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15.3597 · Interpellanza · 2015-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure propone per sancire e applicare, nella legislazione svizzera e anche a livello internazionale, i principi guida per la medicina dei trapianti diffusi dall'OMS come trasparenza, responsabilità e tracciabilità?

2. Sarebbe disposto a includere il rispetto di questi principi come obbligo nei nuovi accordi commerciali?

3. È favorevole a un obbligo per il personale medico di segnalare le persone che hanno ricevuto un organo all'estero e sono rientrate in Svizzera per le cure successive?

4. Nel marzo 2015 è stata approvata la Convenzione del comitato permanente del Consiglio d'Europa che invita a stabilire come reato il prelievo di organi umani senza esplicito consenso o in cambio di denaro e il loro traffico illegale. Il Consiglio federale intende ratificare questa convenzione e quali conseguenze ne risulterebbero per la Svizzera?

5. Quali altre misure per la lotta alla violazione dei diritti umani costituita dal traffico d'organi ha adottato o intende adottare?

Begründung

In numerosi Paesi di tutto il mondo l'abuso della medicina dei trapianti a scopi commerciali (traffico d'organi) è una triste realtà, che comprende il prelievo di organi senza consenso o in cambio di un compenso in denaro al donatore, la compravendita di organi e l'impianto di organi acquistati.

Le dimensioni mondiali del fenomeno sono tuttavia difficilmente quantificabili, dato che si tratta di una pratica illegale nella maggior parte dei Paesi. Gli esperti stimano che circa il 10 per cento degli organi trapiantati in tutto il mondo provenga da fonti illegali. Per esempio, secondo uno studio dell'ONU e del Consiglio d'Europa, circa il 10 per cento dei trapianti di rene effettuati al mondo sono riconducibili al cosiddetto turismo dei trapianti.

D'altra parte il divario tra offerta e domanda di organi cresce di anno in anno. Nel 2012 in Europa 68 073 persone attendevano un trapianto di rene. Sempre in Europa, ogni giorno dodici persone scompaiono da una lista d'attesa perché sono decedute senza essersi potute sottoporre al trapianto d'organo che avrebbe salvato loro la vita (newsletter Transplant 2013, EDQM). Dato l'enorme divario tra domanda e offerta, secondo gli esperti non è possibile garantire che non vi siano anche cittadini svizzeri tra coloro che in caso di necessità si recano all'estero per farsi impiantare un nuovo organo a pagamento (legalmente o illegalmente).

È possibile distinguere grosso modo fra tre forme di traffico d'organi:

1. Traffico d'organi legale: attualmente l'Iran è l'unico Paese al mondo nel quale il traffico d'organi è stato legalizzato.

2. Traffico d'organi illegale: in numerosi Paesi, di solito in via di sviluppo, il traffico d'organi si svolge attraverso organizzazioni mafiose. Queste pratiche illegali sono note, tra l'altro, nei Balcani, in Pakistan, India, Brasile, Sudafrica e Cina.

3. Traffico d'organi come monopolio di Stato: la Cina è l'unico Paese che utilizza apertamente a fini commerciali gli organi dei prigionieri giustiziati. Inoltre sono frequenti i resoconti secondo i quali, in caso di necessità, in Cina anche i prigionieri politici condannati a morte vengono uccisi per espiantarne gli organi. Su base privata, invece, il traffico d'organi è vietato dal 1996.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità OMS il traffico d'organi inizia nel momento in cui vengono prelevati organi con l'intenzione di sfruttarli commercialmente. Il fenomeno colpisce i gruppi sociali più poveri e deboli, affossa la disponibilità alla donazione di organi e conduce ad avidità di profitti e tratta di esseri umani. Per prevenire il traffico d'organi, l'OMS diffonde pertanto la trasparenza, la responsabilità e la tracciabilità come principi guida per la medicina dei trapianti.

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. La Svizzera si impegna a favore dell'implementazione dei principi guida dell'OMS per la medicina dei trapianti, che ha in ampia misura recepito nella legislazione nazionale. Il Consiglio federale ha inoltre lanciato il piano d'azione "Più organi per i trapianti" (cfr. www.bag.admin.ch: parola chiave "piano d'azione") per incrementare il numero di organi disponibili a scopo di trapianto. Con la legge sui trapianti (RS 810.21), che vieta di pagare o accettare un compenso in denaro per la donazione di organi, nonché esercitarne il commercio, la Svizzera dispone di una base legale solida per la lotta al traffico d'organi. Le disposizioni della legge sui trapianti mirano a creare un sistema trasparente che riduca i casi di trapianti illegali e impedisca che restino segreti.

Secondo l'articolo 27, è consentito effettuare trapianti di organi unicamente nei centri di trapianto titolari di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tra gli obblighi di diligenza dei centri rientra la rintracciabilità del donatore e del ricevente.

Tutte le persone per le quali un trapianto è indicato dal punto di vista medico sono iscritte nella lista d'attesa dai centri di trapianto (art. 21).

Le offerte di organi dall'estero possono essere accettate unicamente dal servizio nazionale di attribuzione Swisstransplant (art. 23). Tutte le offerte di organi di persone decedute provenienti dalla Svizzera e dall'estero sono registrate e verificate in un software di attribuzione centrale e devono provenire da organizzazioni partner riconosciute.

In Svizzera, prima di ogni prelievo di organi da persone viventi, uno specialista indipendente deve assicurarsi in ospedale che la donazione avvenga volontariamente e gratuitamente.

Swisstransplant gestisce la lista d'attesa e ne controlla l'evoluzione.

La legge sui trapianti vieta soltanto il commercio di organi all'interno della Svizzera o dalla Svizzera all'estero. L'OMS invita gli Stati membri a vietare anche i reati legati al traffico d'organi commessi all'estero. Questo è anche uno degli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di organi (cfr. risposta alla domanda 4).

2. L'elaborazione e l'applicazione di strumenti appropriati per la lotta al traffico d'organi sono di competenza degli organi specializzati del settore, in particolare di quelli dell'OMS. La Svizzera ha recepito le pertinenti prescrizioni nella legislazione nazionale (cfr. risposte alle domande 1/5 e 4) e ritiene che questi compiti debbano continuare a essere svolti dagli organi specializzati. Gli accordi commerciali conclusi finora non impediscono l'applicazione di questo disciplinamento e il Consiglio federale non intende in futuro rimettere in discussione questo principio.

3. L'introduzione di un obbligo di notifica dei dati personali rappresenta una grave ingerenza nei diritti della personalità dei pazienti in materia di protezione dei dati. Un tale obbligo deve quindi potersi fondare su una base legale formale. Per motivi di protezione dei dati e a causa dell'impunità garantita a chi acquista organi all'estero, dall'obbligo di vigilanza sancito dalla legge sui trapianti ed esercitato dall'UFSP non può essere derivata alcuna base legale per un obbligo di notifica dei dati personali.

Già nelle direttive concernenti la donazione da vivente di organi solidi (http://www.samw.ch/dms/fr/Ethique/Directives/RL_ital/Lebendspende_it_09.pdf), l'Accademia svizzera delle scienze mediche consiglia ai centri di trapianto di stabilire, in forma anonimizzata, il numero di pazienti che potrebbero aver ricevuto un organo all'estero. In vista di un'eventuale ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di organi, il Consiglio federale esaminerà la necessità di introdurre un obbligo di notifica, che aumenterebbe la trasparenza.

4. Il 9 luglio 2014 il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha approvato una Convenzione sulla lotta contro il traffico di organi (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2013)79&Ver=final&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864). La Svizzera sostiene l'obiettivo della convenzione di armonizzare le normative penali vigenti in Europa per la lotta al traffico di organi. Questo permetterebbe di perseguire in modo più efficace le organizzazioni criminali e i singoli autori responsabili di reati legati al traffico d'organi. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione, contribuendo così alla sua approvazione. Ratificare il documento senza la facoltà di far valere riserve significherebbe che i cittadini svizzeri o le persone residenti Svizzera che all'estero violano la Convenzione sarebbero soggetti alla giurisdizione svizzera. La legge sui trapianti dovrebbe essere adeguata alla convenzione. L'UFSP sta esaminando le conseguenze giuridiche di un'eventuale ratifica per Confederazione e cantoni. Sulla base delle valutazioni, il Consiglio federale stabilirà come procedere in vista della firma della convenzione.

Risposta del Consiglio federale.