuncia al diritto di richiedere una decisione formale (sotto forma di decisione o sentenza; cfr. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 287 con riferimenti alla giurisprudenza).

Alla luce di quanto esposto, la sentenza del Tribunale federale del 13 aprile 2015 non conferisce alla collettività il diritto di esigere la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto precedentemente versata sui canoni di ricezione.

La sentenza in questione è stata pubblicata il 13 aprile 2015. A decorrere da questa data l'imposta sul valore aggiunto non è più stata applicata e quindi non è più inclusa nelle fatture emesse successivamente. L'imposta che invece è già stata versata per il periodo di fatturazione successivo all'aprile 2015 sarà detratta dall'importo delle prossime fatture.

2. La prescrizione è disciplinata dalla legislazione. Il termine di prescrizione di cinque anni applicato generalmente non impedirebbe di per sé una restituzione con effetto retroattivo dal 2011.

4. La Billag SA incassa il canone di ricezione su incarico della Confederazione e, conformemente alla previgente prassi del Tribunale federale, ha effettuato la riscossione applicando l'imposta sul valore aggiunto. Anche in veste di autorità di vigilanza, prima della sentenza del 13 aprile 2015, l'UFCOM non aveva alcun motivo di mettere in discussione questo aspetto.

Per contro, l'UFCOM e la Billag hanno reagito tempestivamente alla sentenza pubblicata dal Tribunale federale: la Billag ha ricevuto ordine di non riscuotere più l'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione dall'aprile 2015. La Billag ha messo in atto questa direttiva. Infatti, le fatture inviate successivamente alla sentenza non contengono più l'imposta sul valore aggiunto, mentre l'imposta già versata sul canone di ricezione per il periodo successivo ad aprile 2015 sarà detratta dalle prossime fatture.

5. Il 14 giugno 2015 il popolo ha accolto la revisione parziale della legge sulla radiotelevisione. Parallelamente alla revisione della LRTV, ha sancito espressamente nella legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto che l'imposta sul valore aggiunto debba applicarsi al nuovo canone radiotelevisivo. Compete dunque al Parlamento adeguare le basi legali alla luce della decisione del Tribunale federale. A questo proposito è già stata presentata un'iniziativa parlamentare in Consiglio nazionale (iniziativa parlamentare Candinas 15.432, "Nessuna riscossione dell'IVA sul canone radiotelevisivo").

6. Il Tribunale federale ha dovuto esaminare l'attuale canone di ricezione soltanto sotto il profilo della legalità dell'imposta sul valore aggiunto. In questa prospettiva, non considera il canone né una tassa di regalia né il corrispettivo di una prestazione fornita dalla Confederazione, ma piuttosto una tassa riscossa dall'autorità governativa, che la Confederazione preleva per poter sostenere finanziariamente le emittenti beneficiarie del canone, in particolare la SSR. Il Tribunale federale ha dichiarato che il canone di ricezione deve essere considerato piuttosto come imposta di scopo o tassa sui generis (cfr. sentenza 2C_882/2014 del 13 aprile 2015, considerando 6.7). Pertanto, il Tribunale federale non si è pronunciato sul nuovo canone radiotelevisivo.

Basandosi su un'apposita perizia giuridica, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la Confederazione è autorizzata a riscuotere questo tipo di tassa in virtù dell'articolo 93 della Costituzione federale, senza che risulti necessaria una modifica costituzionale. Questa posizione, fissata dal Consiglio federale nel messaggio del 29 maggio 2013 sulla revisione della LRTV, è condivisa anche dal Parlamento.

Risposta del Consiglio federale.