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15.3579 · Interpellanza · 2015-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per proteggere il settore dei trasporti svizzero vige il divieto di cabotaggio: ciò significa che non è ammesso trasportare, con veicoli esteri, merci che vengono caricate in Svizzera per poi essere nuovamente scaricate all'interno del nostro territorio. L'elusione di questo divieto preoccupa sempre di più i trasportatori svizzeri, già penalizzati per via del franco forte.

Chiediamo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica l'efficacia del divieto di cabotaggio nella prassi? Quali sviluppi emergono dai dati relativi agli abusi scoperti o sanzionati?

2. Quali sono i mezzi a disposizione della Confederazione per applicare il divieto di cabotaggio? Le risorse corrispondono al fabbisogno?

3. In questo contesto, come si svolge la collaborazione tra i Dipartimenti e gli Uffici? Esistono forme di cooperazione con le autorità cantonali?

4. Dove si potrebbe intervenire per proteggere meglio il settore dei trasporti svizzero? Quali misure sono necessarie a tal fine?

5. Vi sono possibilità di ottimizzare le misure di controllo coinvolgendo le associazioni di categoria (p. es. Les Routiers Suisses o l'ASTAG) e preparare direttive più incisive per gli organi di controllo cantonali?

Begründung

Le imprese di trasporto svizzere devono affrontare grandi difficoltà, non soltanto a causa del franco forte. Tra queste vi sono il livello salariale più elevato ma anche i salari bassi abusivamente offerti ai frontalieri. Inoltre in Svizzera vigono prescrizioni legali e requisiti ecologici più severi. Perciò il divieto di cabotaggio rappresenta un importante strumento di protezione per il settore dei trasporti. Eludere questo divieto significa mettere a rischio i posti di lavoro in Svizzera e far perdere allo Stato entrate preziose.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Tenendo conto di tutti i movimenti di trasporto all'interno della Svizzera, le elusioni constatate del divieto di cabotaggio non costituiscono un problema fondamentale per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni. Anche se negli ultimi anni si è notata una leggera tendenza al rialzo del numero di abusi, non è però possibile trarre delle conclusioni sulla quantità effettiva di infrazioni, dato che le scoperte dipendono dalla densità dei controlli e dal personale a disposizione. Anche con l'abolizione del tasso di cambio minimo dell'euro non è stato rilevato un aumento supplementare degli abusi scoperti.

2. A livello federale l'applicazione del divieto di cabotaggio compete all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e all'amministrazione federale delle dogane (AFD). Questa ripartizione di compiti dipende dal fatto che il divieto di cabotaggio è perseguibile quale reato ai sensi sia del diritto sui trasporti sia della legislazione doganale. Ciò significa che in caso di denuncia da parte della polizia cantonale o di terzi l'UFT svolge un procedimento penale amministrativo di diritto sui trasporti. L'AFD, in caso di constatazioni proprie o di denuncia, persegue invece l'infrazione dal punto di vista doganale.

L'onere della prova spetta all'autorità inquirente e richiede pertanto un grande impegno in termini di personale. Le risorse da impiegare in questo ambito sono però molto limitate.

3. La collaborazione tra l'UFT e l'AFD funziona bene, così come la collaborazione tra le autorità federali e gli organi di polizia cantonali competenti all'interno del Paese. I servizi della Confederazione e dei cantoni si sostengono a vicenda nel quadro dell'assistenza giudiziaria.

4. Il divieto di cabotaggio serve innanzitutto a creare le stesse condizioni, dal punto di vista del diritto doganale e dei trasporti, per tutti gli operatori economici nonché a garantire che le imprese svizzere non siano svantaggiate rispetto a quelle estere. La regolamentazione non ha dunque unicamente una funzione protettiva.

Dato che le infrazioni al divieto di cabotaggio vengono commesse all'interno del Paese, per l'AFD è difficile scoprirle al momento dell'entrata o dell'uscita del veicolo. I controlli e le constatazioni spettano dunque principalmente alle autorità di polizia cantonali. La Confederazione non è autorizzata a emanare direttive in tal senso.

Per il momento il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di applicare in modo più ampio a livello federale il divieto di cabotaggio.

5. Grazie alle vigenti prescrizioni doganali, di trasporto e della circolazione stradale, gli organi di esecuzione dei cantoni e della Confederazione dispongono di sufficienti possibilità legali di sanzione. Già oggi le associazioni di categoria possono comunicare in modo semplice constatazioni e sospetti alle autorità d'esecuzione. Ogni notifica è verificata e sulla sua base vengono, eventualmente, adottate misure di controllo.

Risposta del Consiglio federale.