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15.3538 · Mozione · 2015-06-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adeguare le direttive della FINMA (circolare 2008/18) relativa a patrimoni vincolati di immobili affinché gli assicuratori possano investire in case di riposo e di cura, eventualmente anche in impianti sportivi, o di attribuire le case di riposo e di cura e gli impianti sportivi alle categorie delle abitazioni plurifamiliari e degli edifici adibiti ad uso commerciale.

Begründung

Secondo le direttive d'investimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) all'ora attuale un assicuratore non può effettuare investimenti in case di risposo e di cura o anche, ad esempio, in impianti sportivi. Ciò viene apparentemente spiegato con il fatto che si tratta di oggetti immobiliari di difficile realizzabilità e con le incertezze nella valutazione e nelle rendite di tali immobili.

A seguito di rilevamenti statistici, a livello nazionale si identifica un accresciuto fabbisogno di case di riposo e di cura; già l'elevata percentuale di anziani parla chiaro. I costi delle nuove case di riposo e di cura sono accollati ai contribuenti nei cantoni e nei comuni. Sulla base di valori empirici è possibile conseguire un rendimento anche con una casa di riposo o di cura e una trasformazione successiva è fattibile come per altri edifici. Anche un immobile di questo tipo è chiaramente valutabile.

È quasi un paradosso continuare a lamentarsi dei prezzi elevati degli immobili, mentre al contempo, ai comuni manca il denaro occorrente per investimenti urgentemente necessari nell'infrastruttura, come ad esempio, le case di riposo e di cura. Secondo la FINMA gli assicuratori non possono effettuare investimenti di questo tipo e devono invece per forza continuare a investire in immobili commerciali contribuendo in tal modo alla spirale ascendente dei prezzi nel mercato immobiliare svizzero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari anche alla FINMA spettano competenze in materia di regolazione, in particolare a livello di attuazione tecnica. In virtù delle leggi e delle ordinanze del Consiglio federale la FINMA può emanare proprie ordinanze e circolari (art. 7 cpv. 1 legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, FINMAG). Nelle circolari - come nella circolare FINMA 2008/18 (direttive di investimento per gli assicuratori) cui allude l'autore della mozione - la FINMA spiega agli assoggettati e al pubblico in che modo essa sfrutta il proprio margine discrezionale nell'interpretazione delle leggi sui mercati finanziari.

Nell'ambito del patrimonio vincolato la FINMA ha la competenza di decidere quali valori patrimoniali si prestano come elementi del patrimonio vincolato. In tale contesto il Consiglio federale non può intervenire e prescrivere alla FINMA come deve esercitare il suo apprezzamento. È piuttosto di competenza dei tribunali verificare nel singolo caso l'uso del potere discrezionale della FINMA.

Sebbene per quanto concerne il finanziamento delle case di riposo e di cura mostri comprensione per la richiesta dell'autore della mozione, il Consiglio federale è del parere che la FINMA debba considerare principi di investimento uniformi. Il patrimonio vincolato serve a garantire le pretese degli assicurati in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione, ragion per cui devono in particolare essere osservati i principi in materia di sicurezza, rendimento, diversificazione e liquidità. Per questi motivi la FINMA permette di investire in case di riposo e di cura solo il patrimonio libero, dato che la valutazione di tali immobili è legata a grandi incertezze e questi potrebbero perdere chiaramente di valore in caso di cambiamento di destinazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.