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Intercettazioni illecite ordinate dalla Procura della Repubblica di Milano su alcune utenze telefoniche fisse svizzere?

15.3509 · Interpellanza · 2015-06-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo quanto riferito dal "Corriere del Ticino" del 23 maggio 2015, nell'estate del 2013 fu inoltrata al Ministero pubblico ticinese un'istanza della Procura della Repubblica di Milano di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, allo scopo di ottenere informazioni su circa trenta società riconducibili a Filippo Dollfus, il fiduciario luganese arrestato lo scorso 24 aprile a Milano con l'accusa di essere a capo di un'organizzazione dedita al riciclaggio di denaro. In esecuzione della rogatoria il Ministero pubblico ticinese, acquisita la documentazione e selezionate accuratamente le informazioni rilevanti, autorizzò la trasmissione di documenti relativi a circa un quarto delle società oggetto della richiesta, con circostanziata decisione del maggio 2014. La Procura milanese, non paga dell'esito della rogatoria, avrebbe allora proceduto con intercettazioni telefoniche sull'utenza fissa elvetica (con prefisso 091) di una fiduciaria svizzera e di un cittadino svizzero, residenti sul territorio della Confederazione. Le intercettazioni sarebbero state messe in atto per poter giungere all'arresto del fiduciario ticinese e per disporre di quelle informazioni che la Procura milanese non era riuscita ad ottenere con la procedura rogatoriale.

Se ciò fosse confermato, chiedo al Consiglio federale:

1. Tali intercettazioni telefoniche si configurano nella fattispecie come una violazione della sovranità elvetica e del principio di territorialità?

2. Tali intercettazioni telefoniche sono compatibili con lo spirito e il tenore della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1) e dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10 settembre 1998 che la completa (RS 0.351.945.41)?

3. Tali intercettazioni telefoniche sono conformi ai principi stabiliti nella legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1)?

4. Corrisponde al vero che in passato vi sono già stati atti investigativi in violazione della sovranità territoriale elvetica da parte di autorità italiane, sotto forma sia di pedinamenti di agenti in borghese sia di intercettazioni telefoniche a carico di cittadini svizzeri o residenti in Svizzera?

5. In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 e 4, rispettivamente in caso di risposta negativa ai quesiti n. 2 e 3 intende il Consiglio federale segnalare e censurare, nelle dovute forme, tali pratiche all'indirizzo delle autorità italiane competenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L'intercettazione telefonica per uno Stato estero, senza rogatoria né autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, di chiamate effettuate dalla Svizzera sulla rete fissa o mobile svizzera violerebbe la sovranità svizzera e il principio di territorialità.

Non è invece necessaria alcuna autorizzazione della Svizzera se una persona si trova all'estero, è sottoposta a una misura di sorveglianza telefonica disposta dalla competente autorità giudiziaria estera e chiama un numero in Svizzera. In questo caso, infatti, il numero di chi chiama e la rete di telecomunicazione sotto sorveglianza si trovano all'estero. Al Consiglio federale non sono note violazioni della sovranità e del principio di territorialità commesse nelle circostanze descritte da parte del Paese menzionato o per suo conto. Le situazioni esaminate dalle autorità svizzere di perseguimento penale non hanno infatti condotto alla promozione di accuse o a perseguimenti penali.In Svizzera, le intercettazioni telefoniche come quelle descritte sono disciplinate, oltre che negli strumenti giuridici sulla cooperazione giudiziaria in materia penale (Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l'applicazione, nonché la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale), negli articoli 269 e seguenti del Codice di procedura penale, nella legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni nonché nella pertinente ordinanza. Finora, e negli ultimi anni, non è stata constatata alcuna violazione delle disposizioni applicabili.

4. Come spiegato nei numeri 1 a 3, al Consiglio federale non sono note violazioni della sovranità e del principio di territorialità commesse, negli ultimi anni, nell'ambito delle misure di sorveglianze ordinate dalle autorità italiane ed evocate dall'autore dell'interpellanza.

5. Per i motivi menzionati il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire presso le autorità italiane nel presente caso.

Risposta del Consiglio federale.