15.3491 · Mozione · 2015-05-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a non limitare a 60 anni l'età per esercitare la professione di piloti di elicottero, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1178/2011.
Begründung
Con il recepimento del regolamento n. 1178/2011, la Svizzera si è impegnata a limitare a 60 anni l'età dei piloti di elicottero, come nei Paesi dell'Unione europea. Dato che, come provato da numerosi studi internazionali, i piloti di quest'età sono quelli più esperti e sicuri, tale limite arbitrario non ha alcun senso. A nessuno verrebbe in mente di limitare a 60 anni la guida di un'autovettura, di una motocicletta, di un camion o di un torpedone. In un momento in cui si declamano i meriti dei senior sul mercato del lavoro, è impensabile fare andare in pensione i piloti a 60 anni, età in cui sono in pieno possesso delle loro facoltà. Se però si ritenesse necessario aumentare le misure di prevenzione, anziché una deroga definitiva si potrebbero imporre controlli attitudinali ed esami medici più frequenti per i piloti che hanno raggiunto i 60 anni. L'intervento dell'Ufficio federale dell'aviazione civile presso l'Agenzia europea per la sicurezza e la commissione competente dell'UE permetterà sicuramente di ottenere una deroga di due anni. Tale risultato non sarà tuttavia soddisfacente! L'insicurezza giuridica provocata da questa situazione può diventare insostenibile per diverse centinaia di piloti. A 60 anni è praticamente impossibile progettare una riconversione professionale. Nessuno di questi piloti aveva previsto di dover finanziare un pre-pensionamento a 60 anni. Quale scelta resta? Alcuni pensano di partire in esilio volontario in Canada o in Cina per continuare a praticare la loro professione e mantenersi. Che grande spreco! Se il Consiglio federale non riuscisse a convincere l'Unione europea, potrebbe almeno definire dei compiti di interesse pubblico (ad es. salvataggio, costruzione di opere di protezione contro le valanghe o le cadute di massi, catastrofi naturali, lavoro nei boschi di protezione, costruzione di infrastrutture per la prevenzione degli incendi forestali, ecc.) ora delegati a compagnie private e che potrebbero essere l'oggetto di una legislazione basata sul principio di sovranità nazionale del nostro Paese. In questo modo, potrebbe essere la Svizzera stessa a fissare le esigenze valide per i suoi piloti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE, il nostro Paese in linea di massima recepisce il diritto europeo applicabile all'aviazione al fine di agevolare l'accesso al mercato europeo all'industria aeronautica elvetica. Tale principio si applica anche alle licenze di pilota. Il regolamento UE n. 178/2011 disciplina le condizioni di rilascio e di mantenimento delle licenze di pilota; ciò consente il loro reciproco riconoscimento all'interno dello spazio aereo europeo e garantisce la mobilità professionale dei piloti nel mercato unico.
Il regolamento citato fissa a 60 anni il limite d'età per i piloti che eseguono trasporti aerei commerciali di persone e merci con un aeromobile monopilota ("single-pilot operations"). In Svizzera vi sono attualmente 24 piloti d'elicottero che hanno superato i 60 anni d'età e 51 piloti di età compresa tra 55 e 60 anni che effettuano trasporti aerei commerciali con elicotteri. Essendosi ben presto reso conto delle conseguenze di un'età di pensionamento anticipata, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha sollecitato presso la Commissione europea una deroga al limite di età. In virtù di tale deroga i voli commerciali in questione restano ammessi a condizione che i piloti di età superiore ai 60 anni si sottopongano a test attitudinali e a esami medici più frequenti e approfonditi. In tal modo è possibile garantire che i piloti d'elicottero con più di 60 anni continuino ad essere abili al volo.
La deroga scadrà nel gennaio 2016 ma, prima di tale termine, la Svizzera presenterà una nuova domanda di deroga temporanea alla Commissione europea. Nel contempo, d'intesa con la Germania e l'Austria, l'anno prossimo l'UFAC presenterà alla Commissione una domanda di deroga di durata indeterminata. L'UFAC ritiene che questa strategia in due fasi abbia migliori possibilità di riuscita in quanto i requisiti da soddisfare per ottenere una deroga di durata indeterminata sono nettamente più severi rispetto a una deroga temporanea.
A ciò si aggiunge il fatto che i voli effettuati a seguito di catastrofi naturali e gran parte dei voli di salvataggio (in particolare in montagna) sono considerati dall'UFAC operazioni di interesse generale, che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario. Il regolamento UE n. 178/2011 non si applica peraltro nemmeno ai voli di lavoro (effettuati ad es. per l'edilizia o nel settore forestale); anche in questi casi non si applica il limite d'età di 60 anni.
Con la deroga richiesta dall'UFAC e l'equiparazione di numerose operazioni a voli di interesse generale, sono state adottate tutte le misure possibili a livello giuridico e politico per soddisfare l'obiettivo della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.