15.3544 · Mozione · 2015-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rendere volontaria per tutti la partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE), al quale oggi circa 50 imprese sono invece obbligate a partecipare. Il Consiglio federale è pertanto invitato ad abrogare l'articolo 16 (obbligo di partecipazione al SSQE) della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2).
Begründung
Sono molto poche le imprese che partecipano all'attuale SSQE e tra di esse circa 50 vi sono obbligate a motivo del loro elevato consumo di energia (art. 16 della legge sul CO2). Per tali imprese aderenti al SSQE la Confederazione fissa una quantità di emissioni di CO2 e in cambio le imprese sono esonerate dalla tassa sul CO2.
L'amministrazione del sistema così come concepito comporta attualmente un forte onere finanziario e di personale, del tutto sproporzionato rispetto ai benefici ambientali, quasi impossibili da dimostrare, procurati dalle imprese obbligate a parteciparvi. L'efficacia del sistema è dubbia perché non prevede misure concrete né tiene conto in alcun modo dell'energia elettrica.
Per l'immediato futuro non si intravede ancora la possibilità di una fusione con il sistema di scambio di quote di emissioni europeo, che garantirebbe quanto meno alle imprese un maggiore margine di manovra. Ne deriva un indebolimento della competitività della Svizzera, le cui imprese devono di conseguenza far fronte a una situazione d'incertezza economica legata ai prezzi dei diritti di emissione. Per le imprese caratterizzate da un consumo elevato di energia il SSQE deve essere mantenuto ma solo come opzione volontaria. Stralciando l'articolo 16 della legge sul CO2 tutte le imprese avranno la possibilità di partecipare al SSQE su base volontaria (opt-in e opt-out).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale persegue un collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) svizzero con quello dell'UE. La creazione di un mercato comune delle emissioni di CO2 consente tra l'altro ai grandi emettitori svizzeri di competere ad armi pari con i loro concorrenti europei in relazione agli impegni di riduzione. L'unione del SSQE svizzero e di quello europeo implica la partecipazione obbligatoria di determinati emettitori in base a criteri analoghi a quelli vigenti nell'UE come pure l'assegnazione dei diritti di emissione secondo parametri di riferimento europei. Fare marcia indietro rispetto a questa condizione metterebbe a rischio i negoziati già in fase molto avanzata con la Commissione europea e comprometterebbe la credibilità della Svizzera.
In attesa di un esito positivo dei negoziati con l'UE, nell'ottobre 2014 il Consiglio federale ha emanato una norma per i casi di rigore al fine di attenuare eventuali svantaggi concorrenziali per le imprese svizzere che partecipano al SSQE (cfr. art. 55a dell'ordinanza sul CO2; RS 641.711). Come conseguenza diretta di tale norma, i prezzi svizzeri del CO2 si sono avvicinati al livello di quelli europei. Con il collegamento dei due SSQE, le imprese svizzere saranno soggette a condizioni quadro analoghe a quelle vigenti per i loro concorrenti europei.
Le imprese SSQE sono esentate per legge dalla tassa sul CO2. Come nel caso dell'esenzione su richiesta, in particolare la determinazione dei valori obiettivo - che per l'assegnazione dei diritti di emissione nel SSQE sono dedotti con l'ausilio di parametri di riferimento - genera un certo onere iniziale. Nel caso delle imprese che partecipano al SSQE, tuttavia, questo processo è terminato da tempo. La gestione del sistema non comporta oneri supplementari rilevanti per l'amministrazione: l'Ufficio federale dell'ambiente, infatti, deve comunque gestire il registro nazionale in cui sono amministrati i diritti di emissione per soddisfare gli obblighi di diritto internazionale previsti dal Protocollo di Kyoto. Inoltre, anche le imprese esentate che non partecipano allo scambio di emissioni, ma che per esempio chiedono il computo di certificati esteri o il rilascio di attestati per prestazioni suppletive, sono titolari di un conto nel registro nazionale.
Per l'amministrazione e per le imprese risulterebbe invece un onere supplementare considerevole se, in caso di uscita dal sistema, le imprese SSQE presentassero una domanda di esenzione dalla tassa sul CO2: esse dovrebbero infatti prima formulare una proposta di obiettivo e attuare le misure pertinenti. Con la partecipazione al SSQE, la loro esenzione è invece garantita fino al 2020.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.