15.3524 · Interpellanza · 2015-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Da quanto emerso finora, gli indagati sono cittadini statunitensi e dell'America latina. Il principale accusato Chuck Blazer ha confessato di aver agito in maniera criminale e violato il diritto americano. I reati di cui è accusato sono avvenuti su suolo statunitense e sono doppiamente punibili, in parte o del tutto, secondo il diritto americano e quello svizzero.
Tuttavia, finora le indagini riguardano diritti televisivi e pubblicitari delle associazioni continentali e non la FIFA. Se in questi casi dovesse esservi stata corruzione, la Svizzera non è interessata, in quanto i reati sono stati commessi da un cittadino statunitense, per di più segretario del Concaf con sede a Miami.
La FIFA è un'associazione secondo il diritto svizzero. Non si può escludere che le indagini saranno dirette sia contro i funzionari della FIFA sia contro l'associazione stessa, il che potrebbe indurla a pagare una multa salata sotto la pressione della giustizia degli Stati Uniti.
Dopo che in passato il Consiglio federale ha cooperato docilmente con le autorità statunitensi eludendo tutti i principi procedurali dello Stato di diritto, è lecito temere che anche questa volta non esiterà a sacrificare il diritto e lo Stato di diritto svizzeri, se richiesto dagli Stati Uniti.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Difenderà il diritto svizzero e proteggerà la FIFA, un'associazione secondo il diritto svizzero, da attacchi ingiustificati della giustizia statunitense?
2. In caso di domande di assistenza giudiziaria presentate dagli Stati Uniti, il Consiglio federale (rispettivamente l'Ufficio federale di giustizia) si accerterà con grande cura se sia data la doppia punibilità?
3. Il Consiglio federale ha segnalato alle autorità statunitensi che il coinvolgimento di giornalisti del "New York Times" in occasione dell'arresto non è compatibile con uno Stato di diritto?
4. Il Ministero pubblico della Confederazione ha indagato questa violazione del segreto d'ufficio (informazione preliminare dei giornalisti americani)? In caso negativo, perché no?
5. Il Consiglio federale ha inviato una corrispondente nota di protesta al Dipartimento di giustizia statunitense?
6. L'Ufficio federale o il Ministero pubblico della Confederazione sa se le autorità giudiziarie statunitensi cercano di chiarire anche le condizioni di attribuzione dei campionati del mondo del 1994?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un eventuale procedimento penale degli Stati Uniti contro la FIFA sarebbe retto dal diritto statunitense. Se fosse interessata la sovranità svizzera, si applicherebbero le restrizioni dell'ordinamento giuridico elvetico. In tale contesto va citato, ad esempio, l'articolo 271 del Codice penale, che punisce atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero.
2. L'esistenza della doppia punibilità costituisce in generale una condizione affinché la Svizzera dia seguito a una rogatoria estera che chiede in particolare l'acquisizione di prove o l'estradizione. Tale esigenza è prevista esplicitamente nei trattati di assistenza giudiziaria e di estradizione stipulati tra la Svizzera e gli Stati Uniti. La competente autorità svizzera esamina pertanto sempre, anche nel caso in questione, se i fatti all'origine della rogatoria sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero.
3. Il Consiglio federale non ritiene necessario procedere a una segnalazione. Al momento non è infatti nota l'identità dei potenziali informatori del "New York Times". Interpellate immediatamente dall'Ufficio federale di giustizia dopo le notizie divulgate dal giornale, anche le autorità partner statunitensi si sono mostrate sorprese e non sono state in grado di fornire ulteriori informazioni in merito alla presenza dei media a Zurigo. È poco probabile che le autorità richiedenti statunitensi abbiano voluto mettere a rischio l'operazione informandone preventivamente i media.
4. In applicazione dell'articolo 320 del Codice penale, spetta al Ministero pubblico della Confederazione perseguire la violazione di segreti d'ufficio commessa da membri di un'autorità federale o funzionari della Confederazione. Nel presente caso non sussistono indizi concreti di una tale violazione, ragion per cui il Ministero pubblico della Confederazione non ha motivo di aprire un procedimento.
5. Al momento il Consiglio federale non dispone di indizi concreti di una violazione del segreto d'ufficio da parte di funzionari statunitensi. Non ritiene quindi opportuno inviare una nota di protesta al Dipartimento di giustizia statunitense.
6. Le autorità federali non sono autorizzate a fornire informazioni in merito all'oggetto di un'indagine estera. Tali informazioni sottostanno al segreto d'ufficio, cui sono vincolate le autorità federali.
Risposta del Consiglio federale.