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Azionariato. Dall'oligarchia alla democrazia. Approfondire il principio "un'azione, un voto"

15.3504 · Postulato · 2015-06-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se e come vada migliorata la tutela degli azionisti di minoranza nel diritto societario (in particolare nel CO e nella LBVM) adeguando, in una certa misura, la struttura del capitale e delle partecipazioni, in parte snaturata, al principio "un'azione, un voto". Presenterà al Parlamento un rapporto in materia, illustrando anche le condizioni vigenti in altre piazze finanziarie importanti.

Begründung

La protezione degli azionisti di minoranza nel diritto societario e le iniziative intraprese per rafforzarla sono tanto vecchie quanto il diritto stesso. Johann Caspar Bluntschli, estensore del Codice di diritto privato zurighese 1853/55 e quindi della prima codificazione del diritto della società anonima, temeva già la possibile apparizione di un'oligarchia di azionisti. All'epoca il diritto di voto era pertanto stato limitato a un terzo dei voti, anche il diritto di voto di chi possedeva più di un terzo del capitale azionario.

Oggi il capitale azionario delle società quotate in borsa si articola attorno a una serie di strumenti di protezione, talvolta considerevole, nell'interesse dei grandi azionisti o degli azionisti fondatori: disposizioni sulle azioni vincolate, azioni con diritto di voto privilegiato, ostacoli all'iscrizione, restrizioni del diritto di voto, capitale di partecipazione, buoni di partecipazione, clausole di opting-out in caso di offerta pubblica di acquisto, squeeze-out, ecc., solo per citare qualche esempio.

Non si tratta in alcun modo di chiedere un'applicazione dogmatica e assoluta del principio "un'azione, un voto" né l'istituzione obbligatoria di un'autentica "azione unica". La stabilità di un azionariato composto da familiari o dai fondatori di una società - anche nelle società quotate in borsa - non è di per sé in contraddizione con il principio di un buon governo d'impresa; al contrario, può addirittura garantire uno sviluppo duraturo e stabile dell'impresa e del suo valore.

Tuttavia, analogamente a quanto fatto con le remunerazioni eccessive versate ad alcuni manager, occorre interrogarsi anche sulla struttura del capitale, sulle partecipazioni, sugli azionisti di minoranza e i loro diritti, nonché sulle fusioni e le acquisizioni. Attualmente la Sika Svizzera SA in particolare fa parlare di sé per aver combinato una clausola statutaria di opting-out con azioni con diritto di voto privilegiato.

Il presente postulato si riallaccia all'interpellanza Bischof 14.4154, che solleva questioni analoghe e importanti, alle quali il Consiglio federale non ha potuto, comprensibilmente in tale contesto, rispondere in tempi brevi e in maniera esaustiva.

Il presente postulato non concerne in primo luogo la grande revisione del diritto della società anonima in corso, il cui termine di consultazione è scaduto, tanto più che tale revisione prevede importanti modifiche materiali, in parte controverse. Essa verte infatti in particolare su ambiti quale il governo d'impresa, le remunerazioni, l'assemblea generale, le azioni civili e il nuovo margine di fluttuazione del capitale, ma non tratta il problema fondamentale della protezione degli azionisti di minoranza in un'ottica preventiva e strutturale. Gli eventuali risultati del presente postulato andranno pertanto integrati nelle prossime revisioni o perlomeno in revisioni parallele.

Come è stato fatto con il "Groupe de réflexion Koller 1993" e i rapporti "Von der Crone 2001-2003", "Boemle 2003" e "Böckli/Huguenin/Dessemontet 2004" (che hanno esaminato altri ambiti del diritto della società anonima), si potrebbe valutare l'opportunità di affidare i lavori a esperti o gruppi esterni o perlomeno di associarli ai lavori. Questi lavori preparatori mostrano peraltro che non è né troppo presto né troppo tardi per affrontare i temi sollevati nel postulato, ben sapendo che occorre prevedere tra i venti e i trenta anni dai primi rapporti fino all'entrata in vigore di una revisione di ampia portata del diritto della società anonima.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La consultazione sull'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima è stata avviata il 28 novembre 2014 e si è conclusa il 15 marzo 2015. Questo avamprogetto è stato elaborato dopo che il Parlamento aveva rinviato al Consiglio federale il disegno del 21 dicembre 2007 con l'incarico di consolidarlo e aggiornarlo tenendo conto dell'approvazione popolare dell'iniziativa popolare contro le retribuzioni abusive.

Come il disegno del 2007, l'avamprogetto posto in consultazione mira tra l'altro a garantire la trasparenza dei processi interni alla società e rafforzare lo statuto giuridico degli azionisti, in particolare quelli di minoranza. La protezione di questi ultimi è già stata migliorata grazie al nuovo diritto contabile e al nuovo diritto in materia di revisione.

L'autore del postulato auspica tuttavia che siano esaminati i fondamenti della protezione degli azionisti di minoranza nel diritto societario. Attualmente il Consiglio federale non lo ritiene necessario. In risposta alle interpellanze Bischof 14.4154, "Sika svizzera SA. Un ulteriore motivo per rivedere il diritto della società anonima?", e Vogler 15.3163, "Migliorare la protezione degli azionisti minoritari", ha annunciato che si sarebbe pronunciato in merito all'opportunità di un intervento sul piano legislativo nella tematica "un'azione, un voto" dopo aver preso atto dei risultati della consultazione sulla revisione del diritto della società anonima.

Per il momento non sembra tuttavia necessario modificare il diritto vigente. Le azioni con diritto di voto privilegiato permettono infatti, nelle piccole imprese e nelle imprese familiari, di formare una maggioranza per mantenere il controllo della società. Sono importanti anche nelle società di alta tecnologia con quote riservate ai fondatori. Visto che la pubblicità degli statuti è garantita, appare giustificato mantenere il sistema liberale del diritto vigente, che ha peraltro dato buone prove.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno esaminare a fondo e stilare un rapporto su strumenti a tutela degli azionisti di minoranza diversi da quelli attualmente oggetto della revisione del diritto della società anonima.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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