15.3531 · Mozione · 2015-06-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché i proprietari di immobili occupati illegalmente da squatter possano esercitare il diritto di ripresa di cui all'articolo 926 del Codice civile (CC) a condizioni meno rigide, in particolare riguardo ai termini da rispettare.
Begründung
L'occupazione illegale di immobili da parte di squatter è regolarmente alla ribalta dei media. Questo fenomeno è incompatibile con la garanzia della proprietà e tende a suscitare un sentimento di incomprensione, se non addirittura di malessere, nella popolazione.
Allo stato attuale, il CC fornisce ai proprietari mezzi di protezione insufficienti.
L'articolo 927 CC offre ai proprietari la possibilità di intentare un'"azione di reintegra", il cui obiettivo è la restituzione dell'oggetto usurpato e il risarcimento del danno arrecato. Questa azione sottostà tuttavia alle consuete regole procedurali e implica che le autorità dispongano di un certo lasso di tempo per decidere. Relativamente complicata, essa non permette di conseguire un risultato in tempi rapidi.
L'articolo 926 CC permette al proprietario di difendersi da questa turbativa e di esercitare - direttamente o tramite la polizia - un diritto di ripresa dell'immobile occupato illegalmente senza essere obbligato a ricorrere a un'azione di reintegra e di attendere una decisione giudiziaria nel merito. Il problema è che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, il proprietario deve reagire immediatamente, vale a dire non dalla conoscenza dell'occupazione illegale, bensì dall'arrivo degli squatter nell'immobile. Questa condizione di immediatezza è molto difficile da soddisfare, dovendo il proprietario comunicare senza indugio agli squatter il rifiuto di tollerarli. Se non reagisce nelle poche ore seguenti l'occupazione illegale dell'immobile, non può più esercitare il diritto di ripresa di cui all'articolo 926 CC.
La giurisprudenza del Tribunale federale toglie quasi tutta la portata pratica al diritto di ripresa nel caso del proprietario di un immobile occupato illegalmente. Questo problema va corretto. Si potrebbe ad esempio immaginare di aumentare il termine entro cui il proprietario deve reagire a 48 o 72 ore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Codice civile svizzero (CC) conferisce al possessore un "diritto di difesa" (art. 926 CC, titolo marginale). Questo diritto di difesa comprende in particolare il "diritto di ripresa" ("Besitzkehr") secondo l'articolo 926 capoverso 2 CC. Esso non può essere esercitato per ogni turbativa del possesso, ma soltanto se la turbativa avviene in modo violento o clandestino. Inoltre, il diritto di ripresa esiste, in relazione a un immobile, soltanto se il possessore leso reagisce "immediatamente" ("sofort", "aussitôt"). Essenzialmente la giurisprudenza interpreta la nozione di "immediatamente" facendo riferimento al testo di legge. Il Tribunale federale considera ad esempio "que la victime de l'usurpation est en droit de reprendre possession de la chose par la force, étant précisé que cette faculté s'éteint si elle n'est pas exercée immédiatement (art. 926, al. 2, CC)" (sentenza del Tribunale federale 1P.109/2006, del 22 giugno 2006, consid. 5.1.). Il Consiglio federale condivide il parere espresso nella dottrina secondo cui la nozione di "immediatamente" non deve essere intesa troppo alla lettera. Al contrario, i limiti temporali entro i quali è ammissibile intervenire da sé devono essere apprezzati in maniera ragionevole e possono durare qualche giorno (Zürcher Kommentar -Wieland, Das Sachenrecht, 1a ed., Zurigo 1909, Art. 926 ZGB N. 4a); conta che la reazione avvenga entro un breve lasso di tempo (Basler Kommentar ZGB II -Ernst, 4a ed., Basilea 2011, Art. 926 N. 6). Il diritto di riprendere una cosa con la forza è parimenti ammissibile se esercitato senza indugio dopo la spogliazione, ossia quando il possessore ne ha preso o ha potuto prenderne conoscenza (Berner Kommentar-Stark, Das Sachenrecht 3a ed., Berna 2001, Art. 926 ZGB N. 16).
La mozione va pertanto respinta, poiché l'articolo 926 CC, se interpretato secondo la dottrina dominante, offre la necessaria flessibilità al diritto di difesa del possessore; l'indicazione esplicita di termini non permetterebbe di apprezzare in tutti i casi la situazione tenendo conto dell'insieme delle circostanze.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.