15.3635 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE, la Svizzera recepisce il diritto europeo rilevante in materia di aviazione. Con la ripresa del regolamento (UE) n. 1178/2011, la Svizzera si è impegnata ad attuare e applicare le disposizioni emanate in relazione alle licenze dei piloti. Di conseguenza, per i piloti che nel trasporto commerciale eseguono cosiddette operazioni a equipaggio singolo (single pilot-operations) vige un limite di età di 60 anni. Questa radicale modifica delle condizioni quadro legali crea a breve termine notevoli ripercussioni negative. La nuova regolamentazione comporta infatti importanti oneri supplementari nel finanziamento della previdenza per la vecchiaia. In Svizzera sono attualmente interessati da questa nuova situazione circa 550 piloti.
Alla luce di questo maggior onere finanziario, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali conseguenze finanziarie devono attendersi i datori di lavoro e i lavoratori?
2. In che misura la Confederazione assumerà i costi supplementari elevati e sproporzionati dovuti alla modifica a breve termine delle condizioni quadro legali?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accordo sul trasporto aereo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato del trasporto aereo europeo liberalizzato, in base al principio della reciprocità, e conduce a una totale equiparazione delle compagnie aeree svizzere con quelle dei Paesi dell'UE. In ambito aeronautico, la Svizzera recepisce in linea di massima il diritto europeo pertinente per facilitare al settore aeronautico elvetico l'accesso al mercato europeo. L'acquis comunitario si applica anche in materia di licenze dei piloti; il comitato misto CH-UE ha recepito anche il regolamento (UE) n. 1178/2011 che disciplina le premesse per il rilascio e il mantenimento delle licenze di volo, consentendo il riconoscimento reciproco di queste ultime nell'area UE e tutelando la mobilità professionale dei piloti all'interno del mercato unico.
Come già precisato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Darbellay 15.3491, "Non limitare a 60 anni l'età dei piloti di elicottero", il regolamento citato fissa a 60 anni il limite d'età per i piloti che eseguono trasporti aerei commerciali di persone e merci con un aeromobile monopilota ("single-pilot operations"). Attualmente in Svizzera 24 piloti di oltre 60 anni e 51 piloti tra i 55 e i 60 anni sono titolari di una licenza di pilota commerciale di elicottero. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha riconosciuto da tempo l'onere finanziario derivante dall'anticipazione dell'età di pensionamento e ha chiesto alla Commissione europea una deroga a questo limite d'età. Tale deroga permette alla Svizzera di continuare a autorizzare le operazioni commerciali effettuate da piloti di 60 anni di età e oltre, a condizione che questi ultimi si sottopongano a visite mediche approfondite e a test sotto sforzo supplementari. In questo modo si continua a garantire, l'idoneità al volo, rilevante per la sicurezza aerea, dei piloti di elicottero a partire dai 60 anni di età.
La suddetta deroga scadrà nel gennaio 2016. Prima di allora, la Svizzera presenterà alla Commissione europea la domanda per una nuova deroga limitata nel tempo. Al contempo, l'UFAC sta lavorando insieme alla Germania e all'Austria per chiedere una deroga a tempo indeterminato e, quindi, un adeguamento del pertinente diritto europeo. La richiesta verrà probabilmente inoltrata nel corso del prossimo anno. L'UFAC ha deciso di intraprendere questa doppia strada, poiché i requisiti da soddisfare per ottenere una deroga a tempo indeterminato sono molto più elevati di quelli necessari per una deroga limitata nel tempo. In questo modo, in una prima fase verrà garantito il proseguimento, senza interruzioni, dell'attività dei piloti di elicotteri di oltre 60 anni.
Occorre aggiungere che l'UFAC assimila i voli effettuati nell'ambito delle catastrofi naturali, così come una gran parte dei voli di salvataggio, in particolare nelle regioni di montagna, a operazioni di interesse pubblico, che esulano pertanto dal campo di applicazione del diritto dell'UE. Neanche i voli a scopo di lavoro (ad es. a scopi edili e forestali) rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1178/2011: nemmeno ad essi si applica quindi il limite d'età di 60 anni.
Secondo il Consiglio federale, la deroga richiesta e il fatto che un gran numero di operazioni siano considerate operazioni di interesse pubblico dovrebbero permettere di preservare i datori di lavoro e i lavoratori interessati dalle ripercussioni finanziarie sfavorevoli.
Risposta del Consiglio federale.