15.3518 · Interpellanza · 2015-06-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con il mio postulato 15.3190 chiedevo una valutazione della legge federale sul rapimento di minori (LF-RMA). Il Consiglio federale ha risposto che per il momento non ritiene necessario intervenire. Nel frattempo i media hanno riportato il tragico caso di una minorenne verificatosi nel cantone di Argovia. In base alla LF-RMA e alla Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Nel caso in questione è stato effettuato un serio tentativo di mediazione (art. 4 e 8 LF-RMA)?
2. Che cosa ha fatto la rete di esperti di cui all'articolo 3 LF-RMA, prevista dal legislatore quale "care team" per casi di questo tipo?
3. Quale ruolo ha svolto la rappresentanza della minorenne (art. 9 LF-RMA)? In che modo è stata garantita l'audizione accurata della minorenne (pure art. 9 LF-RMA)?
4. L'interesse della minorenne è stato considerato in maniera determinante?
5. Alla luce della nuova situazione, il Consiglio federale sarebbe disposto a commissionare una valutazione esterna della LF-RMA?
6. Quali passi (p. es. sicurezza al momento del ritorno, contatti con le autorità locali, accompagnamento di madre e figlia, ecc.) ha intrapreso l'Ufficio federale di giustizia per chiarire la situazione in Messico?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Gli strumenti citati nelle domande 1 a 4 (tentativo di trovare una soluzione in via amichevole, rete di esperti, rappresentanza del minore) sono prescritti dalla legge federale sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32). Il primato del bene del figlio è inoltre sancito espressamente in vari articoli della legge (art. 5 e 12 LF-RMA) ed è in virtù di questo principio che la mediazione è ritenuta prioritaria, in quanto permette di risolvere i conflitti in maniera rapida, consensuale e duratura. Infine, anche la designazione di un rappresentante del minore si fonda sulla volontà di preservare il bene del figlio.
La LF-RMA offre dunque tutti i mezzi necessari per tener conto degli interessi del minore nell'applicazione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02). Il successo di tali mezzi dipende tuttavia in ampia misura dalle peculiarità del caso e dalla volontà di collaborazione dei genitori e dalle autorità estere coinvolte. Per motivi inerenti alla protezione della personalità e dei dati non è possibile fornire informazioni in merito a casi concreti.
5. Nel parere relativo al postulato 15.3190, "Valutazione della legge federale sul rapimento dei minori", cui si rinvia nella presente interpellanza, il Consiglio federale ha illustrato in dettaglio i motivi per cui per il momento ritiene inutile e sproporzionata una valutazione esterna della LF-RMA. L'esecutivo resta della medesima opinione.
6. Come il Consiglio federale ha già spiegato nella risposta all'interpellanza 14.3415, "Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti", la LF-RMA attribuisce al tribunale cantonale di appello e, in seconda e ultima istanza, al Tribunale federale la competenza per statuire sulla restituzione e tutte le relative decisioni. È compito del giudice competente accertarsi se e in che modo sia possibile far tornare il minore. A tal fine può, se necessario, collaborare direttamente con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale (art. 10 LF-RMA). L'Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con le autorità centrali estere, può assistere il giudice in tal compito, informandosi sul diritto estero o la situazione sociale del minore nello Stato in questione e consigliando il giudice durante tutta la procedura. In quanto autorità amministrativa non può tuttavia influire in alcun modo sulle procedure giudiziarie in corso. Anche a tale proposito, non è possibile fornire informazioni in merito a casi concreti per motivi inerenti alla protezione della personalità e dei dati.
Risposta del Consiglio federale.