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15.3508 · Interpellanza · 2015-06-01

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Mediante appositi cartelli (tavole complementari) aggiunti ai segnali (segnali 2.59.3; 2.61; 2.01) è possibile autorizzare, a titolo di deroga, la circolazione di biciclette su superfici riservate ai pedoni. I cantoni e i comuni si avvalgono spesso di questa possibilità. Oggi sono permesse anche biciclette elettriche più veloci.

Con l'ammissione, decisa dal Consiglio federale il 15 aprile 2015, di Segway e veicoli simili a risciò ovunque siano consentite le biciclette, le condizioni sono nuovamente mutate: la velocità e il peso dei veicoli che circolano sulle zone pedonali sono aumentati considerevolmente.

Nell'autorizzare la circolazione di biciclette su superfici riservate ai pedoni si era pensato unicamente al potenziale di pericolo legato alle biciclette tradizionali. Inoltre su molte aree miste sono aumentati sia i ciclisti sia i pedoni. Su queste superfici circolano anche biciclette elettriche veloci, che in realtà non sarebbero ammesse. A occhio nudo è difficile distinguere una bicicletta elettrica lenta da una veloce (se ad es. è sprovvista di targa) così come è difficile capire se un'e-bike veloce circola a motore acceso o spento. Oggi probabilmente ai ciclisti sarebbe negata la circolazione su molte superfici.

1. Come valuta il Consiglio federale il diverso grado di pericolo per le varie categorie di utenti della strada: pedoni, ciclisti in sella a biciclette tradizionali, ciclisti con e-bike, utenti di Segway e conducenti e passeggeri di veicoli simili a risciò?

2. Secondo la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri, su questi spazi deve essere assicurata la libera circolazione, possibilmente senza pericoli. Come valuta il Consiglio federale l'ammissione su tali superfici di veicoli elettricamente assistiti?

3. Non sarebbe necessario riesaminare tutte le autorizzazioni per le biciclette di circolare su zone pedonali rilasciate nelle "vecchie" condizioni?

4. Vista la difficoltà di controllare le biciclette elettriche non bisognerebbe bandire per principio dalle superfici pedonali tutte le biciclette a pedalata assistita? Le autorità responsabili della segnaletica non dovrebbero avere la possibilità di chiudere determinate superfici ai mezzi elettricamente assistiti?

5. Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla richiesta di limitare a 15 chilometri all'ora la velocità per tutti i veicoli autorizzati mediante tavole complementari a circolare su superfici pedonali?

Stellungnahme des Bundesrates

A causa delle condizioni di spazio limitate, nella pratica è inevitabile creare superfici a traffico misto. Su queste superfici assume particolare rilievo il principio del rispetto reciproco, in particolare nei confronti degli utenti della strada più deboli, sancito all'articolo 26 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

Fondamentalmente, sulle superfici riservate ai pedoni è ammessa la circolazione di veicoli come segue:

- Il segnale "strada pedonale", munito di cartello aggiuntivo "ciclisti", autorizza a circolare con biciclette, ciclomotori leggeri come biciclette elettriche lente (fino a 25 chilometri all'ora) nonché, dal 1° giugno 2015, monopattini elettrici (fino a 20 chilometri alll'ora, cfr. anche la mozione 12.3979, "Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica").

- I segnali "ciclopista e strada pedonale" e "ciclopista e strada pedonale divise per categoria" autorizzano a circolare con biciclette, ciclomotori comprese le biciclette elettriche veloci (fino a 45 km/h) nonché, dal 1° giugno 2015, biciclette-risciò non più larghe di un metro (fino a 25 chilometri all'ora).

Partendo da questo presupposto, il Consiglio federale può rispondere alle domande come segue:

1. Per i pedoni, in caso di collisione con una bicicletta elettrica lenta o un monopattino elettrico la probabilità di infortunio non è sostanzialmente superiore a quella in caso di collisione con una bicicletta tradizionale. In caso di collisione con una bicicletta elettrica veloce o una bicicletta-risciò, invece, tale probabilità è superiore.

2. Spetta alle autorità cantonali attuare la legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704). In questo contesto, sono tenute in particolare a valutare se autorizzando la circolazione di veicoli su una strada pedonale sia garantita quella dei pedoni, escludendo possibilimente qualsiasi elemento di pericolo.

3. Il riesame periodico e, se del caso, l'adeguamento delle regolamentazioni del traffico è un compito permanente delle autorità esecutive, indipendentemente dall'introduzione o meno di nuove norme.

4. Già oggi, le autorità esecutive hanno la possibilità di escludere le biciclette elettriche e i monopattini elettrici veloci dalle superfici riservate a pedoni e ciclisti. Un'ulteriore differenziazione, che consenta di escludere dalle superfici accessibili ai ciclisti anche le biciclette elettriche e i monopattini elettrici lenti, non appare opportuna visto il potenziale di pericolo analogo (cfr. n. 1).

5. Il Consiglio federale respinge tale richiesta. La regolamentazione vigente, secondo cui sulle superfici a traffico misto i conducenti devono avere riguardo per i pedoni e avvisarli, qualora la sicurezza lo richieda, nonché fermarsi, se necessario, è sufficiente e adeguata.

Risposta del Consiglio federale.