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15.3461 · Interpellanza · 2015-05-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La DTF 2C_882/2014 del 13 aprile 2015 solleva diversi interrogativi. La questione principale è quella della protezione della proprietà privata. Secondo la dottrina do-minante i tributi pubblici si suddividono in tasse causali e in imposte. Per le tasse causali basta una base legale, mentre per la riscossione di imposte da parte della Confederazione è invece indispensabile una competenza costituzionale. Se presentano una componente fiscale (e non carattere di mera controprestazione), i tributi misti devono essere attribuiti alla categoria delle imposte.

Il requisito della competenza costituzionale poggia a sua volta su due aspetti: da un lato, in Svizzera, la competenza fiscale spetta ai cantoni. Se la Confederazione vuole riscuotere nuove imposte, occorre l'autorizzazione di popolo e cantoni. D'altro lato la definizione a livello di costituzione dell'aliquota fiscale massima serve a proteggere la proprietà privata nel senso che lo Stato non può togliere al cittadino più di quanto è stato deciso democraticamente.

Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale è sempre dell'avviso che per (tutte) le imposte riscosse dalla Confederazione sia necessaria una competenza costituzionale?

2. Se il Consiglio federale non condividesse questa opinione, su quali decisioni del Parlamento sottostanti a referendum, oppure su quale nuova base giuridica si poggia il suo avviso secondo cui le basi giuridiche vigenti non sono più applicabili?

3. Se il governo intende dare seguito alla sentenza del Tribunale federale, qual è la situazione - anche con riguardo all'articolo 18 capoverso 2 lettera b LIVA che, nella sentenza in questione, ha per oggetto le tasse di soggiorno utilizzate a livello di paragone - con le deduzioni dell'imposta precedente di SRG SSR? L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiederà in casu restituzioni corrispondenti?

4. Quali sono i prossimi passi previsti da Consiglio federale e amministrazione in questa vicenda?

5. Nella LRTV si continua a parlare di canoni per la ricezione radiotelevisiva (e non di imposte). Secondo l'avviso del governo è opportuno e degno di un sistema democratico che il carattere delle tasse coercitive possa cambiare, senza che Parlamento e popolo - cui spetta la competenza per tali decisioni - si siano debitamente espressi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì.

2. Le basi giuridiche vigenti rimangono applicabili.

3. Dato che non è parte nei procedimenti, la SRG SSR non è direttamente vincolata dalle considerazioni del Tribunale federale che la riguardano. Nella causa di fondo il Tribunale federale doveva giudicare la relazione canone di ricezione - Billag/UFCOM ma non la situazione dell'imposta sul valore aggiunto della SRG SSR. Nella sentenza si allude in forma molto generale e in riferimento alla giurisprudenza di allora sulle tasse di soggiorno che le entrate della SRG SSR costituivano sussidi. Per questo motivo l'AFC verifica a diversi livelli la situazione dell'imposta sul valore aggiunto della SRG SSR ai sensi della legge vigente. Poiché questo esame e il relativo esito riguarda il rapporto di diritto fiscale della SRG SSR, vige il segreto fiscale e non possono essere comunicati i dettagli. La procedura dell'AFC nei confronti della SRG SSR avviene tuttavia secondo le stesse disposizioni legali e gli stessi principi applicabili nella stessa misura a tutti i contribuenti e le imprese.

4. La sentenza è stata subito applicata nel senso che a partire da maggio non sono più state spedite fatture con l'imposta sul valore aggiunto che si riferissero al periodo di contribuzione da aprile 2015. Ai contribuenti che hanno già pagato il canone, nella prossima fattura verrà dedotta l'imposta sul valore aggiunto a partire da aprile 2015. Inoltre l'AFC e l'UFCOM stanno analizzando le altre ripercussioni della sentenza del Tribunale federale.

5. Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale aveva ripetutamente definito il canone radiotelevisivo come tassa di regalia, l'ultima volta nel 2010 (sentenza 2C 320/2009 del 3 febbraio 2010 E. 3.2, con rinvio alla DTF 121 II 183 consid. 3). Nella sentenza in questione (2C 882/2014 del 13 aprile 2015, in particolare consid. 6.7) il Tribunale federale ha cambiato la sua prassi e giudica ora il canone di ricezione - in un contesto prettamente sotto il profilo dell'IVA e senza una conclusione definitiva - come tributo riscosso sovranamente che la Confederazione preleva al fine di poter sostenere emittenti finanziati tramite canoni. Il canone di ricezione deve quindi essere qualificata "più come imposta a destinazione vincolata o tassa sui generis" (consid. 6.7). Il Tribunale federale non ha dovuto decidere se il canone sia imposta sul piano costituzionale e all'occorrenza se le basi legali contenute nella Costituzione siano sufficienti per permettere la riscossione di questa imposta. In sostanza, il Tribunale federale si è essenzialmente chiesto se nell'ottica della legge che regola l'imposta del valore aggiunto il canone sia da versare in cambio di una controprestazione diretta della Confederazione. A questa domanda il Tribunale ha risposto in modo negativo.

Ancora prima della sentenza del Tribunale federale, il Consiglio federale e l'amministrazione federale avevano rilevato che il carattere del canone di ricezione odierno è di fatto cambiato a causa dello sviluppo tecnico. Oggi non è più praticabile collegare l'obbligo di pagare il canone alla presenza di un apparecchio di ricezione, visto che gli apparecchi odierni sono di solito multifunzionali (ad es. smartphone) e oltre ad altre funzioni sono in grado di ricevere programmi radiotelevisivi. Per questo motivo è stata approvata la revisione della legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40; numero dell'oggetto 13.048). La revisione della legge parla in modo più generale rispetto al testo in vigore di una "tassa" per radio e televisione e collega l'obbligo di pagare la tassa all'esistenza di economie domestiche e imprese. Per le economie domestiche vale la tariffa unitaria mentre per le imprese l'obbligo di pagare la tassa è in funzione del fatturato. Secondo il messaggio questa tassa indipendente da apparecchi può essere qualificata come "tassa d'imputazione dei costi" e basarsi sull'articolo 93 della Costituzione federale (FF 2013 4237, 4304, con rinvio alla perizia giuridica che ne è alla base).

Risposta del Consiglio federale.