15.3627 · Mozione · 2015-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Tutti i terminali del traffico combinato esteri situati vicino al confine devono essere esclusi dal diritto alla restituzione della tassa sul traffico pesante.
Begründung
Nel traffico combinato non accompagnato, la legislazione persegue l'obiettivo di avvicinare il più possibile i container su rotaia al cliente finale e di limitare il tragitto percorso su strada all'ultimo miglio. Quale incentivo, alle aziende di trasporto viene restituita la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per il percorso effettuato dal terminale situato in Svizzera al cliente finale cui è destinato il container (vedi art. 4 cpv. 3 della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante, RS 641.81; art. 8 segg. dell'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante, RS 641.811). In questo contesto rientra il divieto di cabotaggio, secondo cui i trasporti effettuati nel territorio doganale svizzero possono essere in linea di massima eseguiti solo con mezzi di trasporto imposti (dal punto di vista doganale e fiscale) nonché immatricolati in Svizzera. I trasporti effettuati sul territorio nazionale da parte di detentori di veicoli esteri sono vietati. Ciò garantisce che le aziende che devono sostenere costi e stipendi in Svizzera non siano svantaggiate rispetto ai trasportatori esteri, i quali sono autorizzati a effettuare solo trasporti oltre confine (a tale proposito vedi anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Pantani 15.3169).
La direttiva "Restituzione per i trasporti eseguiti nell'ambito del traffico combinato non accompagnato" dell'Amministrazione federale delle dogane in vigore dal 1° gennaio 2008 viene meno a tale obiettivo per quanto riguarda il terminale della "Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Strasse" (DUSS). In relazione alla TTPCP, il DUSS è considerato un terminale svizzero e i trasportatori possono chiedere la restituzione della TTPCP per trasporti su container da Weil am Rhein verso una qualsiasi destinazione in Svizzera. Poiché il terminale DUSS è ubicato indiscutibilmente all'estero, i trasporti non eludono di per sé il divieto di cabotaggio. Tuttavia questi trasporti sono contrari alla politica svizzera di trasferimento del traffico e dunque non sono per nulla graditi. Inoltre essi non devono essere ulteriormente avvantaggiati dalla restituzione della TTPCP, come avviene oggi quando un trasportatore estero esegue un trasporto via terminale DUSS con destinazione finale in Svizzera.
Il diritto alla restituzione della TTPCP presso il terminale di Basilea-Weil am Rhein incoraggia il mero trasporto su strada dall'area di confine verso la Svizzera. Il trasporto su strada da questa stazione di trasbordo risulta così finanziariamente favorito. È necessario un cambiamento di rotta, tanto più se si pensa che il divieto di cabotaggio non si applica a partire dal terminale di Basilea-Weil am Rhein situato in territorio tedesco. Questa situazione fa sì che gli autotrasportatori con strutture di costi nettamente più basse siano ammessi a operare sul mercato svizzero. La già agguerrita concorrenza in questo settore non deve essere accentuata dalla restituzione della TTPCP, ovvero sotto forma di denaro pubblico, a scapito del traffico merci per ferrovia e degli autotrasportatori svizzeri.
Non vi è alcun motivo di mantenere il regime derogatorio per il terminale di trasbordo di Basilea-Weil am Rhein. Pertanto, escludere dal diritto alla restituzione della TTPCP tutti i terminali del traffico combinato esteri ubicati vicino al confine rappresenterebbe un'opportuna unificazione del diritto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 2014 circa 40 000 corse iniziali e finali di trasporti si sono svolte attraverso l'accesso sud al terminale DUSS, godendo così del diritto alla restituzione. La quota di veicoli immatricolati in Svizzera era dell'85 per cento. Nei primi quattro mesi del 2015 non si è registrato alcun calo di veicoli svizzeri.
Il Consiglio federale riconosce la necessità di adottare delle modifiche secondo quanto richiesto dall'autore della mozione, al fine di favorire il trasferimento del traffico di merci dalla strada alla rotaia, garantire la competitività degli impianti di trasbordo svizzeri (ai quali la Confederazione ha spesso versato contributi agli investimenti) nonché mantenere l'offerta nell'ambito del traffico combinato da e verso la Svizzera.
Il Parlamento sta attualmente trattando il progetto di revisione totale della legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci (RS 742.41), che prevede una strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale. Al termine dei dibattiti, è prevista un'indagine conoscitiva sulle modifiche di ordinanza miranti ad applicare la suddetta strategia globale. In questo contesto verranno anche proposti adeguamenti dell'OTTP che coincidono con quanto richiesto nella mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.