Lexipedia

15.3573 · Mozione · 2015-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

La polizia militare dispone di circa 160 membri e di poco più di 250 esperti in materia di sicurezza. Oltre alle istruzioni in seno all'esercito, i membri della polizia militare assolvono le stesse scuole e gli stessi corsi di formazione dei membri dei corpi di polizia civili e sono dotati di un equipaggiamento analogo. A parte la menzione nell'articolo 100 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) non esistono basi legali a livello di legge. Le ordinanze che concernono la sicurezza militare sono obsolete e non descrivono la situazione normale, bensì essenzialmente il servizio d'appoggio e il servizio attivo. Per tale motivo sussistono incertezze nell'ambito della collaborazione istituzionale con i corpi di polizia civili e il corpo delle guardie di confine nonché nei confronti delle capacità della polizia militare per quanto concerne il Servizio di sicurezza dell'esercito. Di conseguenza, occorre creare una base legale che disciplini l'impiego della polizia militare per il servizio d'appoggio e il servizio attivo.

Begründung

Svolgendo il suo compito nell'ambito del servizio di sicurezza degli oggetti dell'esercito (p. es. presso il centro amministrativo di Berna o presso una piazza d'armi), un poliziotto militare non è autorizzato a impiegare la coercizione di polizia nei confronti di civili e pertanto non ha più diritti di un membro di una società di sicurezza privata. Da un lato, ciò impedisce di garantire in maniera ottimale la sicurezza degli oggetti militari e, dall'altro, in assenza di una base legale chiara la polizia militare può svolgere solo in maniera incompleta i suoi compiti fondamentali di polizia nei confronti dei militari.

Mancano anche i collegamenti con le banche dati di polizia. I beni rubati in ambito militare non possono essere registrati nel sistema di ricerca della polizia RIPOL. Ne consegue che durante un controllo di polizia tali beni non possono essere identificati come rubati.

Inoltre, grazie ai mezzi a sua disposizione, la polizia militare potrebbe, su richiesta, appoggiare la polizia civile in situazioni difficili quali, per esempio, un attacco terroristico come quello avvenuto in Francia il 7 gennaio 2015. Poiché in tali situazioni è particolarmente importante contare su una rapida capacità di reazione, è necessario adottare provvedimenti legali, affinché in situazioni d'emergenza non si perda tempo prezioso attraverso procedure di autorizzazione complicate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 58 capoverso 2 della Costituzione l'esercito ha il compito di prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace, difendere il Paese e proteggere la popolazione, sostenere le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e nel gestire altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. Il legislatore non può però conferire all'esercito un numero illimitato di altri compiti.

Nell'ambito della sicurezza interna le competenze dei cantoni sono regolamentate in modo chiaro. L'esercito può fornire il suo appoggio se le risorse materiali e di personale delle autorità civili non sono più sufficienti. L'onere principale è assunto dai cantoni, che devono garantire la sicurezza pubblica. L'esercito è impiegato unicamente in via sussidiaria in caso di sovraccarichi di lavoro straordinari. Nell'ambito della trattazione parlamentare del rapporto in adempimento del postulato Malama 10.3045 non ci sono stati interventi per apportare modifiche alla ripartizione dei compiti stabilita dalla Costituzione.

L'incarico della polizia militare consiste quindi nell'adempimento dei propri compiti nell'ambito dell'esercito. Per questo in futuro i compiti di protezione a favore del Consiglio federale e di altre persone verranno a cadere. L'impiego della polizia militare per il servizio d'appoggio e il servizio attivo si basa oggi sulle stesse direttive valide per tutti gli altri militari. Nell'ambito dell'imminente modifica della legge militare si dovrebbero inoltre creare le basi affinché la polizia militare possa prestare aiuto spontaneo e armato agli organi civili di polizia e al corpo delle guardie di confine. Tenendo conto della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni il Consiglio federale non vuole però andare oltre.

I poteri di polizia degli agenti della Sicurezza militare in servizio d'appoggio sono disciplinati nella legge militare (art. 92) e nell'ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente i poteri di polizia dell'esercito (OPPE), sempre che in servizio d'appoggio non venga ordinato altrimenti o che il DDPS non abbia ordinato per gli organi militari di polizia l'applicazione delle prescrizioni civili concernenti le misure coercitive di polizia (cfr. art. 1 cpv. 2 e art. cpv. 1 OPPE).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.