15.3442 · Interpellanza · 2015-05-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In riferimento al nuovo finanziamento ospedaliero, in particolare al sistema DRG, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quando pensa di pubblicare le comparazioni tra ospedali a livello svizzero di cui all'articolo 49 capoverso 8 LAMal?
2. Intende creare trasparenza sui costi per singolo caso fatturati dagli ospedali secondo il grado di gravità?
3. Come valuta il problema che in seguito al mancato invio dei dati da parte degli ospedali più economici sono calcolati parametri di riferimento (benchmark) troppo elevati?
4. In che modo potrebbero essere sanzionati più efficacemente i fornitori di prestazioni che non forniscono i propri dati durante il processo di negoziazione tariffale?
5. Come giudica la mancanza di disposizioni dettagliate per il calcolo dei prezzi (benchmarking e costi per singolo caso rilevanti per la definizione di parametri di riferimento) rilevata dal Tribunale amministrativo federale?
6. Intende proporre prescrizioni più dettagliate per il calcolo dei prezzi?
Begründung
Uno degli obiettivi del nuovo finanziamento ospedaliero era di creare trasparenza sulle prestazioni ospedaliere e i relativi costi. Il principio del rimborso dei costi doveva essere sostituito da un finanziamento delle prestazioni fondato su tariffe ospedaliere orientate alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente nella qualità necessaria, in modo efficiente ed economico. La prassi ha tuttavia mostrato che la disponibilità di dati (concernenti le prestazioni ospedaliere e i relativi costi) costituisce una condizione importante per una tariffazione conforme alla legge. Nell'ambito dell'approvazione e della fissazione delle tariffe, i cantoni hanno rinunciato alle comparazioni tra ospedali a livello svizzero (benchmarking) previste dalla LAMal proprio per la carenza di dati. Nemmeno il sorvegliante dei prezzi dispone di dati sufficienti, visto che gli unici su cui può basarsi sono quelli forniti dai cantoni. Anche gli assicuratori malattie sono confrontati con il fatto che più di un terzo degli gli ospedali non invia i propri dati e che questo comportamento non è sufficientemente sanzionato.
In un sistema basato sul finanziamento delle prestazioni, la mancanza di trasparenza provoca remunerazioni troppo elevate e contraddice lo scopo della revisione della LAMal. Secondo le recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale, l'attuazione dell'articolo 49 capoverso 8 LAMal è una condizione fondamentale per svolgere un benchmarking.
Stellungnahme des Bundesrates
Le comparazioni tra ospedali sono uno strumento per il miglioramento della trasparenza. Come già spiegato dal Consiglio federale nelle risposte alle interpellanze Bortoluzzi 12.4176 e Frehner 14.4082, servono soprattutto a informare gli assicurati, i medici invianti e il pubblico interessato. I cantoni, inoltre, ricevono dati comparabili da parte di ospedali e case di cura di tutto il Paese che possono essere utilizzati per la pianificazione di tali strutture. Comparazioni pertinenti sono tuttavia possibili soltanto se i dati sui costi e sulla qualità dei risultati si riferiscono alle stesse prestazioni, agli stessi gruppi di pazienti e allo stesso periodo.
1./2. Informazioni che forniscono una visione d'insieme sulla struttura, i pazienti, le prestazioni, l'offerta, il personale e la situazione finanziaria degli ospedali, nonché sulla gravità media dei ricoveri di pazienti che necessitano di cure acute, sono pubblicate già oggi sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Gli indicatori di qualità pubblicati dall'UFSP comprendono dati relativi ai trattamenti dispensati negli ospedali svizzeri (numero di casi, percentuali, nonché tasso di mortalità per determinati quadri clinici e interventi). Inoltre si prevede di pubblicare, ancora entro la fine del 2015, i costi per singolo caso fatturati dagli ospedali differenziati secondo il grado di gravità.
3./4. In base al principio dell'autonomia tariffale sancito nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), stipulare convenzioni tariffali è innanzitutto compito dei partner. Per condurre con successo i negoziati, gli ospedali hanno interesse a rendere noti i propri costi. L'articolo 9 dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104) obbliga gli ospedali a tenere una contabilità analitica, ad approntarla per ogni anno civile e a metterla a disposizione entro il 30 aprile dell'anno seguente. Anche nel caso in cui sia il governo cantonale competente a fissare le tariffe al di fuori di un accordo convenzionale, gli ospedali hanno interesse a mettere a disposizione in modo trasparente le loro basi tariffali.
In caso di mancata documentazione trasparente dei costi, le eventuali sanzioni consistono in ripercussioni perlopiù negative sui negoziati tariffali e sulla fissazione delle tariffe, cioè nell'applicazione di possibili deduzioni o nell'esclusione dell'ospedale in questione dal benchmarking. Inoltre contro le decisioni dei governi cantonali in materia di tariffe le parti interessate possono interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 LAMal). Il TAF annullerebbe una decisione non conforme alla legge sulla base delle obiezioni sollevate dalle parti interessate.
Grazie al benchmarking è possibile conseguire tariffe ospedaliere che si rifanno alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso (art. 49 cpv. 1 LAMal). Ne consegue che i dati sui costi di un singolo ospedale che confluiscono nel benchmarking incidono sulle remunerazioni degli altri ospedali. Questo vale sia per i dati di ospedali economici sia per quelli dei nosocomi più costosi. Il Consiglio federale ritiene che, per ottenere cure appropriate e di alto livello qualitativo a costi il più possibile convenienti, occorra ottenere la trasparenza dei dati relativi ai costi di tutti gli ospedali rilevanti per il benchmarking.
5./6. Il Consiglio federale è consapevole dei problemi legati alla mancanza di trasparenza dei costi. Questo vale soprattutto per le comparazioni tra ospedali necessarie a valutare l'economicità. Il tema dello scorporo uniforme e dell'entità dei costi di ricerca e formazione universitaria è stato chiarito in linea di massima dalle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Nella sentenza del 24 aprile 2015 (C-2255/2013, C-3621/2013), il TAF ribadisce che il calcolo dei costi relativi alla ricerca e alla formazione universitaria deve rispettare le prescrizioni della LAMal (art. 49 cpv. 3 lett. b) e dell'OCPre (art. 7) e chiede uno scorporo trasparente e verificabile di questi costi. Se l'autorità cantonale competente non riesce a ottenere dall'ospedale dati trasparenti, il TAF prevede l'applicazione di una deduzione (C-1698/2013 consid. 6.5). Questa deduzione normativa andrebbe fissata in modo tale che l'ospedale non possa trarre in alcun modo vantaggio dal fatto che, contravvenendo alle prescrizioni, non ha trasmesso dati trasparenti.
Nella sua decisione del 29 gennaio 2015, il TAF ha sottolineato l'urgenza da un lato di attuare l'obbligo di allestimento delle comparazioni tra ospedali a livello svizzero sancito nell'articolo 49 capoverso 8 LAMal, dall'altro di definire disposizioni vincolanti sul metodo di benchmarking (C-3425/2013 consid. 4.4.6). Non da ultimo per questo motivo, il Consiglio federale ritiene al momento fondamentali i lavori finalizzati a promuovere la concorrenza tra gli ospedali, in particolare le comparazioni tra ospedali di cui all'articolo 49 capoverso 8 LAMal. Per quel che concerne il calcolo dei costi degli ospedali, occorre attendere le interpretazioni delle disposizioni vigenti applicate dal TAF nelle sue ulteriori decisioni sulle tariffe 2012 nel settore stazionario della somatica acuta per decidere se siano opportune o necessarie prescrizioni più dettagliate a livello di ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.