15.3554 · Mozione · 2015-06-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fare i passi necessari affinché anche chi lavora a tempo parziale possa accedere alle procedure di qualificazione nell'ambito della formazione professionale dopo un lasso di tempo ragionevole che non discrimini chi ha impieghi a tempo ridotto.
Begründung
La legge federale della formazione professionale mette a disposizione degli adulti la possibilità di qualificarsi. All'articolo 34 si indicano le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Il capoverso 1 precisa che i criteri di valutazione utilizzati nelle procedure di qualificazione devono garantire pari opportunità. L'ordinanza all'articolo 32 indica quali sono le condizioni di accesso per una qualificazione in età adulta per una formazione professionale di base:
"Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni."
Nella legge non è indicato a quale grado di lavoro sono da intendere i cinque anni di esperienza professionale, aspetto questo precisato nel promemoria 06 del Centro svizzero di servizio Formazione professionale/orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) che al punto 2 indica: "Il lavoro a tempo parziale conta in modo proporzionale". Questo significa che una persona che lavora a tempo parziale al 50 per cento può accedere alla procedura di qualificazione solo dopo dieci anni! Sapendo che sei donne su dieci lavorano a tempo parziale, capiamo bene come questa misura ricada prevalentemente sulle donne e può costituire una discriminazione indiretta. Forse, proprio tenendo conto del comportamento femminile sul mercato del lavoro, l'ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice/tore socio-assistenziale, all'articolo 17 capoverso 2 recita:
"Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno quattro anni con una percentuale d'impiego minima del 50 per cento nel campo professionale dell'operatore socioassistenziale."
Nelle strategie di rilancio per la qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti della SEFRI del 2014 si constata che in Svizzera non c'è praticamente nessuna formazione a tempo parziale effettuata nell'ambito di un contratto di formazione. Considerata la strategia del Consiglio federale che vuole sfruttare meglio il personale qualificato è necessario un migliore riconoscimento del lavoro a tempo parziale nella formazione professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Grazie alla separazione tra cicli di formazione e procedure di qualificazione, la legge sulla formazione professionale (LFPr) offre agli adulti diverse soluzioni, anche personalizzate.
Le persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare possono assolvere una formazione professionale di base più breve (cfr. art. 18 cpv. 1 LFPr). Di solito viene concessa una riduzione di un anno. Se l'azienda di tirocinio e l'apprendista sono d'accordo possono convertirla in un impiego a tempo parziale.
Gli adulti che hanno già conseguito una qualifica professionale e dispongono di un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni e delle qualifiche richieste possono accedere direttamente alla procedura di qualificazione oppure far convalidare gli apprendimenti acquisiti. Entrambe le possibilità sono pensate per chi lavora.
La regola dei cinque anni intende proteggere la formazione professionale di base duale dalla concorrenza. Tuttavia, la LFPr non stabilisce quanti di questi cinque anni devono essere svolti nel campo professionale in cui si intende conseguire il titolo né quanti possono essere svolti in altri ambiti lavorativi. In base al diritto vigente, previa attestazione delle competenze necessarie, possono essere ammessi alla procedura di qualificazione anche coloro che svolgono un'occupazione a tempo parziale di durata adeguata e coloro che hanno acquisito competenze fondamentali durante la pausa dedicata alla famiglia. Il compito di definire la durata della pratica professionale che permette di acquisire le competenze operative professionali richieste spetta alle organizzazioni del mondo del lavoro competenti, d'intesa con i cantoni e con la SEFRI.
Nell'esempio citato dall'autrice della mozione, ovvero l'ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice/operatore socio-assistenziale, la pratica professionale richiesta per essere ammessi alla procedura di qualificazione o alla validazione degli apprendimenti acquisiti è di due anni (quattro con una percentuale d'impiego minima del 50 per cento). L'esperienza professionale generica da comprovare ammonta a tre anni.
Per promuovere in maniera coerente il potenziale di forza lavoro locale il Consiglio federale sostiene soluzioni flessibili per ammettere alla procedura di qualificazione coloro che lavorano a tempo parziale. Tuttavia, poiché le basi legali esistono, il Consiglio federale considera soddisfatte le richieste dell'autrice della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.