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15.3580 · Mozione · 2015-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adottare provvedimenti che, in ambito di imposta sul valore aggiunto, rendano possibile il riconoscimento di fatture scambiate elettronicamente o che per lo meno lo semplifichino maggiormente rispetto ad oggi.

Begründung

Sempre più imprese intrattengono rapporti con i loro fornitori e clienti per via elettronica. In particolare vengono allestite anche fatture in formato pdf e spedite tramite e-mail non muniti di firma digitale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non accetta però di principio come mezzo di prova le fatture elettroniche senza firma digitale. Lo stesso vale anche per le fatture elettroniche munite di firma digitale stampate e usate come giustificativo. Ne consegue, tra l'altro, che l'AFC non concede la deduzione dell'imposta precedente. Le ripercussioni per l'impresa sono evidenti.

Lo scambio di fatture per via elettronica non corrisponde però unicamente al risultato dei progressi tecnologici ma è soprattutto un espresso desiderio di molti fornitori e clienti. La prassi attuale obbliga purtroppo le imprese ad accettare esclusivamente fatture in forma cartacea o cedere ai desideri del cliente e quindi considerare il rischio di non poter far valere la deduzione dell'imposta precedente.

La situazione attuale non rispecchia pertanto in nessun modo le esigenze della prassi aziendale e costituisce un ostacolo burocratico inutile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio giuridico del riconoscimento di dati trasmessi e conservati per via elettronica è attualmente ancorato materialmente nell'articolo 122 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA; RS 641.201). Ne consegue che i dati elettronici hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari (dati tradizionali), purché sia provata l'integrità e l'autenticità. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza dell'11 dicembre 2009 del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI; RS 641.201.511), la firma elettronica è pertanto un presupposto cogente. Soltanto con la firma digitale è possibile garantire l'autenticità e l'integralità dei dati elettronici e, d'altra parte, viene tecnicamente assicurato che questi dati non sono stati inavvertitamente manipolati. Con riferimento alla forza probatoria, le fatture elettroniche munite di firma digitale (ad es. documenti PDF firmati) sono equiparate alle fatture originali cartacee (mezzo di prova inequivocabile per un'"imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli" secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. a della legge federale del 12.06.2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, LIVA; RS 641.20), per cui la deduzione dell'imposta precedente è possibile nella stessa misura. Se la firma elettronica manca (ad es. documenti PDF senza firma) oppure se i documenti elettronici vengono conservati soltanto in forma cartacea (discontinuità del supporto), l'autenticità non è per contro garantita e la piena forza probatoria non è di per sé più data.

La mozione chiede una semplificazione del riconoscimento delle fatture elettroniche. In caso di rinuncia all'esigenza della firma digitale, il rischio di falsificazioni, intrinseco all'uso di dati che possono essere manipolati senza accorgersene, aumenterebbe sensibilmente. L'autenticità e l'integrità dei dati non sarebbe più riconoscibile e assicurata in tutti i casi e il rischio di perdite di imposte crescerebbe. Anche il riconoscimento generale di determinati tipi di documenti senza firma elettronica (ad es. tutti i documenti in formato PDF) risulterebbe problematico. Oltre ai succitati rischi, verrebbe limitata oltre misura la verifica e l'apprezzamento dei mezzi di prova. Documenti non autenticati avrebbero piena forza probatoria. Se però sussistono dubbi nel singolo caso deve essere possibile chiarire se la deduzione dell'imposta precedente venga fatta valere a giusto titolo. In questo caso sarebbero necessarie nuove regolamentazioni.

Un'ampia semplificazione è già stata apportata nel campo d'applicazione della nuova LIVA: con il principio del libero apprezzamento delle prove e della libertà dei mezzi di prova (cfr. art. 81 cpv. 3 LIVA) è possibile, anche in assenza di un mezzo di prova inequivocabile, addurre delle prove attraverso altri giustificativi. Inoltre, ai fini della deduzione dell'imposta precedente, la presenza di una fattura non è più una condizione imperativa. Partendo da questo presupposto, una fattura elettronica senza firma digitale non è di principio inutilizzabile ai fini della deduzione dell'imposta precedente. Anzi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove (ad es. oltre alla prova del versamento secondo l'art. 28 cpv. 4 LIVA) questo tipo di fattura può essere più che sufficiente per accettare una deduzione dell'imposta precedente. Al riguardo dall'insieme di tutti i mezzi esistenti nel singolo caso deve essere identificabile che il diritto alla deduzione dell'imposta precedente ha ragione d'essere. Con questa possibilità, la domanda se la fattura soddisfi le disposizioni giuridiche, nella prassi è divenuta superflua.

Il Consiglio federale raccomanda pertanto di mantenere la normativa in vigore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.